Cassazione Civile, Sentenza n. 13086/2021 del 14/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento derivante da avvisi di accertamento (anni 2003 e 2004) per vizi del procedimento notificatorio: notifiche consegnate a due persone (fratelli dell'amministratore) che la società riteneva non avessero rapporto con la stessa, affermazione di conflitto di interessi di uno dei riceventi, mancato invio della raccomandata informativa ex art. 7 legge n. 890/1982 e redazione delle relate di notifica su fogli separati. Controversia anche sul merito delle pretese fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso, ritenendo che le notifiche operate dall'Agenzia delle Entrate mediante spedizione postale debbano essere valutate secondo le regole del servizio postale ordinario: non è richiesta una relata redatta in calce all'atto e la prova della notifica può desumersi dall'avviso di ricevimento. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo, constatando che il giudice di merito aveva erroneamente attribuito valore di prova privilegiata (art. 2700 c.c.) al contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti che avevano ritirato i plichi. La Corte ha precisato che l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento riguarda gli elementi estrinseci e le attività dichiarate dall'agente postale, non il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricevente; tali dichiarazioni possono essere contestate senza necessità di querela di falso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e il procedimento rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione sulla base dei corretti principi di prova e valutazione delle circostanze.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di redazione della relata in calce all'atto; la Corte ha ritenuto però irrilevante tale doglianza rispetto alle notifiche effettuate dall'Agenzia mediante spedizione postale, per le quali si applicano le regole del servizio postale e non quelle previste per le notifiche dell'ufficiale giudiziario.
legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6
Prevede, per la notificazione a mezzo posta quando il piego è consegnato a persona diversa dal destinatario, l'obbligo di inviare una raccomandata informativa al destinatario. La Corte ha precisato che tale disposizione riguarda le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario tramite posta e non si applica alla spedizione diretta di atti (compresi avvisi dell'Agenzia) tramite raccomandata dal mittente, per le quali è sufficiente l'avviso di ricevimento.
legge n. 890 del 1982, art. 14
Norma richiamata nella distinzione tra notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario e spedizioni postali ordinarie; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui per le spedizioni poste in essere dall'ufficio mittente non si applicano le regole specifiche previste per l'ufficiale giudiziario.
art. 145 c.p.c.
Disciplina le modalità di notificazione alle persone giuridiche e individua i soggetti ai quali può essere effettuata la consegna (legale rappresentante, persone incaricate della ricezione, addetti alla sede). La Corte ha ribadito che la consegna a un 'addetto' o a persona presente nella sede presuppone, salvo prova contraria, che quella persona fosse addetta alla ricezione e che l'ente abbia l'onere di provare l'assenza di tale presupposto.
art. 1335 c.c.
Richiamato a fondamento della presunzione di conoscenza per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione: l'arrivo della raccomandata nella sede del destinatario determina una presunzione di conoscenza salvo prova contraria dell'impossibilità di prenderne cognizione.
art. 26 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma concernente la notificazione delle cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia; la Corte ha affermato che per le cartelle notificate direttamente dall'Agenzia valgono analoghi principi di regolarità della notifica tramite spedizione postale.
art. 2700 c.c.
Stabilisce la fede privilegiata degli atti pubblici. La Corte ha chiarito che tale efficacia probatoria riguarda gli elementi estrinseci dell'atto (ciò che l'agente attesta di aver fatto o visto) e non il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dal ricevente nell'avviso di ricevimento; quindi il contenuto di tali dichiarazioni non è insuperabile se non mediante querela di falso, e possono essere ammesse prove contrarie nei limiti di legge.
Massime di principio
- La spedizione diretta di avvisi o cartelle da parte dell'Agenzia delle Entrate mediante raccomandata è disciplinata dalle regole del servizio postale: non è richiesta una relata redatta in calce all'atto e la prova della notifica può desumersi dall'avviso di ricevimento.
- Se la raccomandata è ritirata da persona presente nella sede (addetto), si opera una presunzione che tale persona fosse incaricata alla ricezione: l'ente destinatario ha l'onere di provare l'assenza di tale incarico per vincere la presunzione.
- L'avviso di ricevimento e il duplicato dell'avviso fanno piena prova delle circostanze esteriori attestate dall'agente postale (data, luogo, presenza di chi ha ritirato), ma non fanno fede automatica sul contenuto delle dichiarazioni rese dal ricevente; tali dichiarazioni possono essere contestate senza obbligo di querela di falso.
- Le contestazioni relative a vizi formali della notifica (relate separate, mancata raccomandata informativa) non hanno automaticamente portata annullatoria quando la procedura seguita è la spedizione postale dall'ufficio mittente: occorre valutare la concreta presenza e le circostanze indicate nell'avviso di ricevimento.
- In caso di dubbio sulla regolarità della notifica, il giudice di merito deve esaminare le circostanze fattuali e le prove contrarie offerte dall'ente destinatario, senza limitarsi ad attribuire valore assoluto al contenuto delle dichiarazioni del ricevente nell'avviso.
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