Cassazione Penale, Sentenza n. 17505/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della sorveglianza speciale disposta con decreto del 12/12/2012 e la dichiarazione di persistenza della pericolosità sociale, deducendo violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 14, comma 2-ter D.lgs. n. 159/2011. La difesa sosteneva che non sussistesse l'attualità della pericolosità: rilevava il lungo periodo di detenzione (quattordici anni), il lavoro svolto, la partecipazione a colloqui familiari regolari, l'attività di volontariato, la liberazione anticipata e, in generale, elementi positivi che avrebbero dovuto incidere sulla cessazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse svolto una motivazione completa e non apparente, avendo valutato concretamente la persistenza della pericolosità sociale nonostante il lungo periodo detentivo. La Corte di merito ha valorizzato i precedenti penali e la posizione apicale del Rumbo nella cosca 'Rumbo-Galea-Figliomeni', con numerose condanne e frequenti rapporti con soggetti pregiudicati; ha inoltre rispettato le formalità richieste dall'art. 14 (richiesta di informazioni all'Amministrazione penitenziaria e all'autorità di pubblica sicurezza). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 14
comma 2-bis e comma 2-ter
L'esecuzione della sorveglianza speciale deve restare sospesa durante la detenzione; dopo la detenzione il Tribunale deve verificare l'attuale pericolosità d'ufficio anche acquisendo informazioni dall'Amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza; se la pericolosità persiste il Tribunale ordina l'esecuzione della misura
art. 1 D.lgs. n. 159/2011
Definisce il criterio per valutare la pericolosità sociale: vanno considerate condotte sintomatiche obiettivamente verificabili, anche se non costituiscono reato
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consentiva al ricorrente di dedurre, in Cassazione, violazione di legge; la Corte ha però ritenuto che le doglianze sul vizio di motivazione in materia di misure di prevenzione siano ammissibili solo se la motivazione è del tutto carente o meramente apparente
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 4
Ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter nell'art. 14 del D.lgs. n. 159/2011, disciplinando la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la verifica successiva dell'attualità della pericolosità
Massime di principio
- La verifica dell'attualità della pericolosità sociale per soggetti scarcerati è un onere concreto del giudice: deve essere compiuta 'in concreto' anche dopo lungo periodo detentivo.
- La detenzione prolungata non elimina automaticamente il vincolo associativo o la pericolosità sociale, soprattutto per soggetti in posizione apicale nelle organizzazioni mafiose; il giudice può ritenere persistente la pericolosità anche nonostante la carcerazione.
- In caso di applicazione o sospensione di misure di prevenzione, il Tribunale deve acquisire informazioni dall'Amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza prima di decidere sulla cessazione o sull'esecuzione della misura.
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione sono limitati: il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente (priva di minima logica, coerenza e completezza).
- Per il ricorrente è importante documentare in modo organico e probante elementi di ravvedimento e reinserimento (lavoro stabile, attività sociale continuativa, assenza di contatti con ambienti criminosi) e richiedere che il giudice valuti esplicitamente tali elementi nel provvedimento motivato.
- Quando si impugna un provvedimento di prevenzione dopo detenzione, è utile sollecitare l'acquisizione di rapporti dall'amministrazione penitenziaria e dalle forze dell'ordine e chiedere, se occorre, una valutazione peritali o osservazioni probatorie specifiche sulla cessazione del pericolo.
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