Cassazione Civile, Ordinanza n. 09317/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di finanziamento con prestazione di fideiussione: il fideiussore, dopo avere pagato al creditore la somma dovuta in base a una transazione, ha chiesto nei confronti della società debitrice principale un decreto ingiuntivo per il regresso ex art. 1950 c.c. La società ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore di Genova in base a clausole contrattuali, la mancanza di prova del pagamento effettuato dal fideiussore e l'assenza della denuntiatio. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su competenza, fideiussione, surrogazione e regresso, sostenendo che il fideiussore non potesse scegliere tra surroga e regresso e che l'azione dovesse qualificarsi come surrogatoria, con conseguente operatività del foro convenzionale di Genova; 2) violazione del giudicato, lamentando che la Corte d'appello non avesse attribuito rilievo a una precedente sentenza resa in un diverso giudizio tra fideiussore e condebitore, in cui si era ritenuta la competenza di Genova; 3) violazione delle norme sul procedimento monitorio e sulla prova, sostenendo che l'importo ingiunto non fosse dovuto, che la CTU avesse accertato un credito in favore della società, che mancasse prova del pagamento e che alcune prove testimoniali fossero inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove; ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, osservando che la sentenza impugnata aveva espressamente qualificato l'azione del fideiussore come regresso ex art. 1950 c.c., con autonoma obbligazione di rimborso sorta per effetto del pagamento al creditore, e aveva correttamente escluso l'applicabilità al fideiussore delle clausole derogatorie della competenza contenute nel diverso contratto di finanziamento stipulato tra creditore e debitore principale, a cui il fideiussore era estraneo. È stata inoltre esclusa l'efficacia del preteso giudicato invocato, poiché relativo a un diverso giudizio tra parti diverse. Quanto alle ulteriori contestazioni sull'ammontare del credito e sulla prova del pagamento, la Corte le ha dichiarate inammissibili anche in ragione della c.d. doppia conforme, rilevando che non erano state indicate diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato, che non ha svolto difese; è stato altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 360, comma 1, nn. 2, 3 e 4 c.p.c.
richiamato come parametro delle censure di legittimità formulate dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte richiama il testo vigente per escludere la dedotta insufficienza motivazionale
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
è richiamato il limite della doppia conforme, che rende inammissibili le censure di merito non specificamente ancorate a diverse ragioni di fatto
art. 28 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di competenza territoriale
art. 29 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di competenza territoriale
art. 20 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la competenza territoriale
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nelle censure sulla valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nelle censure sulla valutazione delle prove
art. 637 c.p.c.
richiamato dal ricorrente con riferimento al procedimento monitorio
art. 1203 c.c.
richiamato in tema di surrogazione
art. 1949 c.c.
richiamato in tema di surrogazione del fideiussore
art. 1950 c.c.
la Corte ribadisce che il fideiussore che ha pagato agisce in regresso per un autonomo credito sorto col pagamento al creditore
art. 2909 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
art. 633 c.p.c. e ss.
richiamati dal ricorrente in relazione al decreto ingiuntivo
art. 183 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nelle doglianze sul processo di merito
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova
art. 2721 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale
art. 2726 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il fideiussore che abbia pagato il creditore può agire verso il debitore principale in regresso ex art. 1950 c.c.; tale azione si fonda su un autonomo credito sorto per effetto del pagamento.
- Le clausole di competenza pattuite nel contratto principale tra creditore e debitore non si estendono automaticamente al fideiussore, quando questi agisca contro il debitore garantito ed sia rimasto estraneo al negozio cui la clausola accede.
- La pretesa efficacia di un giudicato formatosi in altro giudizio può essere esclusa quando quel precedente riguarda un diverso rapporto processuale e parti diverse rispetto al giudizio attuale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dal giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", le censure che attaccano l'accertamento di fatto sono inammissibili se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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