Sentenza del 06/02/2019 n. 3426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata e dell’integrale pagamento delle somme rateizzate, non residuasse più alcuna controversia da decidere. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e conseguentemente estinto il giudizio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, ossia ciascuna parte è rimasta a proprio carico delle spese sostenute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una controversia connessa alla cartella di pagamento n. (OMISSIS). Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, relativa ai carichi iscritti a ruolo collegati alla cartella, impegnandosi a rinunciare al giudizio e a pagare il debito mediante rateizzazione in cinque rate. Avendo prodotto le ricevute comprovanti il pagamento integrale delle somme dovute, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
La disposizione è stata applicata quale base normativa per la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. L’adesione del contribuente, accompagnata dal pagamento integrale delle somme dovute, ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata che riguarda i carichi oggetto del giudizio e paga integralmente le somme dovute, la controversia può essere dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse.
- È importante documentare in giudizio sia l’adesione alla procedura agevolata sia l’integrale pagamento delle rate o delle somme richieste; le sole dichiarazioni di adesione possono non essere sufficienti.
- La cessazione della materia del contendere comporta normalmente l’estinzione del giudizio, senza una decisione sul merito della fondatezza originaria del ricorso.
- In presenza di definizione agevolata e pagamento del debito, le spese possono essere compensate, lasciando ciascuna parte a sostenere i propri costi processuali.
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