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Sentenza

Sentenza del 03/02/2015 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ERRORE REVOCATORIO - Morte della parte - Interruzione - Omessa comunicazione - Onere di controparte - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La revocazione è stata respinta. Poiché la morte della parte non era stata comunicata al giudice dal soggetto cui incombeva tale onere, l'evento non poteva essere considerato un errore revocatorio. È stata inoltre esclusa l'esistenza di un obbligo dell'Agenzia delle Entrate di dichiarare d'ufficio il decesso della controparte, anche qualora ne fosse a conoscenza.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un errore revocatorio derivante dalla morte della parte durante il processo e dalla conseguente mancata interruzione del giudizio. In particolare, ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate, essendo a conoscenza del decesso della controparte, avrebbe dovuto comunicarlo all'udienza di trattazione. La sentenza chiarisce però che la morte della parte può integrare errore revocatorio soltanto se l'evento sia stato portato a conoscenza del giudice e, nonostante ciò, non sia stato considerato. Inoltre, l'onere di comunicare l'evento interruttivo grava sul soggetto successore nel processo, non sull'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'interruzione del processo per morte della parte

    La morte della parte determina un evento potenzialmente interruttivo, ma perché produca effetti nel processo deve essere portata a conoscenza del giudice secondo le modalità previste dalla disciplina processuale.

  • Disciplina della revocazione per errore di fatto

    La mancata considerazione della morte della parte può costituire errore revocatorio solo se il fatto era stato sottoposto alla conoscenza del giudice e da questo ignorato. Se il giudice non ne era stato informato, non sussiste l'errore revocatorio.

Massime di principio

  • Un evento interruttivo, come la morte di una parte, deve essere formalmente comunicato al giudice affinché possa produrre effetti processuali.
  • L'onere di comunicare la morte della parte grava sul successore o sul soggetto che subentra nel processo; la controparte non è normalmente tenuta a rilevarlo d'ufficio.
  • La revocazione non può essere fondata su un fatto che il giudice non conosceva: occorre dimostrare che il fatto sia stato ritualmente portato alla sua attenzione e poi erroneamente ignorato.
  • La mera conoscenza extraprocessuale del decesso da parte della controparte o dell'amministrazione non equivale, di per sé, a una comunicazione processuale idonea a determinare l'interruzione.

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