Cassazione Penale, Sentenza n. 27080/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per diffamazione aggravata mediante manifesti e comunicazioni sui social network, per avere attribuito alla persona offesa la mancata restituzione all'ASP di Reggio Calabria di somme indebitamente percepite, circostanza invece già smentita perché le somme erano state restituite da tempo. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., applicando invece i criteri del diritto di cronaca e non valorizzando il contesto politico-sociale, satirico e interrogativo delle espressioni, nonché vari elementi istruttori e fattuali che avrebbero dato base alla critica. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p., ritenendo la motivazione generica e contraddittoria e lamentando il mancato apprezzamento di una presunta rettifica pubblicata in uno dei post. Ha inoltre prospettato il decorso del tempo e, in sostanza, la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esimente del diritto di critica, quando si fonda su un fatto storico, richiede un sufficiente nucleo di verità del fatto posto a base delle valutazioni espresse; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato il difetto di veridicità dell'attribuzione alla persona offesa, poiché le somme risultavano già restituite, rendendo irrilevanti le ulteriori deduzioni difensive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo congrua e logica la motivazione sul diniego della non menzione, basata sui parametri dell'art. 133 c.p. e sulla particolare diffusività dei mezzi usati e sulla condotta successiva dell'imputato, e reputando le censure difensive aspecifiche. Ha infine escluso che il reato fosse prescritto, calcolando sospensioni e interruzioni del termine. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 595, commi 2 e 3, c.p.
integra il delitto di diffamazione aggravata contestato per la diffusione del contenuto lesivo tramite manifesti e social network.
art. 51 c.p.
il diritto di critica non opera quando il giudizio critico si fonda su un fatto storico privo di verità; è necessario un sufficiente riscontro fattuale del dato posto a base della critica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i vizi deducibili con il ricorso per cassazione, qui prospettati per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 175 c.p.
disciplina il beneficio della non menzione nel casellario; la sua concessione è rimessa a valutazione discrezionale ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
parametri utilizzati per valutare la meritevolezza della non menzione e il trattamento sanzionatorio.
art. 157 c.p.
richiamato per il calcolo della prescrizione del reato.
art. 161 c.p.
richiamato per l'effetto interruttivo sulla prescrizione.
art. 159 c.p.
richiamato per ulteriori sospensioni del termine prescrizionale nel regime applicabile al fatto.
art. 544 c.p.p.
utilizzato per calcolare il tempo di sospensione tra il termine per il deposito della sentenza e la pronuncia nei gradi di merito e in cassazione.
art. 611, comma 1, c.p.p.
stabilisce il termine per il deposito delle memorie prima dell'udienza in cassazione; la memoria tardiva dell'imputato non è stata considerata.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi del ricorso.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. l. 24 aprile 2020, n. 27
disposizione emergenziale richiamata per il periodo di sospensione del termine di prescrizione.
Massime di principio
- In tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica non può essere invocata quando il giudizio valutativo sia costruito su un fatto storico non vero: è necessario che il dato fattuale a fondamento della critica abbia un sufficiente riscontro nella realtà.
- La libertà di critica consente toni aspri, polemici o satirici, ma non copre l'attribuzione di fatti falsi o l'invettiva gratuita priva di un'adeguata base fattuale.
- Quando il giudice di merito accerta la falsità del fatto attribuito alla persona offesa, tale accertamento rende irrilevanti le ulteriori allegazioni difensive volte a ricondurre l'espressione a un contesto di critica politica o sociale.
- Il diniego della non menzione della condanna è legittimo se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria che valorizzi elementi come la diffusività del mezzo usato e la condotta successiva dell'imputato; in cassazione non è sindacabile una tale valutazione se le censure sono generiche.
- Ai fini della prescrizione vanno computate tutte le sospensioni e gli effetti interruttivi applicabili al caso concreto; la deduzione difensiva di prescrizione è infondata se il termine, così ricalcolato, non risulta spirato alla data della decisione.
- Le memorie depositate oltre il termine stabilito per il giudizio di cassazione sono irricevibili e non devono essere considerate ai fini della decisione.
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