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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11336/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio: pur avendo dichiarato domicilio presso la sua residenza (dove era stato notificato l'avviso di conclusione indagini), il decreto era stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. dopo la redazione di un verbale di "vane ricerche" a seguito di due tentativi infruttuosi effettuati nel mese di agosto. Smopech sostiene che i tentativi in agosto erano insufficienti perché il mese è generalmente dedicato alle vacanze e pertanto non provavano l'irreperibilità né l'inidoneità del domicilio; inoltre afferma che il domicilio non era cambiato e che l'agente notificatore non aveva compiuto verifiche diligenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore al d.lgs. n. 150/2022 perché l'imputato era stato dichiarato assente in primo grado il 9 novembre 2022 (data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs.). Ha inoltre stabilito che il difetto di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato non invalida gli atti successivi del giudizio abbreviato instaurato su richiesta del procuratore speciale; il rito abbreviato ha autonomia e la richiesta del procuratore speciale (difensore munito di procura speciale) rende l'imputato presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. Per questi motivi la nullità dedotta non ha fondamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 89

    «Le disposizioni degli articoli  157 -ter,  comma 3, 581, commi 1-ter e  1 -quater ,  e 585, comma  1 -bis ,  del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

    La Corte ha applicato la regola transitoria: poiché la dichiarazione di assenza è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs., continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori in materia di assenza, con esclusione dell'applicazione delle nuove previsioni richiamate dal comma 3 per i processi originati prima dell'entrata in vigore.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore dopo l'accertamento di vane ricerche; nel caso la corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore eseguita dopo il verbale di vane ricerche.

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Rilevanza dell'indipendenza dei procedimenti e dei decreti che danno titolo ai riti: la Corte ha affermato che non sussiste reciproca dipendenza che possa invalidare il giudizio abbreviato per vizi relativi a decreti originari diversi.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    La richiesta del rito alternativo da parte del difensore munito di procura speciale fa ritenere l'imputato 'presente' ai fini del rito, eliminando la necessità di adempimenti che verrebbero richiesti per l'imputato assente.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che la prescrizione di un mandato speciale a impugnare per l'imputato giudicato in assenza non si applica quando la definizione con rito alternativo è stata richiesta dal difensore munito di procura speciale.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese e il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa disposizione fissando in euro 3.000,00 la somma dovuta.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma del codice penale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato (fatto materiale oggetto del processo); la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato ai sensi di questa norma.

  • Cass. Sez. 5, n. 11222 del 16/01/2019 (E.)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il giudizio abbreviato ha titolo autonomo nella richiesta del procuratore speciale e che la validità del rito abbreviato è insensibile ad eventuali vizi intervenuti tra esercizio dell'azione penale e richiesta del rito alternativo.

  • Cass. Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024 (Jebali)

    Precedente che afferma l'irrilevanza dell'erronea indicazione dell'imputato come assente nella sentenza di primo grado quando il rito alternativo è stato chiesto dal difensore con procura speciale; conferma l'assenza di necessità di mandato speciale per impugnare in tali ipotesi.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato assente prima dell'entrata in vigore di norme transitorie, continuano ad applicarsi le regole anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. che disciplina la materia dell'assenza.
  • La notifica al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo verbale di "vane ricerche", può essere valida anche se i tentativi di notifica sono avvenuti durante mesi caratterizzati da maggiore mobilità (es. agosto): il fatto che le ricerche siano state effettuate in agosto non determina di per sé la nullità se le condizioni per ritenere il domicilio inidoneo risultano rispettate.
  • Il giudizio abbreviato instaurato su richiesta del procuratore speciale ha autonomia rispetto a precedenti atti (es. decreto di giudizio immediato); vizi relativi a quei precedenti atti non inficiano automaticamente il rito abbreviato quando la richiesta è stata formulata dal difensore munito di procura speciale.
  • Quando il difensore ha procura speciale e richiede la definizione con rito alternativo, l'imputato si considera presente ai fini del rito (art. 420, comma 2-ter), rendendo in molti casi irrilevanti le contestazioni basate su carenze di notifica diretta all'imputato.
  • Per contestare la validità di una notifica effettuata dopo un verbale di vane ricerche è necessario dimostrare specifiche carenze nella diligenza dell'operatore (es. mancata verifica di elementi oggettivi sul domicilio), non basta l'argomentazione generale che il tentativo sia stato fatto in periodo di vacanze.

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