Sentenza del 03/02/2015 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ERRORE REVOCATORIO - Morte della parte - Interruzione - Omessa comunicazione - Onere di controparte - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revocazione è stata respinta. Poiché la morte della parte non era stata comunicata al giudice dal soggetto cui incombeva tale onere, l'evento non poteva essere considerato un errore revocatorio. È stata inoltre esclusa l'esistenza di un obbligo dell'Agenzia delle Entrate di dichiarare d'ufficio il decesso della controparte, anche qualora ne fosse a conoscenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore revocatorio derivante dalla morte della parte durante il processo e dalla conseguente mancata interruzione del giudizio. In particolare, ha sostenuto che l'Agenzia delle Entrate, essendo a conoscenza del decesso della controparte, avrebbe dovuto comunicarlo all'udienza di trattazione. La sentenza chiarisce però che la morte della parte può integrare errore revocatorio soltanto se l'evento sia stato portato a conoscenza del giudice e, nonostante ciò, non sia stato considerato. Inoltre, l'onere di comunicare l'evento interruttivo grava sul soggetto successore nel processo, non sull'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Disciplina dell'interruzione del processo per morte della parte
La morte della parte determina un evento potenzialmente interruttivo, ma perché produca effetti nel processo deve essere portata a conoscenza del giudice secondo le modalità previste dalla disciplina processuale.
Disciplina della revocazione per errore di fatto
La mancata considerazione della morte della parte può costituire errore revocatorio solo se il fatto era stato sottoposto alla conoscenza del giudice e da questo ignorato. Se il giudice non ne era stato informato, non sussiste l'errore revocatorio.
Massime di principio
- Un evento interruttivo, come la morte di una parte, deve essere formalmente comunicato al giudice affinché possa produrre effetti processuali.
- L'onere di comunicare la morte della parte grava sul successore o sul soggetto che subentra nel processo; la controparte non è normalmente tenuta a rilevarlo d'ufficio.
- La revocazione non può essere fondata su un fatto che il giudice non conosceva: occorre dimostrare che il fatto sia stato ritualmente portato alla sua attenzione e poi erroneamente ignorato.
- La mera conoscenza extraprocessuale del decesso da parte della controparte o dell'amministrazione non equivale, di per sé, a una comunicazione processuale idonea a determinare l'interruzione.
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