Sentenza del 27/09/2018 n. 23264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al 1998. L'Ufficio aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale dell'associazione, qualificandola come società di fatto e rideterminando il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA dovuta. La Corte di cassazione ha rilevato, tuttavia, che, essendo contestata l'esistenza di una società di fatto, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche tutti i soggetti indicati dall'Ufficio come soci, oltre all'associazione. La controversia riguardava infatti una posizione fiscale unitaria e inscindibile, tale da imporre il litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione dei soci necessari. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e proceda a un nuovo esame della controversia. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte non ha quindi deciso definitivamente né sulla qualificazione dell'associazione come società di fatto né sulla correttezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione.
L'unitarietà dell'accertamento nei confronti della società o associazione e dei suoi soci comporta che la controversia debba coinvolgere tutti i soggetti interessati, salvo questioni esclusivamente personali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Quando la controversia è inscindibile e riguarda una pluralità necessaria di soggetti, il giudice deve ordinare la partecipazione di tutti al processo; in mancanza, il giudizio è nullo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
La riunione può evitare decisioni incompatibili quando esistano procedimenti distinti, ma non sostituisce necessariamente l'integrazione del contraddittorio se tutti i litisconsorti necessari non sono parti dello stesso giudizio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 2
La disposizione era stata richiamata in relazione ai criteri di accertamento dell'IVA, ma la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza del metodo utilizzato dall'Ufficio, avendo rilevato preliminarmente la nullità del processo.
Principio giurisprudenziale sul litisconsorzio necessario in materia di IRAP e IVA
Quando un unico accertamento riguarda imposte dirette, IRAP e IVA sulla base di elementi comuni, anche la parte relativa all'IVA può essere vincolata alla trattazione congiunta se non è autonomamente separabile. Il litisconsorzio sussiste inoltre quando è contestata l'esistenza di una società di fatto.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione fiscale qualifica un'associazione o un ente come società di fatto e attribuisce il reddito anche a presunti soci, il processo deve normalmente coinvolgere l'ente e tutti i soggetti individuati come soci.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione e in ogni fase del procedimento.
- Prima di esaminare la fondatezza dell'accertamento, il giudice deve verificare che il contraddittorio sia correttamente instaurato nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione fiscale è inscindibilmente collegata.
- Quando nello stesso avviso sono cumulati accertamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA fondati sui medesimi fatti, la separazione delle relative controversie può non essere possibile.
- La cassazione con rinvio per vizio processuale non implica che il contribuente o l'Amministrazione abbiano vinto nel merito: la controversia deve essere nuovamente esaminata dopo la regolare partecipazione di tutte le parti necessarie.
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