Corte di giustizia, Sentenza C-339/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022. — Procedimento penale a carico di VD e SR. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Mercato unico dei servizi finanziari – Abusi di mercato – Abuso di informazioni privilegiate – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d) – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h) – 106355 / Poteri di vigilanza e di indagine dell’Autorità dei mercati finanziari (AMF) – Obiettivo di interesse generale volto a tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione europea e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari – 106352 / Possibilità per l’AMF di chiedere le registrazioni di dati relativi al traffico detenuti da un operatore di servizi di comunicazione elettronica – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di servizi di comunicazione elettronica – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di disposizioni legislative nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione – Esclusione. — Cause riunite C-339/20 e C-397/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha escluso che le norme UE sugli abusi di mercato possano fungere da base per imporre agli operatori di telecomunicazioni una conservazione generalizzata dei dati di traffico per un anno. Ha ritenuto che tale disciplina nazionale, adottata per agevolare le indagini dell’AMF su abusi di mercato, debba comunque rispettare la direttiva 2002/58 e la Carta, con conseguente illegittimità della conservazione indiscriminata. La Corte ha inoltre negato che un giudice nazionale possa mantenere provvisoriamente gli effetti di una normativa incompatibile con il diritto dell’Unione.
Conservazione generalizzata dei dati di traffico per indagini sugli abusi di mercato e limiti ai poteri di accesso dell’autorità finanziaria nazionale
La questione giuridica
Se le norme UE sugli abusi di mercato consentano agli Stati membri di imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata e indiscriminata dei dati di traffico per finalità di contrasto dell’abuso di informazioni privilegiate e, in caso negativo, se un giudice nazionale possa limitare nel tempo gli effetti della declaratoria di invalidità della normativa nazionale incompatibile con il diritto UE; inoltre, se l’accesso dell’autorità finanziaria a tali dati possa essere mantenuto provvisoriamente nonostante l’incompatibilità con il diritto UE.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6 e l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento n. 596/2014 non autorizzano, da soli, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche per finalità di contrasto degli abusi di mercato: tale misura va valutata alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto con la Carta, e una normativa nazionale del genere è contraria al diritto UE. Inoltre, il giudice nazionale non può limitare nel tempo gli effetti di una propria declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto UE; l’ammissibilità delle prove acquisite resta disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/58/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2002/58/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1
- Direttiva 2003/6/CE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), direttiva 2003/6/CE
- Regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 1 regolamento (UE) n. 596/2014
- Articolo 3, paragrafo 1, punto 27, regolamento (UE) n. 596/2014
Conservazione dei dati di traffico per indagini sugli abusi di mercato
La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese nelle cause riunite C-339/20 e C-397/20, riguarda l’interazione tra disciplina degli abusi di mercato, tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e poteri investigativi dell’autorità finanziaria nazionale. Il contesto è penale: VD e SR erano indagati e poi imputati per abuso di informazioni privilegiate e altri reati connessi.
Fatti e procedimento principale
L’AMF aveva raccolto, sulla base del diritto francese, dati di traffico relativi a chiamate telefoniche effettuate dai due interessati e li aveva trasmessi all’autorità giudiziaria, contribuendo all’estensione delle indagini e alle incriminazioni. Gli interessati contestavano la legittimità dell’acquisizione dei dati, sostenendo che la normativa francese prevedesse una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di connessione e un accesso non preceduto da controllo di un giudice o di un’autorità indipendente.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2002/58/CE, soprattutto l’articolo 15, paragrafo 1, e le regole sulla riservatezza delle comunicazioni e dei dati di traffico;
- la direttiva 2003/6/CE, articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d);
- il regolamento (UE) n. 596/2014, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), oltre agli articoli 1 e 3;
- la Carta dei diritti fondamentali, articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1;
- l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente:
- se le norme UE in materia di abusi di mercato possano giustificare una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di traffico per consentire all’AMF di ottenere elementi utili alle indagini;
- se, in caso di incompatibilità della disciplina francese con il diritto UE, un giudice nazionale possa limitare nel tempo gli effetti dell’invalidità;
- se il medesimo giudice possa mantenere provvisoriamente efficaci norme che consentono l’accesso ai dati senza previa autorizzazione giurisdizionale o di un’autorità amministrativa indipendente.
Ragionamento della Corte: interpretazione delle norme sugli abusi di mercato
La Corte osserva anzitutto che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2003/6 e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 596/2014 disciplinano soltanto i poteri di richiesta e di accesso dell’autorità competente ai dati già esistenti presso gli operatori. Il riferimento alle registrazioni “esistenti” e “conservate” non consente di ricavare un potere degli Stati membri di imporre un obbligo generale di conservazione dei dati di traffico.
La Corte precisa inoltre che il regolamento n. 596/2014 contiene norme specifiche sulla conservazione dei dati, ma solo per gli operatori finanziari e per dati relativi alle operazioni finanziarie, non per gli operatori di telecomunicazioni. Ne deriva che le norme invocate non possono costituire base giuridica autonoma per una conservazione generalizzata dei dati di traffico da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche.
Valutazione alla luce della direttiva 2002/58 e della Carta
La Corte ribadisce che la direttiva 2002/58 costituisce il quadro di riferimento per il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Di conseguenza, la liceità della conservazione e dell’accesso ai dati deve essere valutata alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva e dei diritti garantiti dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e all’ubicazione, imposta a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, eccede i limiti dello stretto necessario e non può essere giustificata in una società democratica. Anche se i dati non comprendono il contenuto delle comunicazioni, essi consentono di trarre conclusioni molto precise sulla vita privata delle persone interessate.
Pertanto, una normativa nazionale che imponga per un anno, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di traffico per finalità di contrasto degli abusi di mercato è incompatibile con il diritto dell’Unione.
Effetti nel tempo della declaratoria di incompatibilità
La Corte ricorda che il primato del diritto dell’Unione impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna incompatibile. Solo la Corte può, in via eccezionale, limitare nel tempo gli effetti della propria interpretazione del diritto dell’Unione; il giudice nazionale non dispone di tale potere.
La Corte esclude anche un mantenimento provvisorio degli effetti della normativa nazionale in esame: diversamente da ipotesi eccezionali legate all’ambiente o ad altre materie specifiche, qui il mantenimento continuerebbe a imporre obblighi contrari al diritto UE e ad arrecare ingerenze gravi nei diritti fondamentali.
Ammissibilità delle prove
Quanto all’uso processuale dei dati acquisiti, la Corte richiama il principio di autonomia procedurale degli Stati membri: l’ammissibilità delle prove è questione di diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. In particolare, il giudice penale nazionale deve escludere gli elementi di prova ottenuti mediante conservazione o accesso incompatibili con il diritto dell’Unione quando ciò sia necessario per garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6 e l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento n. 596/2014, letti con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 e la Carta, ostano a misure legislative che prevedono una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico per un anno per finalità di contrasto degli abusi di mercato;
- il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto UE;
- l’ammissibilità delle prove ottenute in applicazione di norme nazionali incompatibili resta disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e i professionisti, la sentenza conferma che i poteri investigativi delle autorità di vigilanza finanziaria non possono essere costruiti, in via legislativa, su una retention generalizzata dei dati di traffico incompatibile con la disciplina europea della privacy nelle comunicazioni elettroniche. In ambito processuale, inoltre, non è il giudice nazionale a poter “salvare” temporaneamente una norma incompatibile con il diritto UE, mentre resta aperto, secondo il diritto interno, il tema dell’utilizzabilità delle prove già acquisite.
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