Tribunale, Ordinanza T-788/21
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 19 September 2022. — TDK Foil Italy SpA v European Commission. — Action for annulment – Commercial policy – Dumping – Imports of aluminium flat-rolled products originating in China – Definitive anti-dumping duty – Independent importer – No individual concern – Inadmissibility. — Case T-788/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di TDK Foil Italy contro il regolamento che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti piani di alluminio originari della Cina, nella parte in cui vi rientra il foglio di alluminio grezzo usato per condensatori elettrolitici. Pur riconoscendo la diretta incidenza del regolamento e la presenza di misure di esecuzione, il Tribunale esclude la sussistenza di un interesse individuale. La ricorrente non rientra nelle categorie di operatori normalmente individualmente concerni, non prova circostanze eccezionali e non dimostra un pregiudizio tale da differenziarla dagli altri importatori.
Azione di annullamento contro un regolamento antidumping: l’importatore indipendente di fogli di alluminio non dimostra di essere individualmente concerno e il ricorso è dichiarato irricevibile.
La questione giuridica
Se un importatore indipendente, non incluso nel campione dell’inchiesta e che ha contestato solo dopo il dazio provvisorio l’inclusione di un determinato prodotto nella definizione del prodotto interessato, sia individualmente concerno dal regolamento antidumping definitivo ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonostante la sua partecipazione alla procedura amministrativa e l’incidenza economica del dazio sulle sue attività.
Principio di diritto
Un regolamento antidumping definitivo, pur essendo di diretta incidenza sugli importatori e pur comportando misure di esecuzione, non è impugnabile da un importatore indipendente se questi non dimostra una situazione particolare che lo distingua da tutti gli altri operatori. La sola partecipazione alla procedura amministrativa, la mera menzione nel regolamento o l’asserita maggiore incidenza economica del dazio non bastano; occorre provare elementi eccezionali analoghi a quelli riconosciuti dalla giurisprudenza Extramet, che nel caso di specie il Tribunale ha escluso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784
Dazi antidumping su prodotti piani di alluminio originari della Cina
La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale su ricorso diretto ex articolo 263 TFUE. La TDK Foil Italy SpA chiedeva l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 nella parte in cui includeva il cosiddetto "raw aluminium foil" nella sfera di applicazione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piani di alluminio originari della Repubblica popolare cinese.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva avviato l’inchiesta antidumping a seguito di un reclamo di un’associazione di produttori europei, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Successivamente aveva adottato un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/582. Dopo tale fase, la ricorrente e un’altra società avevano presentato osservazioni sulla definizione del prodotto interessato, chiedendo che il foglio di alluminio grezzo destinato ai condensatori elettrolitici fosse escluso dal dazio. La Commissione ha però confermato che tale prodotto rientrava nella definizione del prodotto interessato, in quanto presentava le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di altri prodotti piani di alluminio.
Eccezione di irricevibilità
La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che il regolamento impugnato non fosse individualmente concernente la ricorrente e che, in ogni caso, contenesse misure di esecuzione. Il Tribunale ha deciso di statuire sull’eccezione senza proseguire oltre il procedimento, ritenendo di disporre di elementi sufficienti.
Quadro giuridico applicato
Il Tribunale ricorda che, per un soggetto non destinatario dell’atto, l’azione ex articolo 263, quarto comma, TFUE è ammissibile solo se l’atto è direttamente e individualmente concernente, oppure, in alternativa, se si tratta di un atto regolamentare privo di misure di esecuzione ma direttamente concernente il ricorrente. Nel caso concreto era pacifico che il regolamento impugnato non fosse destinato alla ricorrente, che fosse direttamente concernente e che contenesse misure di esecuzione, sicché restava da verificare l’esistenza dell’interesse individuale.
Ragionamento del Tribunale sull’interesse individuale
Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui i regolamenti antidumping hanno natura normativa e si applicano in via generale a tutti gli operatori interessati. Possono tuttavia essere individualmente concernenti per alcune categorie specifiche di operatori, in particolare:
- produttori-esportatori accusati di dumping sulla base dei dati relativi alla loro attività commerciale;
- importatori i cui prezzi di rivendita sono stati utilizzati per costruire il prezzo all’esportazione;
- importatori associati agli esportatori, quando il prezzo all’esportazione e il dazio sono stati calcolati sulla base dei loro prezzi di rivendita.
Il Tribunale esclude che la ricorrente rientri in tali categorie: non è un produttore-esportatore, la Commissione non ha utilizzato i suoi prezzi di rivendita o altri suoi dati per costruire il prezzo all’esportazione, e la ricorrente è un importatore indipendente non associato ai produttori-esportatori cinesi.
Partecipazione alla procedura e menzione nel regolamento
La sola partecipazione alla procedura antidumping non basta a fondare l’interesse individuale se non accompagnata da altre circostanze particolari. Analogo rilievo ha la semplice menzione del nome della società nel regolamento, che nel caso di specie deriva soltanto dalla risposta della Commissione alle osservazioni presentate, e non da una qualità peculiare della ricorrente. Il Tribunale richiama inoltre una precedente pronuncia della Corte secondo cui un importatore indipendente che contesti la definizione del prodotto interessato dopo il dazio provvisorio non acquisisce, per questo solo fatto, una posizione individuale.
Esclusione del paradigma Extramet
La ricorrente invocava sostanzialmente la logica della sentenza Extramet, sostenendo di essere il principale importatore/utilizzatore del prodotto, che la produzione nell’Unione fosse assente e che il numero di produttori mondiali fosse limitato. Il Tribunale respinge tale tesi: la ricorrente non prova di essere il maggiore importatore, né dimostra una situazione eccezionale paragonabile a quella riconosciuta in Extramet. Inoltre, non allega difficoltà concrete di approvvigionamento da produttori di paesi terzi e i dati statistici indicano che importazioni da altri paesi terzi erano possibili.
Valutazione dell’impatto economico
Il Tribunale osserva che l’eventuale maggiore incidenza economica del dazio sulla ricorrente rispetto ad altri operatori non è sufficiente, di per sé, a renderla individualmente concernente. La ricorrente non dimostra, con elementi specifici, che il regolamento incida sulle sue importazioni in modo tale da distinguerla da tutti gli altri importatori del prodotto interessato.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di interesse individuale ai sensi dell’articolo 263 TFUE e condanna la ricorrente alle spese, in conformità all’articolo 134 del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia antidumping, l’importatore indipendente che non appartenga alle categorie giurisprudenziali normalmente individualmente concerni e non dimostri circostanze eccezionali analoghe a quelle della giurisprudenza Extramet non può impugnare direttamente il regolamento definitivo solo perché ha partecipato alla procedura, ha subito un impatto economico o è stato menzionato nel regolamento.
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