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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3075 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e seguenti, sostenendo che l'esenzione dalle imposte ipotecarie riguardasse esclusivamente i finanziamenti concessi da banche o istituti di credito e non quelli erogati da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107. Ha quindi impugnato la decisione della CTR del Molise deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 15.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando in sostanza l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto applicabile l'agevolazione anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017 e alla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 19106 del 2018. Non è stata adottata una pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15

    Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime (...) alle garanzie di qualunque tipo (...) sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

    L'agevolazione fiscale per i finanziamenti a medio e lungo termine comprende anche le garanzie collegate, incluse quelle ipotecarie, e non può essere limitata ai soli finanziamenti bancari quando l'operazione è realizzata da un intermediario finanziario qualificato.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107

    L'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'albo o elenco previsto dalla normativa bancaria costituisce il presupposto soggettivo rilevante per l'applicazione dell'agevolazione ai finanziamenti a medio e lungo termine.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui escludeva dall'agevolazione le analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19106 del 18 giugno 2018

    Le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107.

    La Corte ha recepito e reso operativa la pronuncia costituzionale, riconoscendo l'applicazione dell'esenzione anche ai finanziamenti erogati da intermediari finanziari iscritti nei registri previsti dalla legge.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista per le imposte relative ai finanziamenti a medio e lungo termine può applicarsi anche quando il finanziatore non è una banca, purché sia un intermediario finanziario legalmente qualificato e iscritto nell'apposito albo o elenco.
  • L'agevolazione si estende alle garanzie collegate al finanziamento, comprese le ipoteche, se la garanzia è funzionale alla restituzione del finanziamento agevolabile.
  • Non è legittimo negare l'agevolazione sulla sola base della natura non bancaria del finanziatore, quando la normativa e la giurisprudenza riconoscono l'equiparazione degli intermediari finanziari iscritti.
  • In casi analoghi occorre verificare la durata del finanziamento, la qualificazione e iscrizione del soggetto finanziatore e il collegamento diretto tra la garanzia e l'operazione di finanziamento.
  • Le pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite possono incidere anche sulla valutazione di pretese fiscali fondate su una precedente interpretazione restrittiva della norma.

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