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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I848 n. 30179 del 24/05/2022

PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

AGCMI848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento riguardava le clausole contrattuali e collettive che limitavano la possibilità dei promotori editoriali di assumere mandati da editori concorrenti, nel mercato nazionale della produzione e distribuzione dei libri di testo per la scuola secondaria. AIE, ANARPE e quattro editori avevano già assunto impegni resi obbligatori nel novembre 2021. Con il provvedimento n. 30179, l’AGCM ha accolto gli ulteriori impegni di Zanichelli, imponendo la rinuncia fino al 31 maggio 2026 alle clausole di gradimento e non concorrenza nei rapporti con i promotori indipendenti e chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990.

Zanichelli e altri editori, AIE e ANARPE: clausole di gradimento, esclusiva e non concorrenza nella promozione di libri scolastici; impegni obbligatori e chiusura senza accertamento dell’infrazione.

Clausole di gradimento nella promozione dell’editoria scolastica

Il provvedimento n. 30179 riguarda la posizione di Zanichelli nell’istruttoria I848 sulle restrizioni alla libertà dei promotori editoriali scolastici di rappresentare più editori concorrenti. L’AGCM ha reso obbligatori gli impegni presentati da Zanichelli ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e ha chiuso il procedimento nei suoi confronti senza accertare l’infrazione ipotizzata ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria era stata avviata il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli, a seguito della segnalazione di un operatore del settore. L’oggetto iniziale erano le cosiddette clausole di gradimento presenti nei contratti tra editori e promotori: il promotore non poteva assumere un nuovo incarico da un editore concorrente senza la preventiva autorizzazione dell’editore già rappresentato.

Il 16 febbraio 2021 il procedimento è stato esteso ad AIE e ANARPE e agli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017. Tali accordi prevedevano, salvo patto contrario, che il promotore editoriale scolastico non potesse svolgere attività di promozione per più preponenti concorrenti.

AIE rappresenta gli editori italiani e stranieri operanti in Italia; ANARPE rappresenta circa 1.200 agenti, dipendenti e promotori editoriali scolastici sull’intero territorio nazionale. Gli editori coinvolti operano principalmente nell’editoria scolastica e includono alcuni dei principali gruppi presenti sul mercato.

Mercato rilevante e contesto economico

Ai fini della valutazione dell’intesa, l’AGCM ha individuato il mercato della produzione e distribuzione dei libri di testo destinati alla scuola secondaria, ossia scuole medie e superiori, con estensione geografica nazionale.

Il mercato è caratterizzato da elevata concentrazione, da un numero di operatori stabile e da quote relativamente stabili nel tempo. I primi tre gruppi, ai quali sono riconducibili tutte le parti del procedimento, rappresentano stabilmente oltre il 75% dell’offerta.

Condotte e qualificazione concorrenziale

Le clausole di gradimento attribuivano all’editore già rappresentato un potere discrezionale di autorizzare o impedire l’assunzione di ulteriori mandati da parte del promotore. Secondo l’impostazione dell’AGCM, tale meccanismo poteva limitare la mobilità dei promotori e ostacolare l’accesso o l’espansione di editori concorrenti.

Le clausole erano presenti nei contratti utilizzati da pressoché tutti gli editori, ma risultavano credibilmente esercitate soprattutto dagli editori maggiori, ciascuno dei quali poteva generare una quota considerevole del fatturato delle strutture di promozione. Per tale ragione, la condotta era qualificata come restrizione verticale potenzialmente idonea a produrre effetti escludenti nel mercato dell’editoria scolastica.

Gli accordi collettivi AIE-ANARPE potevano inoltre uniformare su scala nazionale l’organizzazione dei rapporti verticali tra editori e promotori, attraverso un modello contrattuale suscettibile di limitare la concorrenza tra editori.

Pregiudizio al commercio tra Stati membri

L’AGCM ha richiamato la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri, applicabile nell’ambito degli artt. 101 e 102 TFUE e del Regolamento CE n. 1/2003.

Pur riguardando contratti relativi all’attività locale dei promotori, le restrizioni erano applicate sull’intero territorio nazionale dai principali editori e dalle associazioni di categoria. Esse potevano quindi ostacolare l’ingresso o l’espansione in Italia di operatori attivi in altri Stati membri, risultando idonee, in assenza degli impegni, a incidere sugli scambi intracomunitari.

Impegni di AIE, ANARPE e dei quattro editori

AIE e ANARPE si sono impegnate a modificare l’art. 2, comma 1, dell’Accordo economico collettivo del 2017, eliminando il divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico e impegnandosi a non reintrodurre un divieto analogo in un eventuale accordo sostitutivo. Tali impegni non hanno scadenza.

De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson si sono impegnati, per le cinque campagne adozionali successive, a non esercitare:

  • le clausole di gradimento nei contratti con i promotori delle rispettive reti;
  • le clausole di esclusiva, ove previste;
  • gli obblighi di informativa preventiva sugli editori per i quali il promotore svolge attività;
  • le medesime facoltà nei nuovi contratti sottoscritti entro il termine della quinta campagna adozionale.

I quattro editori si sono inoltre impegnati a votare, nelle sedi indicate da AIE, a favore della soppressione del divieto di concorrenza dall’AEC 2017. Tali impegni erano già stati resi obbligatori dall’AGCM con la decisione del 16 novembre 2021, che aveva chiuso il procedimento nei confronti delle associazioni e dei quattro editori senza accertamento dell’infrazione.

