Sentenza del 10/05/2022 n. 4035 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 9/2022 IVA - Prestazioni accessorie - Caratteristiche - Regime IVA applicabile In campo IVA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato numerose cartelle di pagamento (Tassa rifiuti/TARSU/TIA, Tassa automobilistica, altri tributi, IVA 2012, IRAP 2013, sanzioni) deducendo la mancata notifica delle cartelle o di atti interruttivi e la prescrizione dei crediti. L'Ufficio ha prodotto relata di notifica e un preavviso di fermo; in primo grado il giudice aveva accolto in parte il ricorso per mancata prova delle notifiche e decorso dei termini di prescrizione. L'Ufficio ha impugnato la sentenza in appello sostenendo tardività del ricorso, non impugnabilità dell'estratto di ruolo e regolarità delle notifiche.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato il giudizio di primo grado con le seguenti determinazioni: - Sono state ritenute validamente notificate e richiamate nel preavviso di fermo quattro cartelle TARSU/TIA (notificate tra 2012 e 2013), ma essendo la prescrizione quinquennale, dal preavviso di fermo del 1.7.2014 al ricorso del 23.11.2020 il credito è prescritto; - È risultata validamente notificata una cartella tassa automobilistica 2010 (10.4.2015), però non inclusa nel preavviso di fermo: anche per questa il termine triennale di prescrizione era decorso al momento del ricorso; - Per quattro cartelle non è stata provata la validità della notifica (due consegnate a convivente senza prova sufficiente della validità e due notificate ai sensi dell'art.140 c.p.c. senza prova dell'invio della raccomandata informativa): poiché mancava la prova, l'appello è respinto; inoltre, anche se si fosse data per valida la notifica, i termini di prescrizione si sarebbero comunque già estinti. L'appello è quindi infondato. L'Ufficio è condannato alle spese di giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
La notifica mediante deposito (affissione presso la Casa Comunale) richiede la successiva comunicazione al destinatario tramite raccomandata informativa; in mancanza di prova dell'invio di tale raccomandata la notifica non è considerata valida
preavviso di fermo (atto interruttivo della prescrizione)
La notificazione di un preavviso di fermo contenente l'elenco delle cartelle è idonea a interrompere la prescrizione e a far decorrere i termini di estinzione dal momento della sua notifica per le somme in esso richiamate
termini di prescrizione (principio applicato: triennale/quinquennale/decennale secondo la specie di tributo)
I termini di prescrizione applicati dalla CTR sono differenziati in base alla natura del credito: per imposte locali come TARSU/TIA si è applicata la prescrizione quinquennale; per alcune tasse automobilistiche il termine triennale; per imposte più generiche e sanzioni può trovare applicazione il termine decennale ove rilevante. L'accertamento della decorrenza richiede la prova della regolare notifica o di un atto interruttivo valido
Massime di principio
- La società di riscossione ha l'onere di provare la regolare notifica degli atti; la mera attestazione di affissione o la relata non suffragata dalla prova dell'invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art.140 c.p.c. può essere insufficiente
- La notificazione di un preavviso di fermo che richiami specificamente le cartelle interrompe la prescrizione per le somme indicate a partire dalla data di detto preavviso
- In caso di notifica in mani di terzi (convivente, coniuge) è necessario che l'Ufficio dimostri la idoneità del destinatario a ricevere l'atto; l'accertamento della qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto è decisivo per validare la notifica
- L'accesso all'estratto di ruolo non prova automaticamente la conoscenza o la ricezione degli atti da parte del contribuente: l'onere probatorio circa la data di trasmissione/ ricezione dell'estratto incombe sull'Ufficio se dedotto dall'Ufficio stesso
- Nella valutazione della prescrizione occorre determinare con precisione le date degli atti interruttivi e di notifica; anche se una notifica fosse considerata formale, può comunque risultare inefficace rispetto ai termini di prescrizione se il periodo necessario è già decorso
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