Cassazione Penale, Sentenza n. 16264/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente sosteneva che la motivazione della sentenza di primo grado non fosse stata letta in aula o esposta riassuntivamente, e che pertanto il termine ordinario per proporre appello dovesse decorrere dal deposito successivo della motivazione. Inoltre il ricorrente dedusse che il sostituto processuale presente in udienza aveva comunicato erroneamente al difensore di fiducia che la motivazione sarebbe stata depositata entro quindici giorni, inducendo il difensore a non proporre appello entro il termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dall'esame del verbale di udienza è risultato che la motivazione fu letta contestualmente al dispositivo alla presenza dell'avvocato presente, pertanto la sentenza fu pubblicata contestualmente e il termine per impugnare decorse da quel momento. L'appello depositato il 22/09/2021 risultò oltre il termine breve e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
individua il termine breve (quindici giorni) per proporre impugnazione avverso la sentenza quando la decisione è corredata da motivazione contestuale; la Corte ha ritenuto applicabile tale termine dato che la motivazione è stata letta in udienza.
art. 545 cod. proc. pen.
la pubblicazione della sentenza con motivazione contestuale equivale a notificazione per le parti presenti all'udienza; la lettura in udienza (anche se sostituita da esposizione riassuntiva) attestata dal verbale determina la decorrenza del termine di impugnazione.
art. 544 cod. proc. pen.
norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte non ha accolto l'eccezione ritenendo invece provata la lettura della motivazione mediante il verbale, per cui la dedotta violazione non è stata ritenuta sussistente.
Massime di principio
- Se la motivazione è letta in udienza e il verbale di udienza ne attesta la lettura, la sentenza si considera pubblicata contestualmente e il termine breve per proporre impugnazione decorre da quel momento.
- La mancata annotazione sul frontespizio della sentenza o la mancata consegna immediata del documento non rilevano se il verbale attesta la lettura contestuale.
- La comunicazione informale tra difensori (es. sostituto che dice che la motivazione sarà depositata dopo) non sospende né interrompe i termini processuali: è fondamentale controllare il verbale e il deposito formale.
- La presenza di un difensore sostituto in udienza consente a quest'ultimo di impugnare autonomamente; la decorrenza del termine non è differita per il difensore di fiducia assente.
- In caso di incertezza rispetto alla pubblicazione/motivazione, è prudente proporre tempestivamente impugnazione o, almeno, fare annotazioni formali nel verbale e chiedere immediatamente certificazioni scritte per tutelare i termini.
Testo integrale
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