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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12135 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale deducendo, da un lato, omessa pronuncia sui motivi dell'appello e violazione dell'art. 112 c.p.c. e, dall'altro, omessa motivazione su fatti controversi e decisivi. In particolare, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con formule generiche, senza esaminare le contestazioni relative alla legittimità dell'accertamento induttivo, all'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla quantificazione dei maggiori ricavi e alla rilevanza dei costi ai fini IVA. Anche l'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha denunciato l'assenza di motivazione sul rigetto del proprio appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto meramente apparente la motivazione della CTR, che si era limitata a richiamare la sentenza di primo grado e a dichiarare infondati gli appelli senza esaminare puntualmente le censure, i fatti e gli elementi probatori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito la fondatezza dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa. Nel caso concreto, la società contestava che l'Amministrazione avesse determinato i maggiori ricavi sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e sui motivi dedotti dalle parti. La CTR lo ha violato omettendo di esaminare le specifiche censure formulate dalla società.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali. La motivazione meramente apparente integra una nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    Dopo la riforma, il controllo sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, oltre ai casi di violazione del minimo costituzionale della motivazione, come la motivazione apparente.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Richiede che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati. La motivazione deve rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice; una motivazione solo grafica ma priva di effettiva spiegazione non soddisfa tale requisito.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiede l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. La totale assenza o apparenza della motivazione determina la nullità della sentenza.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo a precedenti conformi, ma tale richiamo non esonera il giudice dal collegare il principio giuridico alla fattispecie concreta e dal rendere comprensibile il percorso decisionale.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare infondati i motivi o a richiamare genericamente la decisione di primo grado: deve esaminare le specifiche censure e spiegare perché le respinge.
  • La motivazione per relationem è valida solo se riproduce o richiama in modo autosufficiente la motivazione precedente e contiene una valutazione autonoma della sua applicabilità al caso concreto.
  • Una motivazione formalmente presente ma composta da formule generiche, apodittiche o utilizzabili per qualsiasi controversia è motivazione apparente e comporta la nullità della sentenza.
  • Nel ricorso per Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente: occorre evidenziare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide necessariamente chi abbia ragione nel merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare fatti, prove e argomentazioni rispettando i principi indicati dalla Cassazione.

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