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Sentenza

Sentenza n. 12905/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0050188.11-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202500755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Spagna. Erano inoltre impugnati il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. Nel corso dell'udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato che la propria assistita non aveva più interesse alla decisione, avendo aderito ai percorsi INDIRE previsti dal d.i. n. 77/2025, previa rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego, del parere negativo e degli atti connessi. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione resa dal difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Riguardava il preavviso di rigetto impugnato; la relativa legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.i. n. 77/2025

    Prevedeva i percorsi INDIRE ai quali la ricorrente ha aderito, rinunciando all'istanza di riconoscimento del titolo estero; tale circostanza ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile, senza ulteriore specificazione nella motivazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa dal difensore, in udienza o nel corso del giudizio, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito determina l'improcedibilità del ricorso quando non emergano ragioni per dubitare della sua riferibilità alla parte.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione; deve invece dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio e l'adesione a un percorso alternativo possono far venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego relativo a quella istanza.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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