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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03503/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta fosse stata ricondotta in modo non corretto al quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha però rilevato che, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo in caso di errore manifesto; nel caso concreto, la censura era formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, senza che l'asserita violazione fosse immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e della motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto non integrava un errore manifesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Disposizione incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Nel patteggiamento limita il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto ai soli casi di errore manifesto.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Costituisce il parametro per dichiarare inammissibile il ricorso proposto per un motivo non consentito dalla legge.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che alla inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente non sia incolpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura relativa all'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • Non è ammissibile il ricorso che si limiti a denunciare in modo generico o non autosufficiente una violazione di legge, quando l'asserito errore di qualificazione non emerga con immediatezza dal testo dell'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella sua proposizione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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