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Circolare

Circolare INAIL n. 74 del 13 novembre 1987

Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull organizzazione del lavoro.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, ai sensi dell’art. 21, VI comma, della legge n. 56/1987, i benefici contributivi previsti per l’apprendistato dalla legge n. 25/1955 restano validi per un anno dopo la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. Di conseguenza, per i soggetti interessati, durante tale periodo non devono essere richiesti i premi ordinari INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Interessi di rateazione e dilazione; mantenimento dei benefici contributivi per l’apprendistato

Mantenimento dei benefici contributivi per l’apprendistato

La circolare INAIL n. 74 del 13 novembre 1987 interviene sul regime applicabile ai soggetti assunti nell’ambito della legge sull’apprendistato, chiarendo gli effetti dell’art. 21, sesto comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il documento precisa che i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, restano riconosciuti per un ulteriore periodo dopo la stabilizzazione del rapporto.

Riferimento normativo

Il richiamo centrale è all’articolo 21, VI comma, della legge n. 56/1987, che dispone la permanenza dei benefici contributivi relativi alla disciplina dell’apprendistato anche oltre la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. La circolare collega tale previsione alla normativa di base contenuta nella legge n. 25/1955 in materia di apprendistato e di previdenza e assistenza sociale.

Effetti operativi per i premi assicurativi INAIL

In applicazione della norma richiamata, per i lavoratori compresi nella disciplina della legge n. 25/1955 non devono essere richiesti, per il periodo di un anno successivo alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, i premi ordinari dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il chiarimento ha quindi rilievo operativo per la gestione assicurativa e contributiva dei rapporti di apprendistato trasformati.

Punti principali

Riferimento normativo e ambito della comunicazione

La circolare richiama l’articolo 21, sesto comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in relazione ai benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza e assistenza sociale.

Durata del mantenimento dei benefici

È stabilito che i benefici contributivi connessi all’apprendistato restano mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Effetti sui premi INAIL

Per i soggetti rientranti nella disciplina della legge n. 25/1955, per il periodo di un anno indicato non devono essere richiesti i premi ordinari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Testo integrale

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