Provvedimento AGCM I856 n. 30150 del 10/05/2022
COMPARATORI DI PREZZO/SCAMBIO DI INFORMAZIONI POLIZZE RCA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha istruito una possibile intesa tra i principali comparatori di prezzo e numerose imprese/intermediari assicurativi attivi nella vendita diretta di polizze RCA, fondata sulla circolazione periodica di report contenenti dati su premi, ranking, preventivi e performance. Nel corso dell’istruttoria la fattispecie è stata qualificata come possibile restrizione per effetto e non come cartello per oggetto. Le parti hanno presentato impegni volti a rendere i dati anonimi, aggregati e storici, limitando frequenza, contenuti e modalità delle business review. L’Autorità ha reso gli impegni obbligatori ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990 e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione e senza irrogare sanzioni.
Comparatori di prezzo e imprese assicurative RCA: scambio indiretto di informazioni commercialmente sensibili; procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione con impegni resi obbligatori.
Comparatori di prezzo e scambio di informazioni nelle polizze RCA
Il provvedimento n. 30150 riguarda un procedimento avviato dall’AGCM nei confronti dei principali comparatori di prezzo e di numerose imprese e intermediari assicurativi attivi in Italia nella vendita diretta di polizze RCA. L’Autorità ha esaminato una possibile intesa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, concernente lo scambio indiretto di informazioni commercialmente sensibili attraverso report elaborati dai comparatori. Il procedimento si è concluso con l’accettazione e la dichiarazione di obbligatorietà degli impegni, senza accertamento dell’infrazione e senza sanzioni.
Parti e origine del procedimento
La segnalazione, ricevuta il 9 febbraio 2021 e integrata il 5 marzo 2021, prospettava un coordinamento delle strategie commerciali nella vendita diretta di polizze RCA. Erano coinvolti i comparatori 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Daina Finance e Facile.it, nonché la maggior parte delle principali imprese assicurative presenti sulle relative piattaforme. Il procedimento è stato avviato l’11 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 per accertare possibili violazioni dell’articolo 101 TFUE ed è stato successivamente esteso a Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.
È stato ammesso a partecipare al procedimento il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l’Italia, inizialmente coinvolta, è risultata non attiva nel segmento della vendita online di polizze assicurative e priva di rapporti con i comparatori.
Mercato rilevante
La fattispecie riguarda il settore dell’assicurazione danni, nel segmento dell’assicurazione della responsabilità civile auto, con particolare riferimento alla vendita diretta e ai canali online supportati dai comparatori di prezzo.
Sotto il profilo geografico, l’ambito interessato coincide con l’intero territorio nazionale, caratterizzato dall’omogeneità delle condizioni di offerta, a parità di rischio assicurato, e dei requisiti richiesti per la fornitura dei servizi assicurativi. L’AGCM ha precisato che, nella valutazione di un’intesa, la definizione del mercato rilevante serve soprattutto a individuare il contesto economico e giuridico nel quale la pratica può restringere o falsare la concorrenza.
Condotte contestate e ipotesi iniziale
Secondo la segnalazione, almeno dal 2012 i comparatori avrebbero distribuito con frequenza giornaliera o settimanale report contenenti informazioni relative, tra l’altro:
- ai premi RCA quotati sui portali di comparazione;
- al posizionamento delle imprese assicurative nei ranking dei portali;
- alla differenza tra i premi quotati dai concorrenti;
- ai dati dei consumatori che avevano richiesto un preventivo;
- ai dati relativi ai preventivi e alle performance commerciali.
Gli scambi sarebbero stati discussi anche durante apposite sessioni di business review tra i comparatori e le singole imprese assicurative. L’ipotesi iniziale dell’Autorità era che la disponibilità reciproca di informazioni recenti, granulari e monitorabili sulle strategie commerciali e sui prezzi dei concorrenti potesse consentire alle imprese assicurative di attenuare gli sconti praticati ai consumatori e applicare premi RCA più elevati.
L’Autorità riteneva che la circolazione sistematica di informazioni non altrimenti accessibili in modo massivo e con analoghe modalità temporali potesse aumentare artificialmente la trasparenza dal lato dell’offerta, incidendo sulle politiche di prezzo delle imprese assicurative. La condotta appariva quindi potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario, in ragione della dimensione nazionale della pratica e del coinvolgimento di gruppi multinazionali, con conseguente applicabilità dell’articolo 101 TFUE.
