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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22438/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'assegnazione di sede di una docente di religione cattolica immessa in ruolo: il Ministero, facendo riferimento all'intesa con l'Ordinario Diocesano e all'Ordinanza Ministeriale n.199/2013, sosteneva che l'Ordinario potesse influire annualmente sulle assegnazioni e che la sede potesse essere modificata in ragione di tale intesa; la docente contestava che la titolarita' sulla sede assegnata al momento dell'immissione in ruolo permane, salvo revoca dell'idoneita' diocesan a o procedure di mobilita' formalmente previste, e che le assegnazioni provvisorie annuali non incidono sulla titolarita'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, ritenendolo inammissibile nella parte relativa alla censura dell'Ordinanza Ministeriale n.199/2013 e infondato nella restante parte. La Corte ha confermato i principi del giudice di merito: l'intesa con l'Ordinario Diocesano e il riconoscimento di idoneita' sono necessari per la nomina, ma non attribuiscono all'Ordinario il potere di disporre trasferimenti d'ufficio continui dei docenti di ruolo all'interno della diocesi; la titolarita' sulla sede assegnata al momento dell'immissione in ruolo permane fino a revoca dell'idoneita' o fino a che permangono i requisiti e la disponibilita' oraria; le assegnazioni provvisorie sono efficaci solo per l'anno scolastico e non modificano la titolarita'. Il Ministero e' stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 25 marzo 1985 n. 121

    ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984; art. 9 comma 2 dell'accordo; punto 5 del Protocollo Addizionale

    Stabilisce l'obbligo della Repubblica di assicurare l'insegnamento della religione cattolica e prevede che i docenti siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e nominati d'intesa con essa; riconosce dunque il ruolo dell'Ordinario per il riconoscimento dell'idoneita' ma non attribuisce poteri organizzativi illimitati.

  • Protocollo Addizionale 18 febbraio 1984

    punto 52 (richiamato nel ricorso)

    Prevede l'affidamento dell'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica e la definizione delle modalita' di organizzazione previa intesa con la Conferenza Episcopale; garantisce il ruolo dell'Ordinario per il riconoscimento dell'idoneita'.

  • Legge 18 luglio 2003 n. 186

    art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 (richiamati nella sentenza)

    Introduce la distinzione tra docenti di ruolo (tempo indeterminato) e non di ruolo; prevede ruoli regionali articolati per diocesi, concorsi e procedure di assunzione d'intesa con l'Ordinario Diocesano e prevede l'intervento dell'Ordinario per passaggi di ciclo e mobilita', ma nel sistema normativo non legittima assegnazioni d'ufficio che soppiantino la titolarita' della sede senza revoca dell'idoneita' o procedure di legge.

  • d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297

    Prevede che l'insegnamento della religione cattolica sia assicurato mediante incarichi annuali previa intesa con l'Ordinario Diocesano e sancisce che gli insegnanti di religione fanno parte del corpo docente; costituisce quadro di riferimento cui il legislatore successivo ha aderito.

  • Ordinanza Ministeriale n. 199 del 21 marzo 2013

    art. 8 comma 2 (richiamato)

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia natura regolamentare ma sia un atto di macro-organizzazione destinato a procedure annuali; pertanto in Cassazione puo' essere censurata solo quanto all'interpretazione o rispetto dei criteri ermeneutici contrattuali e non come fonte normativa autonoma che possa riformulare i diritti di ruolo.

  • D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751

    Atto di esecuzione delle intese con la CEI che disciplina aspetti operativi dell'insegnamento della religione cattolica, incluso il riconoscimento di idoneita' di competenza dell'Ordinario, con efficacia permanente salvo revoca.

  • D.P.R. 20 agosto 2012 n. 175

    Testo successivo di attuazione delle intese con la Conferenza Episcopale, conferma il quadro che richiede intesa con l'autorita' ecclesiastica per il riconoscimento dell'idoneita' ma non modifica i limiti dell'intervento dell'Ordinario sulle titolarita' dei docenti di ruolo.

  • Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) quadriennio 1994/1997

    Prevede che gli incarichi annuali per gli insegnanti di religione si intendono confermati se permangono le condizioni e i requisiti di legge, collocando il rapporto entro la disciplina contrattuale generale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 2243/2005; Cass. n. 343/2018

    La sentenza richiama precedenti che distinguono i rapporti a tempo determinato da quelli di ruolo: la decisione del 2005 riguarda incarichi annuali a tempo determinato e non puo' essere automaticamente estesa ai docenti di ruolo; la 343/2018 conferma che l'indicazione dell'Ordinario e' determinante per l'idoneita' ma non per i poteri organizzativi dell'amministrazione scolastica.

Massime di principio

  • L'intesa con l'Ordinario Diocesano e il riconoscimento dell'idoneita' sono necessari per la nomina e per la permanenza nell'insegnamento della religione, ma non attribuiscono all'autorita' ecclesiastica un potere illimitato di riassegnare d'ufficio docenti di ruolo.
  • La titolarita' sulla sede attribuita al momento dell'immissione in ruolo permane fintanto che sussistono i requisiti (idoneita' diocesan a e disponibilita' oraria) e non e' modificata da assegnazioni provvisorie annuali, che sono temporanee.
  • Le assegnazioni provvisorie o i trasferimenti annuali hanno efficacia limitata all'anno scolastico e non costituiscono perdita di titolarita' della sede di provenienza; la sede resta disponibile e, se necessario, va coperta con incarichi temporanei.
  • L'Ordinario Diocesano puo' revocare il riconoscimento di idoneita', con effetti sul rapporto di lavoro, ma in mancanza di revoca non puo' attribuire d'ufficio un'altra titolarita' a un docente di ruolo.
  • Le ordinanze ministeriali che disciplinano procedure annuali (es. mobilita') sono atti di organizzazione amministrativa: in sede di Cassazione possono essere contestate soprattutto quanto all'interpretazione e alla coerenza con la normativa e la contrattazione, non come fonti regolamentari autonome.
  • In situazioni analoghe vige la prevalenza della disciplina di legge e contrattuale generale sul potere di intesa con l'autorita' ecclesiastica: per variare lo stato giuridico di un docente di ruolo occorrono atti o procedure previste dalla legge o la revoca dell'idoneita'.

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