Cassazione Penale, Sentenza n. 22580/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha escluso la possibilità di tener conto della recidiva non valorizzata nei gradi precedenti e ha ritenuto che, pur non essendo manifestamente infondati i rilievi sull'elemento soggettivo/oggettivo, la prescrizione impedisce la conferma della condanna. Decisione resa l'08/05/2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) per fatti commessi fino al 4 giugno 2012: detenzione in pessime condizioni igieniche, privazione di cibo e acqua, legatura di un cane con corda al collo e sevizie. Ha impugnato la sentenza d'appello denunciando, in primo luogo, la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (contestando altresì l'uso della recidiva ai fini del computo dei termini) e, in secondo luogo, vizi di accertamento sull'elemento soggettivo e oggettivo (assenza di dolo, di sevizie e possibile sussunzione nell'art. 727 c.p.). La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la recidiva non era stata ritenuta nei giudizi di merito e quindi non poteva essere computata ai fini della prescrizione; considerando l'ultimo giorno del fatto (4/6/2012) e le sospensioni notevole solo 64 giorni per COVID, il termine di prescrizione era maturato il 4/12/2019, prima della pronuncia d'appello del 15/10/2020.
Norme richiamate
art. 544-ter c.p.
Norma incriminatrice del maltrattamento di animali; i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti sevizie e dolo generico 'senza necessità'. La Cassazione non ha ritenuto possibile pronunciarsi sul merito in presenza di estinzione per prescrizione.
art. 99 c.p.
Riferita in tema di recidiva e determinazione della pena; la Corte ha osservato che la recidiva non è opponibile ai fini della prescrizione se non è stata valorizzata nei gradi precedenti tramite aumento della pena o confluenza.
art. 157 c.p.
Richiamato nel ricorso in relazione alla quantificazione della pena e conseguente incidenza sui termini di prescrizione.
art. 161 c.p.
Richiamato in riferimento all'individuazione delle circostanze attenuanti e al calcolo della pena che può incidere sui termini di prescrizione.
art. 42 e art. 43 c.p.
Richiamati in relazione alla responsabilità penale e alla partecipazione; contestati nel ricorso per prospettare inesistenza del dolo o responsabilità diversa, ma non decisivi rispetto alla prescrizione.
art. 727 c.p.
Norma contravvenzionale sui doveri verso gli animali; il ricorso sosteneva che i fatti rientrassero in questa fattispecie meno grave anziché in 544-ter, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione non potesse prevalere sulla pronuncia di estinzione per prescrizione.
art. 546 c.p.p.
Richiamato in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione degli elementi di reato impugnati; non è stato possibile rimuovere la pronuncia per prescrizione.
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione inevitati: il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto fondato il profilo relativo alla prescrizione.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 20808/2018, 'Schettino')
Principio citato: la recidiva contestata non può essere conteggiata ai fini della prescrizione se non è stata riconosciuta nei gradi precedenti mediante aumento della pena o confluenza nelle circostanze concorrenti.
Massime di principio
- Se la recidiva è stata contestata ma non valorizzata (non aumenta la pena né è confluita nelle circostanze), non può essere considerata nel calcolo dei termini di prescrizione.
- La prescrizione si computa a partire dall'ultimo giorno della condotta criminosa; eventuali sospensioni (es. per misure emergenziali come COVID) devono essere considerate solo se effettivamente rilevanti e concretamente intervenute prima della decisione.
- Se il termine di prescrizione è maturato prima della pronuncia di un giudice, quest'ultimo deve rilevarne l'estinzione d'ufficio: la valutazione sul merito non può impedire la declaratoria di estinzione per prescrizione.
- Vizi di motivazione o contestazioni riguardanti l'elemento soggettivo o l'esistenza di 'sevizie' possono giustificare annullamento per vizio di motivazione, ma non impediscono l'annullamento senza rinvio quando il reato è già estinto per prescrizione.
- In situazioni simili alla ricorrente, la difesa dovrebbe calcolare e documentare con precisione i termini di prescrizione (inclusi eventuali periodi di sospensione) e contestare l'uso di circostanze aggravanti o recidiva se non riconosciute nei gradi precedenti.
- La Corte di Cassazione applica coerenza con la giurisprudenza di legittimità: questioni processuali che incidono sulla prescrizione prevalgono sulla valutazione del dolo o delle caratteristiche fattuali se rendono il reato estinto.
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