Sentenza del 17/01/2019 n. 158 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Diritto tributario - forza maggiore - imprevedibilità ed irresistibilità - è tale - assoluta impossibilità della condotta - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che una recinzione realizzata dal vicino avesse rallentato o impedito i lavori necessari per rendere l'immobile abitabile, determinando un'impossibilità di adibirlo ad abitazione principale. La questione riguardava l'interpretazione della forza maggiore nel diritto tributario, in particolare se fosse necessaria un'impossibilità assoluta della condotta oppure fosse sufficiente una situazione anomala, imprevedibile ed estranea alla volontà del contribuente.
La decisione
La forza maggiore è stata esclusa. Essa richiede un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e un elemento soggettivo, consistente nell'adozione o nella doverosa predisposizione di mezzi di contrasto ragionevoli e proporzionati. Non occorre un'impossibilità assoluta, ma il contribuente deve dimostrare che l'evento fosse imprevedibile e irresistibile secondo una valutazione concreta. La recinzione del vicino, pur avendo rallentato o ostacolato i lavori, non è stata ritenuta sufficiente a integrare la forza maggiore.
Norme richiamate
Principio della forza maggiore nel diritto tributario
La forza maggiore presuppone circostanze anormali, imprevedibili ed estranee al contribuente, nonché l'assenza di rimedi ragionevoli e proporzionati concretamente esperibili. Non è richiesta l'impossibilità assoluta, ma il semplice rallentamento o ostacolo dei lavori non è sufficiente.
Massime di principio
- In materia tributaria, la forza maggiore deve essere valutata concretamente e richiede la prova di un evento esterno, anormale, imprevedibile e non ragionevolmente superabile.
- Il contribuente deve dimostrare di aver adottato, o di non aver potuto adottare nonostante la diligenza, mezzi adeguati e proporzionati per superare l'impedimento.
- Un ostacolo che comporti soltanto ritardi, maggiori costi o difficoltà operative normalmente non integra la forza maggiore.
- La presenza di un comportamento o di una situazione imputabile a terzi non è automaticamente sufficiente: occorre provare che l'evento abbia reso concretamente inesigibile l'adempimento dell'obbligo fiscale.
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