Cassazione Penale, Sentenza n. 16250/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per rapina pluriaggravata ritenendo: 1) omissione o insufficiente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, deceduta prima dell'appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, connessa alla presunta errata applicazione o retroattività dell'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, comma 1, n.5 c.p.) e al suo ancoraggio all'art. 628, terzo comma, n.2 c.p.; 3) vizio nella esclusione del giudizio di prevalenza a favore delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamentava inoltre presunte contraddizioni testimoniali e un'arbitraria valutazione della vulnerabilità della vittima (età).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto lecite e adeguatamente motivate le valutazioni di merito in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (acquisite in sede di indagini preliminari e utilizzabili ai sensi dell'art. 512 c.p.p. nonostante il decesso, senza violazione dell'art. 6 CEDU quando la morte non sia collegabile a volontà di sottrarsi al contraddittorio). Ha dichiarato infondate le doglianze sulla prescrizione: l'aggravante della "minorata difesa" era già vigente al tempo del fatto (introdotta con legge 15 luglio 2009, n.94), la fattispecie non è stata applicata retroattivamente e la recidiva (art. 99, c.4 c.p.) è stata riconosciuta, incidendo sul computo della prescrizione; per tali ragioni il reato non risultava estinto per prescrizione (calcolandosi che la prescrizione non sarebbe maturata prima del 2030). Ha altresì confermato la valutazione di merito che ha escluso il prevalere delle attenuanti generiche, ritenendo la decisione non viziata da arbitrio. Conseguentemente, è stata confermata la condanna per rapina pluriaggravata (recidiva e minorata difesa), con pena di 3 anni di reclusione e multa di euro 600, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie aggravata di rapina; la Corte ha escluso che la minorata difesa fosse automaticamente riconducibile a questa specifica lettera (la ritenuta aggravante è stata valutata separatamente)
art. 61 cod. pen.
Aggravante per aver approfittato di minorata difesa: la Corte ha confermato l'applicazione valorizzando non solo l'età anagrafica ma anche circostanze concrete (luogo isolato, abbandono in un bosco) che hanno denotato vulnerabilità dalla quale l'agente ha tratto vantaggio
art. 157 cod. pen.
Norma che esclude la possibilità di tener conto, ai fini della determinazione della pena massima, del bilanciamento ex art. 69 c.p.; la Corte ne trae conseguenze sul computo della prescrizione in presenza di equivalenza tra circostanze
art. 99 cod. pen.
Recidiva: la Corte ha ritenuto che la recidiva riconosciuta incida sul calcolo della prescrizione e sull'interruzione/sospensione dei termini, impedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione
art. 512 cod. proc. pen.
Ammissione e utilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata dei fatti acquisite in fase di indagini preliminari anche se il dichiarante è deceduto prima del processo, quando la morte non sia collegabile a volontà di sottrarsi al contraddittorio
art. 69 cod. pen.
Richiamata nella discussione sul giudizio di bilanciamento; la Corte richiama la normativa che regola il bilanciamento tra circostanze per la determinazione della pena ma segnala i limiti posti da art. 157 c.p.
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Atto normativo che ha introdotto/precisato la circostanza aggravante della minorata difesa; la Corte osserva che la norma era già vigente al tempo del fatto (2012), quindi non vi è applicazione retroattiva
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Richiamate come norme procedurali relative al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione
Cost. art. 111 e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamati nei profili relativi al giusto processo e al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa deceduta non abbia violato tali principi alla luce della giurisprudenza consolidata
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte in fase di indagini preliminari da persona informata dei fatti possono essere utilizzate anche se il dichiarante è deceduto prima del dibattimento (art. 512 c.p.p.), senza automatica violazione dell'art. 6 CEDU, quando la morte non sia collegabile a volontà di sottrarsi al contraddittorio; ciò richiede motivazione adeguata del giudice di merito sul loro riscontro rispetto ad altre prove
- L'aggravante della "minorata difesa" (art. 61, c.1, n.5 c.p.) richiede un accertamento concreto della vulnerabilità: l'età o la condizione anagrafica da sole non bastano, ma possono concorrere con circostanze di tempo, luogo o persona (isolamento, luogo lontano, condizioni fisiche) a fondare l'aggravante
- Una norma aggravante introdotta prima della data del fatto non configura applicazione retroattiva: va verificata la data di entrata in vigore della norma rispetto alla data del reato
- La recidiva riconosciuta incide sul calcolo della prescrizione (interruzione/sospensione) e può impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione anche se il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è complesso
- Le valutazioni del giudice di merito sul giudizio di prevalenza o comparazione tra circostanze (equivalenza o prevalenza di aggravanti/attenuanti) sono discrezionali e difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e non illogiche
- Per contestare efficacemente in Cassazione la mancata acquisizione o valutazione di dichiarazioni si rende necessario dimostrare l'arbitrarietà o l'illogicità della motivazione di merito, non la mera divergenza valutativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16149/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16150/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16152/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16153/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2026 del 05/05/2026
- Sentenza penale · 5 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →