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Ordinanza

Ordinanza n. 155/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione 1) del provvedimento della dirigente della Direzione Urbanistica Attuativa ed Edilizia Privata e Smart City del Comune di Genova 16.4.2026, avente ad oggetto “provvedimento di divieto di prosecuzione di attività a sensi dell’art. 19, comma 3, L. 241/1990 con riferimento alla SCIA, presentata da Cinque S.r.l. 1873/2026 in data 16.2.2026 avente ad oggetto un mutamento riqualificazione a fini residenziali di una unità immobiliare sita in Via Corsica 6, int. 2, scala D; 2) per quanto di ragione di tutti gli atti precedenti, con specifico riguardo alle norme del PUC e del REC impositive indicate nel provvedimento impugnato in principalità e quindi degli atti comunali e regionali di esse approvativi nonché 3) per la condanna del Comune di Genova al risarcimento dei danni subiti da Cinque S.r.l. per l’immobilizzazione del cantiere e per il ritardo nella immissione dell’unità sul mercato;

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione della SCIA relativa al mutamento e alla riqualificazione a fini residenziali di un'unità immobiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento della dirigente comunale che ha vietato la prosecuzione della SCIA presentata per un intervento di mutamento di destinazione d'uso e riqualificazione a fini residenziali di un'unità immobiliare sita in Genova. Sono stati impugnati anche, per quanto di ragione, gli atti presupposti e le disposizioni del PUC e del REC richiamate come ostative nel provvedimento, nonché i relativi atti comunali e regionali di approvazione. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'immobilizzazione del cantiere e dal ritardo nell'immissione dell'unità sul mercato. Ai fini cautelari, il TAR ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora, valorizzando una precedente sentenza del Consiglio di Stato resa tra le medesime parti, che aveva accertato la destinazione e l'uso funzionale dell'immobile ad uffici e la sua inclusione nella classe direzionale. Gli ulteriori profili dedotti sono stati ritenuti suscettibili di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza incidentale di sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'accertamento contenuto nella precedente sentenza del Consiglio di Stato, relativa alla destinazione e all'uso funzionale dell'immobile come ufficio e alla sua appartenenza alla classe direzionale, fosse sufficiente, nel sommario esame proprio della fase cautelare, a escludere la presenza di sufficienti elementi di fondatezza del ricorso. Gli ulteriori profili di censura non sono stati definiti, essendo stati rinviati all'approfondimento del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile, in ragione della natura e del contenuto dell'atto impugnato, consistente nell'inibitoria della SCIA relativa a un intervento edilizio di mutamento di destinazione d'uso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    provvedimento di divieto di prosecuzione di attività

    La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento comunale di inibizione della prosecuzione dell'attività oggetto di SCIA; l'ordinanza non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha applicato i criteri del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingendo la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un precedente accertamento giurisdizionale reso tra le medesime parti sulla destinazione e sull'uso funzionale di un immobile può costituire elemento sufficiente per escludere, al sommario esame, la sussistenza di un fumus boni iuris adeguato, salva la valutazione approfondita degli ulteriori motivi nella fase di merito.
  • L'inibitoria della SCIA relativa a un intervento edilizio di mutamento di destinazione d'uso non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare; il periculum in mora deve essere concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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