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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27819/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la decisione di appello deducendo, con il primo, secondo, terzo e quarto motivo, vizi relativi all'accertamento della responsabilità, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla valutazione della prova in relazione alle imputazioni contestate. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano prive di concreta specificità, meramente reiterative e non confrontate con la motivazione della sentenza di appello. Le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti, fondata su criteri alternativi rispetto a quelli del giudice di merito, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che le relative censure non erano state proposte in appello e risultavano quindi precluse per difetto di devoluzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generici e non specifici i motivi attinenti a responsabilità, qualificazione giuridica e prova, evidenziando che la sentenza di appello aveva motivato in modo logico e analitico sulla ricostruzione delle condotte, sulle dichiarazioni delle persone offese e sul ruolo della ricorrente nella società coinvolta nell'attività di e-commerce, senza che fossero stati allegati elementi contrari. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare le doglianze sul trattamento sanzionatorio perché non dedotte in appello. Ne sono derivate la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità e la mancanza di correlazione con la motivazione impugnata determinano l'inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e, nel caso deciso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre censure che mirino solo a ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se non si indicano specifici travisamenti decisivi.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre anche quando l'impugnazione non si confronta con la struttura argomentativa della decisione impugnata e si limita a riproporre tesi già dedotte.
  • Le contestazioni sulla prova della responsabilità e sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato sono inammissibili se formulate in termini generici e senza indicare elementi contrari rispetto alla motivazione di merito.
  • Le questioni sul trattamento sanzionatorio non possono essere esaminate in cassazione se non sono state previamente devolute al giudice di appello, per difetto di devoluzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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