Circolare numero 10 del 04-02-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per l’anno 1999, restano confermate le circoscrizioni del Centro-Nord già individuate dal D.M. 18 dicembre 1998 come aree svantaggiate con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. In tali ambiti, le imprese possono applicare l’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro decorrenti nel 1999, con recupero delle differenze contributive versate in eccedenza mediante apposite denunce di variazione e successivo rimborso dei crediti. Sono inoltre indicati gli importi dovuti per il 1999 e per il 2000, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente.
Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord per l’agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990
Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e applicazione dell’agevolazione contributiva
La circolare illustra l’effetto del decreto ministeriale 31 dicembre 1999, pubblicato in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2000, con cui vengono confermati per l’anno 1999 gli ambiti territoriali del Centro-Nord già individuati dal D.M. 18 dicembre 1998 come aree svantaggiate ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990. La conferma rileva ai fini dell’applicazione della riduzione contributiva prevista per le imprese che assumono con contratto di formazione e lavoro nelle circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Ambito territoriale interessato
Le circoscrizioni richiamate risultano quelle già elencate nel D.M. 18 dicembre 1998 e sono indicate per area regionale:
- Emilia Romagna: Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione, Rimini, Forlì
- Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana, Roma, Colleferro, Pomezia
- Marche: Fano
- Toscana: Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica
- Umbria: Terni
La circolare precisa che nell’elencazione sono omesse le circoscrizioni che, pur presentando il medesimo rapporto occupazionale, ricadono interamente nei territori del Mezzogiorno di cui all’art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Soggetti beneficiari e condizioni di accesso
L’agevolazione contributiva spetta esclusivamente alle imprese, e non agli altri datori di lavoro che possono stipulare contratti di formazione e lavoro. Il beneficio riguarda le assunzioni con decorrenza nell’anno 1999 e si estende per tutta la durata del contratto, anche se quest’ultimo prosegue fino a scadere in un anno successivo nel quale la situazione occupazionale non sia più la stessa. Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini dell’applicazione del beneficio, conta la data di assunzione del lavoratore.
Misura dell’agevolazione
L’art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990 prevede che la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro sia dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare ribadisce che il riferimento è al versamento della quota contributiva in misura ridotta secondo il parametro dell’apprendistato.
Adempimenti per il recupero delle somme versate in eccedenza
Dal 1° gennaio 1999, per recuperare le differenze contributive versate in eccedenza, le imprese devono presentare:
- n. 1 modello 031/RC1 di variazione;
- n. 1 modello 031/CM di variazione;
- il tutto per il periodo 1999 per il quale si intende fruire dell’agevolazione, ad esempio gennaio 1999-dicembre 1999 se l’agevolazione riguarda l’intero anno.
La compilazione deve avvenire secondo le istruzioni già fornite con le circolari n. 15 del 27 aprile 1999 e n. 14 dell’11 maggio 1998.
Compilazione del modello 031/RC1
Nel modello 031/RC1 occorre:
- indicare il periodo di riferimento interessato alla variazione dei dati;
- barrare la casella che segnala la presentazione del nuovo modello a variazione di precedenti denunce (sezione 1);
- compilare il quadro A;
- compilare il quadro B tenendo conto dell’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 2, legge n. 407/1990, con codice agevolazione CF;
- compilare il quadro C e riportare nelle comunicazioni impresa la dicitura: "cod. CF - recupero contributi per applicazione art. 8, comma 2, legge 407/90".
Compilazione del modello 031/CM
Nel modello 031/CM di variazione i datori di lavoro devono:
- barrare la casella corrispondente a "mod. 031/CM di variazione";
- indicare nel rigo sottostante la dicitura: "cod. CF - recupero contributi per applicazione art. 8, comma 2, legge 407/90";
- indicare il periodo oggetto di variazione;
- riportare analiticamente tutte le mensilità comprese nel periodo variato.
