Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16371/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202604531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5771/2025 del 19 maggio 2025, definitiva e non impugnata, nella parte in cui lo condannava al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocati creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali avvocati dichiaratisi antistatari e titolari del credito per le spese di lite, hanno proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5771/2025 del 19 maggio 2025. Il titolo, definitivo e notificato al Ministero, non era stato eseguito mediante il pagamento delle somme liquidate. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza e dichiara l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato, corrispondendo le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il perdurante inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale ministeriale competente per la materia, che, su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni all’esecuzione e alla determinazione dell’importo ancora dovuto, adottando gli atti necessari. Il commissario opera senza compenso. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue una sentenza definitiva che la condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’obbligo di conformarsi al giudicato e assegnare un termine per adempiere.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta, indicando il termine per l’esecuzione dell’incarico e gli atti necessari a dare attuazione al titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.