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Sentenza

Sentenza n. 1174/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del 27 marzo 2025 di trasferimento e destinazione a una Centrale Operativa del NORM, senza alloggio di servizio, dopo il rientro dal servizio all’estero; in via subordinata, circolare del Comando Generale dell’Arma dell’8 marzo 2022 e determinazione del 24 marzo 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, rientrato in Italia per avvicendamento dopo un servizio di lunga durata all’estero, aveva indicato sedi preferenziali, tutte ritenute compatibili con il proprio profilo, ma era stato assegnato d’autorità a una Centrale Operativa del NORM diversa da quelle richieste. Con un’unica articolata censura ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando il difetto di motivazione: l’invito dell’Amministrazione a esprimere le sedi gradite avrebbe imposto di spiegare perché tali preferenze non fossero state accolte, pur non essendo vincolanti. Ha inoltre sostenuto che l’assegnazione non rispettasse i criteri della circolare dell’8 marzo 2022, che privilegia Centrali Operative e Centri Operativi di Risposta e Stazioni in territori a maggiore vocazione turistica. Ha contestato la valutazione comparativa della vocazione turistica delle sedi e la scelta compiuta nonostante la distanza dalla propria residenza e la difficoltà di raggiungere la caserma con i mezzi pubblici. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto un’istruttoria sulla forza organica ed effettiva delle sedi richieste.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha escluso che vi fosse contraddizione tra la richiesta di indicare sedi preferenziali e la successiva assegnazione d’autorità a una sede diversa: le preferenze del militare sono recessive rispetto a obiettive esigenze organiche e di servizio. Ha ritenuto documentata la maggiore esigenza organica della sede prescelta rispetto all’altra sede considerata nella comparazione e ha condiviso la valutazione secondo cui il territorio indicato dal ricorrente non era paragonabile, per attrattività turistica, alle altre sedi; ha inoltre ritenuto sufficientemente comprovata la vocazione turistica della sede prescelta e non ravvisato ragioni eccezionali per chiedere una deroga ai criteri della circolare al fine di assegnare il militare a un Nucleo Investigativo o Informativo, partizioni non prioritarie. Il Collegio ha quindi ritenuto adeguatamente giustificata la scelta sulla base dei criteri applicabili, ferma la possibilità di riesaminare la posizione qualora emergano in futuro particolari esigenze di servizio presso un’altra sede. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    pur trattandosi di un trasferimento "d’autorità" qualificabile come "ordine", l’amministrazione non è sottratta all’obbligo motivazionale ex art. 3 della Legge n. 241/1990

    Il trasferimento d’autorità, pur qualificabile come ordine, non è in quanto tale esente dall’obbligo di motivazione; nel caso concreto, tuttavia, il giudice ha ritenuto sufficientemente giustificata la scelta sulla base delle esigenze organiche e di servizio e dei criteri applicati.

Massime di principio

  • Nelle assegnazioni d’autorità del personale militare, l’indicazione di sedi gradite, anche se richiesta dall’Amministrazione per favorire l’impiego del personale, non vincola la decisione quando obiettive esigenze organiche e di servizio giustificano una diversa destinazione.
  • La scelta della sede di reimpiego può essere giustificata attraverso l’applicazione dei criteri organizzativi stabiliti dall’Amministrazione, inclusi la priorità di determinate tipologie di reparti, la vocazione turistica del territorio e la consistenza organica delle sedi; la motivazione è adeguata quando tali elementi risultano documentati e consentono di comprendere la comparazione effettuata.
  • La deroga ai criteri amministrativi di reimpiego, se prevista solo in via eccezionale e previa autorizzazione, non deve essere richiesta in assenza di circostanze eccezionali che giustifichino l’assegnazione a reparti non prioritari.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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