Cassazione Civile, Sentenza n. 13032/2021 del 14/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione della sentenza d'appello che aveva rigettato l'impugnazione di due avvisi di accertamento IVA relativi alle fatture di acquisto ("gratta e vinci", cartoline riproduttive e ricariche telefoniche) degli anni 2006-2007, emesse dalle cedenti in esenzione IVA ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/1972. La società deduceva errore di fatto e omesso esame di allegati al p.v.c. del 20.7.2009 che, a suo dire, dimostravano transazioni anche con altri cedenti incontestabilmente qualificabili come editori (riducendo così il quantum dell'imposta e delle sanzioni). Contestava inoltre l'applicazione della sanzione ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 per non aver lei dovuto regolarizzare fatture emesse da cedenti autovalutatisi come editori.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per ragioni formali: mutamento normativo dell'art. 360 c.p.c. (divieto di denunzia secondo il previgente testo per le sentenze pubblicate dopo l'11.9.2012) e per carenza di documentazione decisiva allegata in ricorso (violazione art. 366 c.p.c.). Sul profilo sostanziale relativo all'obbligo di regolarizzazione (art. 6, comma 8, d.lgs. 471/1997), la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo del cessionario di regolarizzare la fattura riguarda mancanze formali rilevanti e non si estende a controlli approfonditi sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione; tuttavia, se il cedente non manifesta caratteri esteriori compatibili con l'attività di impresa editrice, il cessionario deve regolarizzare. La valutazione sulla qualità di "editore" è questione di fatto e di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione non dedotto correttamente. Condanna della ricorrente alle spese processuali e annotazione dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per la revocazione per errore di fatto; nel caso la CTR ha ritenuto non configurabile l'errore di fatto dedotto dalla ricorrente
art. 74, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
Disposizione sull'esenzione IVA per determinate cessioni editoriali; la sussistenza dell'esenzione dipende dalla qualifica del cedente (se è impresa editrice), che è questione di fatto
art. 6, commi 1, 4, 5 e 8, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione per il mancato pagamento dell'imposta nonchè l'obbligo, in capo al cessionario/committente, di regolarizzare le fatture irregolari; la Corte conferma che l'obbligo riguarda difetti formali e non impone al cessionario un controllo sostanziale sulla qualificazione fiscale dell'operazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Motivo di cassazione relativo all'omesso esame di fatto controverso; la portata del motivo è stata modificata dal d.l. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012 e non può essere sempre invocata per le sentenze pubblicate dopo l'11.9.2012
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Imposizione di produrre in cassazione i documenti e indicarne il contenuto decisivo; la mancata allegazione del contenuto degli avvisi di accertamento ha reso inammissibili i motivi che si fondavano su di essi
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della possibile applicabilità dell'ulteriore importo a carico della ricorrente, dato il termine di proposizione del ricorso
Cass. n. 14275/2020 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'obbligo di regolarizzazione grava sul cessionario solo per vizi formali e non per la valutazione sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione
Massime di principio
- Quando si impugna una decisione per omesso esame di fatti decisivi in Cassazione, verificare la normativa vigente al momento di pubblicazione della sentenza (art. 360 c.p.c.): dopo il d.l. 83/2012 la censura è più limitata.
- In Cassazione è essenziale allegare e riprodurre il contenuto dei documenti decisivi (es. avvisi di accertamento); la mancata produzione può rendere il motivo inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
- L'obbligo del cessionario/committente di regolarizzare fatture irregolari riguarda difetti formali (mancata indicazione imponibile/IVA) e non richiede un controllo sostanziale sulla qualificazione fiscale dell'operazione dichiarata dal cedente.
- La qualifica del cedente come "editore" ai fini dell'esenzione IVA è questione di fatto e merito: occorrono elementi esteriori e valutabili dal giudice di merito; tale valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo vizio di motivazione.
- Se il cedente non presenta caratteri esteriori coerenti con l'attività editoriale, il cessionario è tenuto a regolarizzare l'imposta e può essere sanzionato per omesso versamento secondo il d.lgs. 471/1997.
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