Regime per gennaio 2000 e recupero dei crediti
Per i datori di lavoro che non abbiano applicato il beneficio nel mese di gennaio 2000, pur in presenza di assunzioni decorrenti nel 1999 ma ancora in corso nel 2000, la circolare richiede la presentazione del solo modello 031/RC1 relativo a gennaio 2000. Le eventuali differenze contributive a credito dell’impresa, emerse a seguito del ricalcolo, non possono essere compensate in via ordinaria ma devono essere recuperate esclusivamente tramite formale richiesta di rimborso agli Uffici ENPALS competenti per territorio.
Importi della contribuzione per IVS
La circolare indica infine gli importi del contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente:
- per l’anno 1999: L. 4.708 settimanali, pari a euro 2,43, oppure L. 785 giornaliere, pari a euro 0,405;
- per l’anno 2000: L. 4.798 settimanali, pari a euro 2,48, oppure L. 800 giornaliere, pari a euro 0,41.
Tali importi costituiscono il parametro pratico di riferimento per l’applicazione della misura fissa prevista per gli apprendisti nei territori agevolati.
Punti principali
Individuazione delle circoscrizioni agevolate
Il D.M. 31 dicembre 1999 conferma per l’anno 1999 i medesimi ambiti territoriali già individuati dal D.M. 18 dicembre 1998, ossia le circoscrizioni del Centro-Nord che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore al tasso medio nazionale. Le circoscrizioni interessate sono indicate per regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Sono escluse quelle già ricomprese integralmente nel Mezzogiorno ai sensi del D.P.R. n. 218/1978.
Ambito soggettivo e condizioni di applicazione
L’agevolazione contributiva ex art. 8, comma 2, legge n. 407/1990 spetta esclusivamente alle imprese, e non agli altri datori di lavoro ammessi ai contratti di formazione e lavoro. Il beneficio vale per le assunzioni aventi decorrenza nell’anno 1999 e per l’intera durata del contratto, anche se questo prosegue oltre il 1999. Per i contratti di formazione di tipologia B, ai fini del beneficio rileva la data di assunzione del lavoratore.
Misura dell’agevolazione contributiva
Per le imprese del Centro-Nord rientranti nelle aree individuate, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Adempimenti operativi per il recupero dei contributi
Per recuperare le differenze contributive versate in eccedenza dal 1° gennaio 1999, le imprese devono presentare n. 1 modello 031/RC1 e n. 1 modello 031/CM di variazione per il periodo 1999 in cui intendono usufruire dell’agevolazione, secondo le istruzioni delle circolari n. 15 del 27 aprile 1999 e n. 14 dell’11 maggio 1998. Nel modello 031/RC1 occorre indicare il periodo di riferimento, barrare la casella di variazione, compilare i quadri A, B e C e inserire la dicitura richiesta nelle comunicazioni impresa. Nel modello 031/CM di variazione vanno barrata la casella corrispondente, indicato il periodo, riportate analiticamente tutte le mensilità interessate e inserita la dicitura relativa al codice CF.
Gestione del mese di gennaio 2000 e recuperi a rimborso
Per i datori di lavoro che non abbiano applicato il beneficio già nel mese di gennaio 2000, pur riferendosi a contratti decorrenti nel 1999 e ancora in corso nel 2000, deve essere presentato solo il modello 031/RC1 relativo a gennaio 2000. Le differenze contributive risultanti a credito dell’impresa, dopo il ricalcolo della contribuzione dovuta, possono essere recuperate solo mediante formale richiesta di rimborso agli Uffici ENPALS territorialmente competenti.
Importi della contribuzione IVS
Per il 1999, l’importo del contributo a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, è pari a L. 4.708 settimanali (euro 2,43) e a L. 785 giornaliere (euro 0,405). Per il 2000, l’importo è pari a L. 4.798 settimanali (euro 2,48) e a L. 800 giornaliere (euro 0,41).
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