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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/132

Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia. Amplia e dettaglia le informazioni da raccogliere su fonti rinnovabili, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale, energia elettrica e termica, idrogeno e uso finale dell’energia, introducendo nuove disaggregazioni, nuove definizioni e nuovi obblighi di reporting. Stabilisce inoltre termini di trasmissione differenziati per i vari flussi statistici e alcune esenzioni puntuali per Cipro.

Aggiornamento del quadro europeo delle statistiche dell’energia, con revisione degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 per rafforzare le rilevazioni annuali, mensili e mensili a breve termine.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica negli Stati membri dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 sulle statistiche dell’energia, incidendo sui contenuti, sulle definizioni, sulle unità di misura, sulle frequenze e sui termini di trasmissione delle statistiche energetiche annuali, mensili, mensili a breve termine, nonché sulle statistiche nucleari annuali, sull’idrogeno e sul consumo energetico finale dettagliato. Sono previste talune esenzioni specifiche, in particolare per Cipro, e alcune nuove obbligazioni entrano in applicazione solo per anni di riferimento successivi (ad esempio 2024 e 2027 per specifiche voci).

Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione: aggiornamento delle statistiche dell’energia

Il regolamento aggiorna il sistema europeo delle statistiche dell’energia, intervenendo sul regolamento (CE) n. 1099/2008. La finalità dichiarata è adeguare il quadro informativo all’evoluzione tecnologica, alle politiche energetiche dell’Unione e alle esigenze di monitoraggio del Green Deal europeo e del pacchetto dell’Unione sull’energia, assicurando dati ufficiali più completi, tempestivi e comparabili.

Finalità e contesto normativo

La Commissione evidenzia la necessità di aggiornamenti regolari delle statistiche energetiche per riflettere l’evoluzione del settore e il crescente fabbisogno di dati affidabili per il monitoraggio degli obiettivi dell’Unione. In particolare, il regolamento mira a rafforzare la credibilità della politica energetica europea attraverso informazioni più dettagliate su consumi, trasformazioni, scorte, capacità produttive e nuove fonti o vettori energetici.

Ambito di applicazione generale

Il regolamento si applica a tutte le statistiche dell’energia rilevate nell’Unione e sostituisce integralmente gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. Le modifiche incidono su:

  • statistiche annuali dell’energia;
  • statistiche mensili dell’energia;
  • statistiche mensili a breve termine;
  • statistiche nucleari annuali;
  • statistiche sull’idrogeno;
  • statistiche dettagliate sul consumo energetico finale.

Sono previste definizioni comuni, delimitazioni geografiche ai fini statistici, classificazioni per prodotti e settori economici basate principalmente sulla NACE Rev. 2, e norme uniformi su unità di misura, trasmissione e periodicità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Definizioni e chiarimenti terminologici

L’allegato A contiene un ampio apparato definitorio, necessario per uniformare la compilazione delle statistiche. Tra gli elementi più rilevanti figurano:

  • precisazioni geografiche per alcuni paesi ai soli fini statistici;
  • definizioni di produttori di energia e autoproduttori;
  • nozioni di produzione, produzione interna, importazioni, esportazioni, bunkeraggi marittimi internazionali e trasporti aerei internazionali;
  • regole di classificazione per trasformazioni, settore energetico, perdite di trasmissione e distribuzione, consumo non energetico finale e consumo energetico finale per industria, trasporti e altri settori.

Le definizioni sono particolarmente dettagliate per i prodotti petroliferi, il gas naturale, l’energia elettrica e termica, le energie rinnovabili, i rifiuti, l’idrogeno e i prodotti del settore nucleare.

Statistiche annuali dell’energia

L’allegato B disciplina la rilevazione annuale a partire dall’anno di riferimento 2022. In via generale:

  • il periodo di riferimento è l’anno civile;
  • la frequenza è annuale;
  • la trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre dell’anno successivo;
  • il formato deve seguire la norma di interscambio Eurostat;
  • i dati vanno trasmessi tramite lo sportello unico Eurostat o caricati con strumenti elettronici.

Il contenuto è suddiviso per grandi capitoli energetici:

  • combustibili fossili solidi e gas manifatturati;
  • gas naturale;
  • energia elettrica e termica;
  • petrolio e prodotti petroliferi;
  • energie rinnovabili ed energia dai rifiuti;
  • statistiche nucleari annuali;
  • idrogeno;
  • statistiche dettagliate sul consumo energetico finale.

Per ciascun capitolo sono previsti aggregati di offerta, trasformazione, settore energetico, perdite, consumi finali e, dove applicabile, dati sulle importazioni/esportazioni per paese, sulle scorte, sulle capacità produttive e sui poteri calorifici. L’atto amplia in modo marcato la disaggregazione, ad esempio per i consumi finali dell’industria, dei trasporti, del terziario e delle famiglie; per le energie rinnovabili; per i tipi di impianto; per le capacità di produzione e stoccaggio; per le batterie; per i centri dati.

