Cassazione Civile, Sentenza n. 13144/2021 del 14/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Esecuzione presso terzi su crediti per canoni di locazione relativi a due contratti (un compendio immobiliare in leasing e due posti auto). La terza pignorata (la banca poi subentrata da una scissione societaria) rese inizialmente una dichiarazione di quantità positiva ai sensi dell'art. 547 c.p.c., poi rettificata/revocata. Ludovica promosse giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. Questioni principali: 1) se e fino a quando la dichiarazione positiva del terzo possa essere rettificata/revocata (ammissibilità e termini, anche alla luce dell'art. 2732 c.c. relativo alla revoca della confessione per errore); 2) se la valutazione sulla natura positiva/negativa della dichiarazione rientri nell'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo o debba essere decisa dal giudice dell'esecuzione (e contestata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.); 3) se al momento del pignoramento la debitrice esecutata fosse effettivamente titolare dei crediti, con due profili: a) effetti della risoluzione del contratto di leasing sul diritto al canone (artt. 1602 e 1595 c.c.); b) opponibilità di una cessione dei crediti (in particolare dei canoni futuri) al creditore pignorante e rilevanza della notificazione/accettazione della cessione prima del pignoramento (art. 2914, 1264-1265 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi sette motivi del ricorso proposto da Unicredit, e infondato l'ottavo. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano nei punti in cui aveva ritenuto tardiva/improcedibile la rettifica/revoca della dichiarazione del terzo e nei punti in cui non aveva correttamente valutato la titolarità dei crediti al momento del pignoramento (in particolare non aveva considerato correttamente gli effetti della risoluzione del leasing e la data di conoscenza/notificazione della cessione). La Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti necessari. In aggiunta: la Corte ha affermato che la valutazione sulla rettifica della dichiarazione del terzo attiene alla regolare conduzione del processo esecutivo e spetta al giudice dell'esecuzione, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la dichiarazione del terzo resa per errore può essere rettificata o revocata fino all'ordinanza di assegnazione; la cessione dei crediti anteriore al pignoramento è opponibile al creditore pignorante solo se il debitore ceduto è stato notificato o ha accettato la cessione prima del pignoramento (la mera data certa del negozio non è sufficiente). La Corte ha inoltre chiarito che il successore societario non può intervenire nel giudizio di legittimità se non era parte nel giudizio di merito. Per la parte relativa all'omessa motivazione su questione di diritto la Corte ha integrato la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. ove possibile.
Norme richiamate
art. 547 c.p.c.
Disciplina la dichiarazione del terzo pignorato; la Corte afferma che tale dichiarazione resa in senso positivo per errore può essere rettificata/revocata fino all'ordinanza di assegnazione
art. 617 c.p.c.
Strumento di impugnazione degli atti esecutivi: la legittimità delle decisioni del giudice dell'esecuzione (ad es. sulla ammissibilità della rettifica della dichiarazione del terzo) deve essere contestata mediante opposizione agli atti esecutivi
art. 553 c.p.c.
Previsione relativa all'ordinanza di assegnazione; rileva quale termine entro il quale la rettifica/revoca della dichiarazione del terzo può ancora incidere sull'esecuzione
art. 2732 c.c.
La confessione (o dichiarazione assimilabile) è revocabile se determinata da errore di fatto; la Corte lo richiama nell'analisi della rettifica/revoca della dichiarazione del terzo
art. 1602 c.c.
Il terzo che acquista la proprietà del bene locato subentra nei diritti e obblighi derivanti dal contratto di locazione dal giorno dell'acquisto; utile per determinare chi è titolare del credito da canoni dopo alienazione/operazione di leasing
art. 1595, comma 3, c.c.
La risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore; se il leasing è risolto il diritto al canone può cessare dalla data della risoluzione
art. 2704 c.c.
Disciplina la data certa degli atti: la Corte chiarisce che la mera data certa della cessione non basta per l'opponibilità al creditore pignorante
art. 2914 c.c.
Prevede che la cessione di crediti anteriore al pignoramento è opponibile al creditore pignorante solo se notificata o accettata dal debitore ceduto prima del pignoramento; la Corte conferma la rilevanza della notificazione/accettazione
artt. 1264-1265 c.c.
Riferimenti sulle modalità di notifica/accettazione della cessione: la conoscenza effettiva del debitore ceduto rileva ai fini dell'opponibilità
art. 384 c.p.c.
La Corte può integrare o correggere la motivazione omessa su questioni di diritto non soggette a ulteriori accertamenti di fatto; utilizzato per sanare omissione motivazionale dell'appello incidentale
Massime di principio
- La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. resa in senso positivo per errore può essere rettificata o revocata fino al momento dell'ordinanza di assegnazione; dopo tale momento la rettifica non incide sull'assegnazione
- La qualificazione (positiva/negativa) della dichiarazione del terzo e la regolarità degli atti esecutivi è questione attinente al processo esecutivo e deve essere decisa dal giudice dell'esecuzione; la parte che la contesta deve proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- In caso di leasing risolto, il diritto al pagamento dei canoni da parte dell'utilizzatore/locatore cessa dalla data di risoluzione: occorre verificare la data effettiva della risoluzione (e l'eventuale giudicato) per stabilire chi era titolare del credito al momento del pignoramento (art. 1602 e 1595 c.c.)
- La cessione di crediti anteriore al pignoramento è opponibile al creditore pignorante solo se il debitore ceduto è stato notificato o ha accettato la cessione prima del pignoramento; la mera data certa del contratto di cessione non è di per sé sufficiente (art. 2914 c.c.)
- Il successore societario che non era parte nel giudizio di merito non può intervenire nel giudizio di cassazione con veste autonoma
- La Corte di Cassazione può integrare la motivazione mancante quando la questione sia di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto, evitando inutili rinvii
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