Impegni di Zanichelli

Dopo il rigetto degli impegni precedentemente presentati il 26 maggio 2021, Zanichelli ha chiesto la riammissione in termini e ha presentato nuovi impegni il 18 febbraio 2022.

La società ha assunto l’obbligo di rinunciare, fino al 31 maggio 2026, all’esercizio delle clausole di gradimento e di non concorrenza contenute nei contratti in essere e nei nuovi contratti con i promotori indipendenti delle Divisioni Zanichelli, Loescher e Atlas. L’impegno riguarda i mandati relativi alla promozione di opere adozionali destinate alla scuola secondaria conferiti da case editrici concorrenti.

Per effetto della rinuncia, il promotore può liberamente assumere altri mandati di agenzia o incarichi analoghi per la promozione di testi scolastici concorrenti, senza dover chiedere il consenso di Zanichelli o informarla preventivamente dell’identità dell’editore concorrente.

Restano esclusi gli obblighi informativi necessari a consentire a Zanichelli di adempiere agli obblighi contributivi. In tale ipotesi, l’informazione deve essere fornita solo successivamente all’assunzione del nuovo mandato o alla cessazione di un precedente mandato e non deve indicare il nome dell’editore concorrente. Sono inoltre escluse le agenzie direttamente controllate da Zanichelli e quelle formalmente autonome ma integrate con la società attraverso sede, servizi e utenze messi a disposizione dall’editore.

Zanichelli aveva già comunicato unilateralmente ai propri promotori indipendenti, alla fine di gennaio 2022, la rinuncia alle clausole di gradimento e di informativa preventiva, con efficacia dalla ricezione della comunicazione e fino al 31 maggio 2026.

Market test e valutazione dell’AGCM

Gli impegni sono stati sottoposti a market test dal 3 marzo al 2 aprile 2022. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei, semplici, immediati e proporzionati rispetto alle criticità concorrenziali contestate. In particolare, la rinuncia alle clausole di esclusiva e non concorrenza per un intero ciclo della scuola superiore consente la riorganizzazione dei rapporti contrattuali tra Zanichelli e i promotori secondo modalità potenzialmente meno restrittive.

L’eliminazione dell’obbligo di informativa preventiva è stata considerata funzionale a impedire un esercizio indiretto della clausola di gradimento. Durante il periodo di efficacia, qualsiasi condotta volta a limitare la possibilità dei promotori di assumere ulteriori mandati potrebbe configurare un’inottemperanza agli impegni obbligatori.

L’Autorità ha inoltre rilevato che gli impegni di Zanichelli sono sostanzialmente equivalenti, per contenuto e durata, a quelli già assunti dagli altri principali editori. Considerati congiuntamente agli impegni di AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson, essi risultano idonei a rimuovere complessivamente le preoccupazioni concorrenziali emerse all’avvio dell’istruttoria.

Esito e obblighi di esecuzione

L’AGCM ha reso obbligatori gli impegni di Zanichelli ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990 e ha chiuso il procedimento nei confronti della società senza accertare la violazione dell’art. 101 TFUE.

Non sono state irrogate sanzioni. Zanichelli deve informare l’Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni mediante una relazione da trasmettere entro il 31 luglio 2022. La violazione degli impegni resi obbligatori avrebbe potuto determinare un distinto profilo di inottemperanza.

Punti principali

Condotte oggetto dell’istruttoria

L’AGCM aveva contestato clausole di gradimento inserite nei contratti tra editori e promotori, che subordinavano l’assunzione di nuovi mandati all’autorizzazione discrezionale dell’editore già rappresentato. Il procedimento era stato esteso agli accordi collettivi AIE-ANARPE del 1988 e del 2017, contenenti un divieto di promozione per più editori concorrenti, salvo patto contrario.

Mercato rilevante

Il mercato rilevante è quello nazionale della produzione e distribuzione dei libri di testo per la scuola secondaria, comprendente scuole medie e superiori. Il mercato è descritto come altamente concentrato: i primi tre gruppi rappresentano stabilmente oltre il 75% dell’offerta.

Impegni degli altri operatori

AIE e ANARPE si sono impegnate a sopprimere dall’AEC 2017 il divieto di concorrenza dei promotori e a non reintrodurlo. De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson hanno rinunciato, per cinque campagne adozionali, all’esercizio delle clausole di gradimento, esclusiva e informativa preventiva nei contratti con i promotori.

Impegni di Zanichelli

Zanichelli ha rinunciato fino al 31 maggio 2026 all’esercizio delle clausole di gradimento e non concorrenza nei contratti con i promotori indipendenti delle Divisioni Zanichelli, Loescher e Atlas, per i mandati relativi ai testi adozionali della scuola secondaria. I promotori non devono chiedere il consenso né informare preventivamente la società dell’eventuale acquisizione di mandati concorrenti.

Esito e obblighi

Gli impegni di Zanichelli sono stati resi obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. 287/1990. Il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione. Zanichelli deve trasmettere all’AGCM una relazione sulle attività esecutive entro il 31 luglio 2022.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuerestrizioni verticaliclausole di esclusivaimpegni antitrust

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