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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07303/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione di atti di riscossione; in primo grado la CTP di Agrigento aveva emesso provvedimenti di annullamento (sentenze n. 1567/4/2014 e 317/1/2019, divenute definitive). In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello della contribuente per non specificità. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione (otto motivi) ma, con successiva memoria, ha comunicato l'annullamento degli atti da parte della CTP e ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La Riscossione Sicilia è rimasta intimata e non si è costituita. La Procura generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo e, in udienza, ha richiesto la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha preso atto della cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sent. n. 1567/4/2014 e n. 317/1/2019, passate in giudicato) e della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Perciò ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Quanto alle spese, ha disposto "nulla per le spese" in considerazione della mancata costituzione di Riscossione Sicilia S.p.A.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere si verifica quando l'oggetto della controversia viene meno per fatti sopravvenuti (es. annullamento degli atti impugnati da parte dell'organo competente), rendendo improseguibile il giudizio e determinando l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • Quando la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse a proseguire e gli atti sono stati annullati in sede giurisdizionale con decisione passata in giudicato, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
  • L'estinzione per cessata materia del contendere normalmente non comporta una statuizione sul merito della controversia e, quindi, non equivale a una pronuncia favorevole o sfavorevole definitiva sul contenuto del diritto controverso.
  • La regolamentazione delle spese in caso di estinzione può essere influenzata dalla condotta delle parti: se la controparte non si è costituita o non ha partecipato, il giudice può non pronunciare condanna alle spese ("nulla per le spese").
  • In presenza di annullamento degli atti impugnati in sede di merito, chi aveva proposto appello o ricorso può chiedere l'estinzione della causa; è opportuno documentare e comunicare tempestivamente l'avvenuto annullamento al giudice che sta decidendo il gravame per evitare attività processuali inutili.
  • La remissione o la rinuncia alla prosecuzione del giudizio da parte del ricorrente, combinata con fatti sopravvenuti che eliminano l'interesse, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.

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