Sentenza del 06/07/2016 n. 5888 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Proprietà di immobile non idoneo - Agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stata riconosciuta l'inidoneità del precedente alloggio, sia per le ridotte dimensioni sia per le sue caratteristiche e per la disponibilità di un servizio igienico esterno appartenente a terzi. Di conseguenza, il contribuente ha potuto beneficiare dell'agevolazione prima casa, nonostante fosse già proprietario di quell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il requisito previsto per l'agevolazione prima casa relativo alla non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione. Il ricorrente possedeva già un monolocale di soli 19,22 metri quadrati, con servizio igienico esterno in uso comune e di proprietà di terzi. Si è discusso se tale immobile potesse essere considerato idoneo a soddisfare le esigenze abitative del ricorrente e del suo nucleo familiare, composto da due persone coabitanti. Il requisito dell'idoneità deve essere valutato in senso soggettivo, considerando concretamente le esigenze del compratore e della sua famiglia.
Norme richiamate
Disciplina dell'agevolazione prima casa in materia di imposta di registro
Il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione.
La preclusione all'agevolazione opera solo quando l'immobile già posseduto sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative del compratore. L'idoneità non va valutata esclusivamente in astratto o secondo criteri meramente oggettivi, ma anche in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche dell'immobile e alla composizione del nucleo familiare.
Massime di principio
- La proprietà di un altro immobile non esclude automaticamente l'agevolazione prima casa: occorre verificare se l'immobile sia concretamente idoneo all'abitazione.
- L'idoneità deve essere valutata anche in senso soggettivo, considerando il numero dei componenti e le effettive esigenze abitative del nucleo familiare.
- Dimensioni estremamente ridotte, servizi essenziali non autonomi o condivisi con terzi e caratteristiche strutturali inadeguate possono dimostrare l'inidoneità dell'immobile preposseduto.
- Chi invoca l'inidoneità deve fornire elementi concreti e documentabili relativi alle caratteristiche dell'immobile e alle esigenze della famiglia.
- La valutazione resta necessariamente caso per caso: non esiste una soglia dimensionale unica che determini automaticamente l'idoneità o l'inidoneità dell'alloggio.
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