Combustibili fossili solidi, gas manifatturati e gas naturale

Per i combustibili fossili solidi e i gas manifatturati, l’allegato B richiede dati su produzione, importazioni, esportazioni, bunkeraggi, scorte, trasformazioni, settore energetico, usi non energetici e usi finali, con unità di misura in kt, salvo i gas manifatturati che sono in TJ PCS. Sono richieste anche indicazioni sul potere calorifico in MJ/t.

Per il gas naturale, i dati annuali comprendono produzione interna, importazioni, esportazioni, bunkeraggi, scorte, consumo interno osservato, gas recuperabile, gas rilasciato nell’atmosfera e gas bruciato, oltre ai dettagli per trasformazioni, settore energetico, trasporti, industria, altri settori e capacità di stoccaggio. Le quantità sono dichiarate in TJ PCS e, quando necessario, in milioni di m3 a 15 °C e 101 325 Pa.

Energia elettrica e termica

Il capitolo annuale sull’energia elettrica e termica prevede la rilevazione della produzione lorda e netta, distinta per fonte e per tipologia di impianto, e dell’offerta, delle importazioni/esportazioni, degli usi per pompaggio, delle perdite, dei consumi finali e della capacità massima netta. Sono inclusi:

  • energia nucleare;
  • energia idroelettrica;
  • energia geotermica;
  • energia solare;
  • energia eolica;
  • combustibili;
  • pompe di calore;
  • caldaie elettriche;
  • energia termica da processi chimici;
  • altre fonti.

Sono disciplinate anche le batterie collegate alla rete, con obbligo di reporting solo per capacità di stoccaggio pari o superiore a 1 MWh e suddivisione per classi dimensionali. Le unità di misura sono GWh per l’elettricità, TJ per il calore e MW per la capacità, con MWh e MW per le batterie.

Petrolio e prodotti petroliferi

L’allegato B e l’allegato D dedicano un’ampia disciplina al petrolio greggio, ai prodotti base di raffineria, ai prodotti finiti, agli additivi, agli altri idrocarburi e alle scorte. Le statistiche comprendono:

  • produzione interna, importazioni, esportazioni e variazioni delle scorte;
  • input delle raffinerie e perdite di raffineria;
  • produzione lorda delle raffinerie;
  • combustibili di raffineria;
  • bunkeraggi marittimi internazionali;
  • trasferimenti da un prodotto all’altro;
  • scorte per categoria e per localizzazione;
  • forniture interne e forniture al settore petrolchimico;
  • capacità di raffinazione per impianto.

L’allegato D introduce inoltre le statistiche mensili a breve termine sul petrolio greggio, con indicazione di importazioni, offerta, prezzo cif, densità API, volume totale importato, prezzo cif totale e numero di enti dichiaranti. Le importazioni e l’offerta sono definite in modo specifico e i dati vanno trasmessi entro un mese civile dal termine del mese di riferimento.

Energie rinnovabili, rifiuti e nuovi vettori energetici

L’allegato A e l’allegato B definiscono in modo analitico le energie rinnovabili e i rifiuti: idroelettrico, geotermico, solare, maree/moto ondoso/correnti marine, eolico, rifiuti industriali e urbani, biocarburanti, biomasse, biogas e energia termica ambientale. Sono previste rilevazioni su produzione, offerta, consumi finali, capacità elettrica massima netta e caratteristiche tecniche, incluse superfici dei collettori solari e capacità di produzione dei biocarburanti.

Particolare rilievo assumono:

  • la distinzione tra biocarburanti solidi, biogas e biocarburanti liquidi;
  • la registrazione separata di biobenzina, biodiesel, carboturbo di origine biologica e altri biocarburanti liquidi;
  • la disciplina delle pompe di calore, con riferimento al fattore SPF conforme alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001;
  • l’obbligo di registrazione, dal 2024, del consumo finale per usi non energetici dei biocarburanti, con possibilità fino al 2027 di fornire soltanto il totale aggregato anziché le sottovoci settoriali.

Statistiche nucleari annuali

Il regolamento introduce o aggiorna anche le statistiche nucleari annuali per l’uso civile dell’energia nucleare. I dati richiesti riguardano:

  • capacità di arricchimento;
  • capacità di produzione di elementi di combustibile fresco;
  • capacità di produzione di combustibile MOX;
  • produzione di elementi di combustibile fresco e MOX;
  • produzione di calore nucleare;
  • burnup medio annuale degli elementi scaricati definitivamente;
  • produzione di uranio e plutonio negli impianti di ritrattamento;
  • capacità degli impianti di ritrattamento.

Sono previste unità di misura specifiche: tSWU, tHM, TJ e GWd/tHM.