Evoluzione della qualificazione giuridica
Nel provvedimento di avvio lo scambio informativo era stato ipotizzato come possibile restrizione per oggetto. Gli elementi acquisiti durante l’istruttoria, compresa la documentazione ispettiva, hanno però condotto l’Autorità a una diversa valutazione.
I dati scambiati, per natura e tipologia, risultavano suscettibili di utilizzi differenti nell’ambito delle politiche commerciali delle imprese. Non emergeva quindi che lo scambio fosse univocamente diretto alla fissazione di premi più elevati o al contenimento degli sconti. Lo scambio non è stato pertanto valutato come cartello né come restrizione per oggetto secondo lo schema tipico degli scambi di informazioni funzionali alla fissazione dei prezzi.
L’AGCM ha ritenuto più appropriato ricondurre la fattispecie a una possibile restrizione per effetto. Tuttavia, non ha proceduto all’accertamento dell’infrazione, poiché le preoccupazioni concorrenziali sono state superate mediante gli impegni presentati dalle parti.
Impegni relativi alla reportistica
Le parti hanno presentato impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/1990, successivamente pubblicati per il market test. Gli impegni principali prevedono che i comparatori inviino, e le imprese assicurative ricevano, esclusivamente report conformi a specifici limiti.
In particolare:
- i report non devono contenere informazioni identificative del singolo preventivo o dell’utente che lo ha richiesto;
- i premi offerti dalle imprese devono essere presentati in forma anonima e aggregata, come media delle cinque quotazioni più economiche;
- i dati aggregati devono riguardare preventivi creati almeno tre mesi prima dell’invio del report e non possono essere trasmessi con frequenza superiore a una settimana;
- i dati disaggregati sui premi sono ammessi soltanto per le cinque offerte più economiche, anonimizzate e relative a preventivi creati almeno sei mesi prima, oppure per le sole quotazioni dell’impresa destinataria, senza dati sui concorrenti;
- le informazioni sul ranking delle quotazioni dell’impresa destinataria rispetto a quelle di altre imprese devono riferirsi a preventivi creati almeno sei mesi prima;
- possono essere comunicati dati sulla percentuale di volte in cui l’impresa destinataria ha formulato il best price;
- i dati relativi a tassi di conversione, percentuali di salvataggio e altre performance possono essere trasmessi giornalmente solo in forma aggregata, per almeno cinque imprese e/o per settore, regione o canale di vendita;
- il totale delle vendite intermediate dal comparatore può essere comunicato con cadenza settimanale esclusivamente in forma aggregata per settore, area geografica e/o canale di vendita.
L’Autorità ha attribuito rilievo al fatto che i dati riguardano offerte formulate a seguito di richieste di preventivo e non prezzi di polizze effettivamente vendute. Inoltre, la possibilità per ciascuna impresa di ricevere dati disaggregati sulla propria performance è stata ritenuta compatibile con la tutela della concorrenza, perché limitata alla situazione individuale dell’impresa stessa.
Business review e servizi di reportistica
Le sessioni di business review devono svolgersi esclusivamente in forma bilaterale tra un comparatore e una singola impresa assicurativa o intermediario. In tali sessioni possono circolare soltanto informazioni conformi ai limiti della reportistica ammessa e deve essere redatto un apposito verbale.
Le imprese assicurative e gli intermediari si sono inoltre impegnati a non aderire a servizi di reportistica che prevedano modalità di elaborazione o circolazione dei dati non conformi ai criteri stabiliti. Questa previsione mira a evitare che le limitazioni concordate siano aggirate mediante fornitori o servizi informativi alternativi.
I comparatori devono rendere disponibili i report conformi agli impegni anche a imprese assicurative e intermediari non attivi sui rispettivi portali, qualora ne facciano richiesta, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. L’Autorità ha ritenuto che tale accessibilità possa ridurre le barriere all’ingresso, consentendo a imprese straniere e start-up di disporre di un set informativo minimo per valutare opportunità e strategie di ingresso nel mercato italiano.
Market test e valutazione dell’Autorità
Gli impegni sono stati sottoposti a market test dal 3 gennaio al 2 febbraio 2022. MSA – Multi Serass ha osservato che il servizio dati avrebbe potuto favorire l’ingresso di imprese straniere e start-up, ma ha suggerito dati più vicini ai prezzi effettivamente venduti e una storicità inferiore a tre mesi.
L’Autorità non ha accolto tali osservazioni nella misura in cui avrebbero comportato una maggiore trasparenza sui prezzi migliori e sulle dinamiche recenti del mercato. Secondo l’AGCM, l’utilizzo della media delle cinque quotazioni più economiche impedisce di identificare il best price, il secondo o il terzo prezzo migliore, il prezzo peggiore e l’identità dell’impresa offerente. Una media calcolata su un numero inferiore di offerte avrebbe invece potuto ricreare un’indebita trasparenza sui prezzi migliori.
