Sentenza del 04/12/2017 n. 1392 - Comm. Trib. Prov. Torino
Reddito di impresa - Svalutazioni crediti e perdite su crediti - Diversitàdelle fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale di svalutazioni integrali di crediti, ossia svalutazioni che azzerano il valore contabile del credito. La tesi contestata equiparava tali svalutazioni alle perdite su crediti e richiedeva quindi la prova dei requisiti di certezza e precisione. La sentenza distingue invece le due fattispecie: le svalutazioni dei crediti sono disciplinate dall'art. 106 TUIR, mentre le perdite su crediti sono regolate dall'art. 101, comma 5, TUIR. Le rispettive discipline non sono sovrapponibili.
La decisione
La contestazione basata sull'equiparazione tra svalutazione integrale e perdita su credito è stata respinta sul piano interpretativo. Il fatto che una svalutazione azzeri il valore del credito non la trasforma automaticamente in una perdita su credito. Pertanto, non è corretto subordinare la deducibilità della svalutazione ai requisiti di certezza e precisione previsti dall'art. 101, comma 5, TUIR per le perdite su crediti, quando la fattispecie deve essere valutata secondo la disciplina autonoma dell'art. 106 TUIR. Dal testo non risultano tuttavia indicati il dispositivo concreto, gli importi o l'esito processuale formale.
Norme richiamate
Art. 106 TUIR
Disciplina le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, secondo una disciplina autonoma rispetto a quella delle perdite su crediti. Anche una svalutazione integrale non diventa per ciò solo una perdita su credito.
Art. 101, comma 5, TUIR
Disciplina la deducibilità delle perdite su crediti e richiede i relativi presupposti, tra cui gli elementi di certezza e precisione, i quali non possono essere automaticamente applicati alle svalutazioni regolate dall'art. 106 TUIR.
Massime di principio
- Svalutazione e perdita su crediti sono fattispecie fiscali distinte: la prima rappresenta una rettifica di valore del credito, mentre la seconda presuppone la rilevazione di una perdita definitiva o comunque fiscalmente riconosciuta.
- L'azzeramento contabile del valore di un credito non comporta automaticamente la sua qualificazione fiscale come perdita su credito.
- Per individuare la disciplina applicabile occorre verificare la natura dell'operazione e il relativo presupposto normativo, senza sovrapporre automaticamente gli articoli 106 e 101, comma 5, TUIR.
- I requisiti di certezza e precisione propri delle perdite su crediti non possono essere richiesti indistintamente alle svalutazioni disciplinate dall'art. 106 TUIR.
- La deducibilità deve comunque essere valutata rispettando i limiti, le condizioni e le modalità specificamente previste dalla norma applicabile alla singola fattispecie.
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