Sentenza n. 5131/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -del Provvedimento di Diniego emesso dal Comune di Afragola (NA) in data 22.07.2025, relativo alla “richiesta di Permesso di Costruire prot. n. 22971 del 22/09/2010 - acquisita allo SUED_PDC 00008-2025 – Prot. 8138 del 07/02/2025 – Art. 5 della Legge Regione Campania n. 19/2009 e ss.mm.ii. – Demolizione e ricostruzione di un fabbricato per civili abitazioni in Afragola (NA) al viale S. Antonio, foglio 13 particella 1.. “; - nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello sopra richiamato ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento ivi richiamata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale ai sensi del Piano Casa regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 22 luglio 2025 relativo all’istanza di prosecuzione e riattivazione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, già presentata nel 2010 e riferita alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito in Afragola. L’intervento era stato richiesto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale Campania n. 19/2009. Il precedente diniego comunale del 2012 era stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2472/2024, che aveva riconosciuto la prevalente destinazione residenziale dell’edificio e, quindi, l’applicabilità della disciplina premiale del Piano Casa. Il nuovo diniego è stato censurato: per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe riproposto ragioni già superate dal giudicato senza una reale nuova istruttoria; per violazione dell’art. 5, comma 7, della legge regionale n. 19/2009, avendo negato la rilevanza della volumetria residua sulla base di presunte anomalie catastali e degli effetti di una sentenza civile del 1979 che aveva riconosciuto un indennizzo per i danni derivanti dall’incendio e dal parziale crollo dell’edificio; per violazione dell’art. 6, lett. b), l. 241/1990, in relazione alla mancata considerazione della concessione edilizia o nulla osta del 1966, documento comunque nella disponibilità dell’amministrazione e ritrasmesso dalla ricorrente; nonché per erronea esclusione della volumetria residua dal campo di applicazione del Piano Casa.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha ritenuto vincolante il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2472/2024, la quale aveva accertato, quale presupposto di fatto e di diritto, l’esistenza di un manufatto o rudere con caratteristiche residenziali, accatastato in categoria abitativa, suscettibile di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 19/2009. Il Comune non poteva rimettere in discussione tale presupposto mediante una nuova istruttoria fondata su affermazioni non documentate circa l’anomalia dell’accatastamento o l’inesistenza della volumetria. La motivazione comunale è stata ritenuta contraddittoria, illogica e priva di adeguato supporto probatorio: il Comune aveva riconosciuto l’esistenza dell’accatastamento, ma aveva contestato la categoria residenziale senza produrre le relative schede catastali e in contrasto con quanto accertato dal Consiglio di Stato. È stata inoltre ritenuta erronea l’idea che l’indennizzo riconosciuto con la sentenza civile del 1979 avesse trasformato la proprietà del manufatto nella sola area di sedime o avesse eliminato la volumetria edilizia. L’indennizzo avrebbe prodotto un rapporto obbligatorio tra Comune e proprietario e non un effetto reale di perdita della proprietà del rudere, né risultava che fosse subordinato all’effettiva demolizione. Il TAR ha accolto anche la censura relativa alla concessione edilizia del 1966, osservando che il documento era nella disponibilità del Comune e che non poteva essere imputata al privato la sua mancata acquisizione o considerazione. Sono state ritenute prive di rilievo le ulteriori argomentazioni formulate dal Comune in giudizio, relative alla categoria catastale F/2, a un’ordinanza di demolizione e al nuovo piano urbanistico, perché non risultavano dal provvedimento impugnato e non potevano integrare postumamente la motivazione. Il primo motivo, relativo all’art. 10-bis l. 241/1990 e alla riedizione del potere, è stato assorbito. L’annullamento è stato disposto salvo l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l.r. Campania n. 19/2009
interventi straordinari di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali
La disposizione è stata ritenuta applicabile al manufatto oggetto dell’istanza, poiché il giudicato amministrativo aveva accertato la sua natura residenziale e la possibilità di utilizzare la volumetria esistente ai fini della demolizione e ricostruzione.
art. 2 l.r. Campania n. 19/2009
La norma è richiamata quale base della disciplina regionale del Piano Casa e della qualificazione degli edifici residenziali.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di diniego e alla riedizione del potere è stata assorbita, fermo restando che la nuova istruttoria non può fondarsi su presupposti in contrasto con il giudicato.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
Il motivo è stato accolto in relazione alla mancata considerazione della concessione edilizia del 1966, documento nella disponibilità dell’amministrazione e non imputabile al privato.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il principio di collaborazione e buona fede impedisce all’amministrazione di addossare al privato la mancata acquisizione o considerazione di un documento già nella disponibilità dell’ente.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il TAR richiama il rimedio della revocazione per errore di fatto, distinguendolo dagli errori valutativi e osservando che il Comune non lo ha esperito per contestare il presupposto fattuale della precedente decisione.
art. 106 c.p.a.
È richiamato quale norma processuale relativa alla revocazione delle sentenze amministrative.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto, quale presupposto della decisione, l’esistenza e la qualificazione edilizia residenziale di un manufatto suscettibile di demolizione e ricostruzione, l’amministrazione, nella riedizione del potere, non può negare il titolo edilizio rimettendo in discussione quel presupposto sulla base di una nuova istruttoria non supportata da prove e incompatibile con il giudicato.
- L’indennizzo corrisposto dalla pubblica amministrazione per i danni arrecati a un edificio non produce, in assenza di uno specifico effetto reale accertato, la perdita della proprietà del manufatto, la trasformazione automatica del bene nella sola area di sedime o l’eliminazione della relativa volumetria edilizia.
- La motivazione di un diniego edilizio è illegittima per difetto di istruttoria ed eccesso di potere quando contesta la classificazione catastale residenziale di un immobile senza produrre o esaminare la documentazione catastale pertinente e in contrasto con un precedente accertamento giurisdizionale definitivo.
- L’amministrazione non può imputare al privato la mancata produzione di un documento che si trova nella disponibilità dell’ente e che risulta rilevante per la decisione sul titolo edilizio.
- In giudizio l’amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazioni relative a circostanze o atti non menzionati nel provvedimento stesso.
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