I periodi di storicità, pari ad almeno tre mesi per i dati aggregati e sei mesi per quelli disaggregati, insieme alla frequenza massima settimanale dei dati aggregati, sono stati ritenuti sufficienti a evitare che le imprese conoscano in tempo reale o quasi reale le variazioni dei prezzi dei concorrenti o possano prevederne le future intenzioni di prezzo.
L’Autorità ha inoltre considerato non direttamente riconducibili alle variabili di politica commerciale i dati aggregati sui tassi di conversione, sulle percentuali di salvataggio e sul totale delle vendite intermediate. Le business review bilaterali eliminano il rischio di discussioni congiunte tra concorrenti, mentre l’accesso ai report da parte di operatori non presenti sui portali può agevolare l’ingresso nel mercato.
Decisione ai sensi dell’articolo 14-ter
L’AGCM ha ritenuto che l’insieme degli impegni modificasse sostanzialmente la reportistica e ne eliminasse il rischio di utilizzo anticoncorrenziale. Gli impegni sono stati quindi ritenuti idonei a superare le preoccupazioni emerse nell’istruttoria.
Ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha:
- reso obbligatori gli impegni presentati dai comparatori, dalle imprese assicurative e dagli intermediari, inclusa Admiral, nonché da Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia;
- chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione nei confronti di tutte le parti;
- chiuso il procedimento anche nei confronti di Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l’Italia, senza rendere gli impegni obbligatori nei suoi confronti, poiché essa non risultava attiva nella vendita online RCA né aveva rapporti con i comparatori.
Non sono state irrogate sanzioni e il provvedimento non contiene un accertamento definitivo di violazione dell’articolo 101 TFUE.
Attuazione, monitoraggio e riapertura
Le parti soggette agli impegni devono conformarsi entro due mesi dalla notifica del provvedimento che li ha resi obbligatori. Devono inoltre presentare:
- entro tre mesi dalla notifica, una relazione dettagliata sull’attuazione, corredata dalla documentazione necessaria;
- successivamente, ogni due anni, una relazione sullo stato complessivo di attuazione, con la prima relazione biennale decorrente dalla data di presentazione della relazione iniziale.
L’AGCM vigilerà sull’esecuzione degli impegni e si è riservata di riaprire d’ufficio il procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/1990. La riapertura potrà avvenire anche in presenza di una modifica determinante della situazione di fatto; in particolare, l’Autorità ha indicato l’eventualità che Zurich Insurance Public Limited Company divenga attiva nella vendita online di polizze RCA e acceda ai report dei comparatori.
Punti principali
Parti coinvolte
Il procedimento ha riguardato i comparatori 6Sicuro, CercAssicurazioni.it, Daina Finance, Facile.it e le principali imprese/intermediari assicurativi operanti nella vendita diretta di polizze RCA, tra cui Allianz Direct, Admiral, B2C Innovation, Bene, Linear, Compagnia Italiana di Previdenza, FIT, Genertel, HDI, Prima, Quixa, Verti e le società Zurich.
Condotta oggetto di verifica
La segnalazione prospettava, almeno dal 2012, uno scambio indiretto e regolare di informazioni strategiche tramite report dei comparatori, riguardanti premi RCA, posizionamento sui portali, dati dei preventivi e consumatori e altre performance commerciali.
Evoluzione della qualificazione giuridica
L’ipotesi iniziale era di una restrizione per oggetto potenzialmente assimilabile a un cartello volto ad attenuare gli sconti. Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato che i dati potevano essere utilizzati per finalità diverse, anche procompetitive, sicché la condotta è stata ricondotta a una possibile restrizione per effetto e non è stata qualificata come cartello.
Impegni resi obbligatori
Gli impegni impongono report privi di dati identificativi, con informazioni sui prezzi anonime e aggregate, media delle cinque quotazioni più economiche, ritardi temporali minimi di tre o sei mesi, frequenza generalmente non superiore a una settimana, business review bilaterali e divieto di aderire a servizi di reportistica non conformi.
Esito e monitoraggio
L’AGCM ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990. Le parti devono presentare una relazione sull’attuazione entro tre mesi e, successivamente, relazioni biennali; l’Autorità si è riservata di riaprire il procedimento in caso di mancato rispetto o modifica determinante delle circostanze.
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