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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32679/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un credito di lavoro vantato da una ex dipendente nei confronti della cooperativa datrice di lavoro, per t.f.r. e retribuzioni non corrisposte, in relazione a un appalto di servizi socio-assistenziali cui la lavoratrice era addetta. La lavoratrice aveva agito ex art. 1676 c.c. per ottenere la condanna solidale della cooperativa e del Comune committente. In primo grado la domanda era stata accolta solo verso la cooperativa e rigettata verso il Comune; in appello, invece, la condanna era stata estesa in solido anche al Comune e, quanto a quest'ultimo, le spese dei due gradi erano state compensate. Il ricorso per cassazione è stato proposto dalla lavoratrice limitatamente al capo sulle spese: con un primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per compensazione delle spese in assenza dei presupposti di legge; con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per motivazione solo apparente della compensazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la deroga al criterio della soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la motivazione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese era esistente e sufficiente a superare il minimo costituzionale: il richiamo al contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di merito prodotta dalle parti costituiva ragione non illogica né incoerente. La Corte ha inoltre ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza e alla verifica dell'assenza di vizi motivazionali, non potendo estendersi all'opportunità della compensazione o alla quantificazione delle spese entro i limiti tabellari. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    Fondamento dell'azione del lavoratore per ottenere dal committente quanto dovuto dall'appaltatore per crediti di lavoro relativi all'opera o al servizio appaltato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale regola della soccombenza in tema di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese e ai suoi presupposti.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    Usato come parametro formale del motivo relativo alla violazione di legge sulle spese.

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    Usato come parametro formale del motivo relativo al vizio di motivazione/ nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione non investe l'opportunità della compensazione, che resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito, ma solo la correttezza giuridica della decisione e la presenza di una motivazione non meramente apparente.
  • La deroga al criterio della soccombenza mediante compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se manca una motivazione effettiva, oppure se la giustificazione adottata è illogica o incoerente; il richiamo all'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito può integrare una ragione sufficiente.
  • Il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa, ma non limita il potere del giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese nei casi consentiti dalla legge e con adeguata motivazione.
  • La motivazione della compensazione è sufficiente quando consente di comprendere la ragione della deroga al regime ordinario delle spese e supera il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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