Cassazione Penale, Ordinanza n. 16818/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due posizioni processuali. Il primo imputato ha proposto, tramite un difensore, un ricorso contro la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per reati in materia di stupefacenti, contestando: 1) la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la valutazione del dato quantitativo fosse erronea; 2) la ritenuta recidiva, deducendo violazione di legge e criticando il giudizio di bilanciamento. Il secondo imputato ha proposto ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo vizio di motivazione sull'impossibilità di pervenire all'assoluzione, nonostante l'accordo concordato in appello. È stata inoltre depositata memoria difensiva che insisteva sulle censure e richiamava la posizione di un coimputato cui l'aggravante sarebbe stata esclusa, ma tale profilo non risultava devoluto con l'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo ricorso, ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla gravità del dato quantitativo: il carico sequestrato era pari a 237 kg di hashish, da cui erano ricavabili circa tre milioni di dosi, e la Corte territoriale aveva logicamente desunto quantomeno la colpa del ricorrente sulla rappresentazione dell'ingente quantità, valorizzando le modalità dell'azione, il trasporto con tir, il compenso promesso di 10.000 euro e la brevissima durata della custodia. La doglianza sulla recidiva è stata reputata comunque inidonea a incidere sull'esito, poiché le attenuanti generiche erano state già bilanciate in equivalenza anche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, che restava comunque ferma; inoltre la Corte ha ribadito la recidiva valorizzando precedenti numerosi e gravi, sintomatici di accresciuta pericolosità sociale. Quanto al secondo ricorso, la Corte ha affermato che, in caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati preclude in cassazione ogni doglianza diversa, salvo l'irrogazione di pena illegale e vizi relativi alla formazione della volontà o al consenso del pubblico ministero, ipotesi non ravvisate. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
L'aggravante dell'ingente quantità è ritenuta integrata sulla base della consistenza del carico e delle modalità del fatto; la valutazione di merito sulla rappresentazione della quantità, se non illogica, non è censurabile in cassazione.
art. 99 cod. pen.
La censura sulla recidiva è inammissibile quando non incide sull'esito del bilanciamento già determinato da altra aggravante autonoma; la Corte ribadisce inoltre che precedenti numerosi e gravi possono sorreggere il giudizio di recidiva.
art. 599-bis c.p.p.
Nella sentenza di appello resa a seguito di concordato, l'accordo delle parti sui punti concordati limita fortemente il sindacato di legittimità e preclude doglianze diverse, salvo eccezioni specifiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. richiede la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
Nel giudizio di legittimità contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo l'illegalità della pena e i vizi relativi alla formazione della volontà o al consenso delle parti.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
È richiamata per delimitare ulteriormente le uniche censure ammissibili contro la sentenza di concordato in appello, in caso di eventuale difformità dal contenuto dell'accordo.
Massime di principio
- La valutazione dell'ingente quantità di stupefacente è un giudizio di fatto rimesso al merito: in cassazione è sindacabile solo se sorretto da manifesta illogicità o da errore giuridico, non quando la motivazione valorizzi coerentemente quantità, modalità del trasporto, compenso e rischio connesso.
- Ai fini dell'aggravante dell'ingente quantità, la consapevolezza dell'agente può essere desunta anche in via indiziaria dalle circostanze concrete dell'operazione, come il tipo di veicolo impiegato, l'entità del compenso pattuito e la brevità della custodia.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile o comunque priva di decisività quando la sanzione e il giudizio di bilanciamento restano comunque sorretti da altra aggravante autonoma non caducata.
- La recidiva può essere confermata in presenza di precedenti numerosi e gravi, specie se omogenei per finalità lucrativa e sintomatici di maggiore pericolosità sociale.
- Nel giudizio di cassazione contro sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati preclude la proposizione di censure diverse, salvo i limitati casi di pena illegale o di vizi della volontà/consenso.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese processuali si accompagna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella causa di inammissibilità.
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