Cassazione Penale, Sentenza n. 40780/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza di proscioglimento per il reato previsto dall'art. 589-bis, commi 1 e 7 c.p., per presunta inosservanza ed errata applicazione delle norme in tema di causalità, con particolare riferimento all'art. 41, comma 2 c.p. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il decesso del motociclista fosse dovuto a una causa sopravvenuta del tutto indipendente (l'urto della ruota con le rotaie del tram a causa dell'elevata velocità del veicolo), invece di riconoscere la prevedibilità e l'integrazione causale della condotta della pedone che aveva attraversato con il semaforo rosso, nonché la dinamica complessiva dell'incidente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio dalla sentenza n. 05862/22, avesse adeguatamente integrato la motivazione e compiutamente valutato la complessiva dinamica causale tra la condotta della Valenti e quella della vittima. I giudici di merito hanno evidenziato elementi fattuali (velocità elevata del motociclo: 84 km/h in centro cittadino, attraversamento con semaforo rosso da parte del motociclista, frenata tardiva, improvvisa deviazione di traiettoria verso sinistra, e perdita di aderenza solo dopo il contatto con le rotaie del tram) che consentivano di ritenere che l'impatto iniziale non fosse stato la causa determinante del decesso, bensì una successiva causa sopravvenuta (slittamento sulla rotaia). Le censure del Procuratore generale sono state considerate generiche, assertive e prive del necessario confronto critico con la motivazione impugnata, nonché riconducenti a richieste di rivalutazione del merito, precluse in sede di legittimità; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
art. 589-bis, commi 1 e 7 cod. pen.
Norma penale contestata in relazione al decesso derivante da condotta stradale: la Corte d'appello ha confermato l'assoluzione applicando i criteri di causalità e verificando l'assenza del nesso causale necessario tra la condotta del ricorrente e l'evento morte.
art. 41 cod. pen.
art. 41, comma 2 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di causalità e cause sopravvenute; la Corte ha valutato l'eventuale interruzione della catena causale stabilendo che la causa sopravvenuta (contatto con la rotaia e conseguente slittamento) abbia avuto forza autonoma tale da interrompere il nesso di causalità tra l'urto iniziale e il decesso.
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata implicitamente in relazione ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e criticare in modo argomentato la motivazione impugnata; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e pertanto inammissibili.
Giurisprudenza di legittimità in materia di circolazione stradale
Principio secondo cui, in incidenti tra soggetti non paritari, i rischi tipici della circolazione (es. attraversamenti imprevedibili o tardivi dei pedoni) sono prevedibili; tuttavia la valutazione del nesso causale richiede l'analisi complessiva della dinamica e delle condotte di entrambe le parti, nonché delle risultanze tecniche (CTU) relative a velocità, aderenza e traiettorie.
Massime di principio
- Il giudizio di causalità in materia stradale deve considerare la dinamica complessiva dell'evento e non limitarsi al solo segmento successivo all'impatto; occorre integrare le condotte antecedenti e contestuali di entrambe le parti.
- Una causa sopravvenuta che agisce con forza autonoma nella determinazione dell'evento (es. perdita di aderenza su rotaia) può interrompere il nesso di causalità tra la condotta antecedente e l'esito finale, esonerando chi ha posto in essere la condotta precedente dalla responsabilità per l'evento successivo.
- La prevedibilità del rischio è centrale: il comportamento imprudente di un pedone (ad es. attraversare con semaforo rosso) è un rischio tipico, ma non basta da solo a stabilire il nesso causale se la condotta dell'altro partecipante (es. velocità e manovre del conducente) ha determinato autonomamente l'esito dannoso.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare criticamente la motivazione impugnata; censure generiche o richieste di rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- In procedimenti penali per incidenti stradali, le risultanze tecnico-scientifiche (consulenze sulla velocità, sulla dinamica e sull'aderenza) sono decisive per la ricostruzione causale e per stabilire se l'impatto iniziale sia stato o meno la causa determinante dell'evento.
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