Idrogeno

Per l’idrogeno, i dati vanno dichiarati per la prima volta per l’anno di riferimento 2024. La rilevazione copre:

  • produzione interna per origine (gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, combustibili solidi, fonti rinnovabili, elettrolisi, altre fonti);
  • importazioni ed esportazioni;
  • variazione delle scorte;
  • bunkeraggi marittimi internazionali e trasporti aerei internazionali;
  • trasformazioni, settore energetico, perdite di trasmissione e distribuzione;
  • consumi finali energetici e non energetici per industria, trasporti e altri settori;
  • capacità di produzione al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Le quantità sono dichiarate in TJ PCS e la capacità in TJ PCS all’anno.

Consumo energetico finale dettagliato

L’allegato B introduce una sezione specifica di statistiche dettagliate sul consumo energetico finale, con ripartizioni molto analitiche per industria, trasporti, commercio e servizi pubblici, famiglie. Per il settore industriale e quello dei trasporti sono previste ulteriori sottoclassificazioni NACE e categorie di veicoli o modalità di trasporto. Nel terziario, è prevista anche la categoria dei centri dati, da registrare solo se ospitati dalle unità rispondenti e con capacità totale pari o superiore a 1 MW; la prima registrazione obbligatoria è per il 2024.

Per le famiglie, il consumo è disaggregato in:

  • riscaldamento degli ambienti;
  • climatizzazione degli ambienti;
  • riscaldamento dell’acqua;
  • cottura dei cibi;
  • apparecchi e illuminazione;
  • altri usi finali.

Periodicità e termini di trasmissione

Il regolamento distingue chiaramente i termini di trasmissione in funzione della tipologia di statistica:

  • statistiche annuali dell’energia: entro il 31 ottobre dell’anno successivo;
  • dati preliminari annuali: entro il 31 maggio dell’anno successivo;
  • statistiche mensili dell’energia: entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento, salvo eccezioni;
  • petrolio greggio nella statistica mensile a breve termine: entro un mese civile dal termine del mese di riferimento;
  • gas naturale e petrolio/prodotti petroliferi mensili: entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

Esenzioni e deroghe

Sono previste esenzioni puntuali, senza un regime generale di deroghe. In particolare:

  • Cipro è esentata dalla registrazione disaggregata di alcuni usi non energetici e, in un’altra disposizione, dal dettaglio del consumo energetico finale di petrolio greggio e prodotti petroliferi per il settore delle famiglie;
  • per alcune voci, l’obbligo decorre solo da anni di riferimento successivi, come il 2024 per l’idrogeno e per i consumi non energetici di taluni biocarburanti, e il 2027 per il dettaglio completo di alcune sottovoci di usi non energetici.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento, le nuove regole sostituiscono gli allegati del regolamento originario e diventano vincolanti per gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando in particolare definizioni, elenchi di prodotti e aggregati statistici, unità di misura, tempi di trasmissione e specificazioni tecniche.

Statistica annuale dell’energia

L’allegato B disciplina la rilevazione annuale: periodo di riferimento pari all’anno civile a partire dal 2022, invio entro il 31 ottobre dell’anno successivo, con formato standard Eurostat e trasmissione tramite lo sportello unico Eurostat. Sono previste sezioni dedicate a combustibili fossili solidi e gas manifatturati, gas naturale, energia elettrica e termica, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili e rifiuti, con numerosi aggregati e dettagli per settore, origine/destinazione e capacità.

Statistica mensile dell’energia

L’allegato C prevede una rilevazione mensile per combustibili solidi, energia elettrica, petrolio e prodotti petroliferi, gas naturale. Il periodo di riferimento è il mese civile, la frequenza è mensile e i dati devono essere trasmessi entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento, salvo il petrolio greggio per cui il termine è entro un mese civile.

Statistica mensile a breve termine

L’allegato D disciplina un sottoinsieme di dati mensili a breve termine su importazioni e offerta di petrolio greggio, con termini di trasmissione entro un mese civile dal termine del mese di riferimento, nonché specifiche su prezzo cif, densità API, volume importato e offerto.

Nuovi obblighi su idrogeno e consumi finali dettagliati

Sono introdotte rilevazioni specifiche sull’idrogeno, da dichiarare per la prima volta per l’anno di riferimento 2024, con dati su produzione interna per fonte, importazioni, esportazioni, scorte, bunkeraggi, consumi finali e capacità di produzione. Inoltre, l’allegato B introduce statistiche dettagliate sul consumo energetico finale per industria, trasporti, commercio/servizi pubblici, famiglie e altri settori, con una prima obbligazione di registrazione per i centri dati a partire dal 2024.

Esenzioni per Cipro

Sono previste esenzioni parziali per Cipro: nell’allegato B, per il consumo energetico finale in altri settori, Cipro registra solo i totali; è inoltre esentata dalla registrazione di taluni usi non energetici in trasformazioni, settore energetico, industria, trasporti e altri settori. Nell’allegato B, punto 8.5, Cipro è esentata dalla registrazione del consumo energetico finale disaggregato di petrolio greggio e prodotti petroliferi per il settore delle famiglie.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

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