Cassazione Civile, Ordinanza n. 24033/2026 del 25/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda le somme pretese da numerosi lavoratori per il periodo intercorso tra la sentenza di primo grado che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, in conseguenza dell’illegittimità del licenziamento collettivo, e la successiva sentenza d’appello che ha invece ritenuto legittimo il recesso, con conseguente caducazione dell’ordine di reintegra. La società ricorrente ha sostenuto che tali somme, avendo natura risarcitoria e non retributiva, sarebbero ripetibili una volta riformata la decisione che aveva accertato l’illegittimità del licenziamento; ha denunciato la violazione degli artt. 18 L. n. 300/1970 e 2126 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto il diritto dei lavoratori alla retribuzione nonostante la successiva riforma della sentenza di reintegra. I lavoratori hanno resistito, sostenendo che, una volta effettivamente ricostituito il rapporto in esecuzione della sentenza di primo grado, il datore di lavoro aveva esercitato i poteri tipici del rapporto subordinato e che, nel periodo di ripristino, la prestazione lavorativa era stata impedita da atti datoriali poi giudicati illegittimi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’effetto espansivo esterno della riforma ex art. 336 c.p.c. travolge le statuizioni dipendenti dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che, in esecuzione dell’ordine giudiziale di reintegra, sia stato effettivamente ripristinato. Poiché la Corte d’appello aveva accertato in fatto che il rapporto era stato realmente riattivato e che il datore di lavoro aveva esercitato i poteri direttivo e disciplinare, le obbligazioni insorte nel periodo di ripristino restano ferme, compresa quella retributiva ex artt. 2094 e 2126 c.c. La Corte ha quindi confermato la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo di effettiva riattivazione del rapporto, e ha condannato la società alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 L. n. 300/1970
Le somme corrisposte al lavoratore in relazione all’illegittimità del licenziamento hanno, di regola, natura risarcitoria; tuttavia, la regola sulla ripetibilità non opera automaticamente quando il rapporto sia stato effettivamente ripristinato in esecuzione dell’ordine giudiziale e siano sorti nuovi obblighi nel periodo di riattivazione.
art. 2126 c.c.
La prestazione lavorativa eseguita nell’ambito di un rapporto di fatto o comunque riattivato in concreto conserva tutela retributiva; la norma è richiamata per giustificare il diritto al pagamento delle retribuzioni nel periodo in cui il rapporto era stato effettivamente ripristinato.
art. 336 c.p.c.
L’effetto espansivo esterno della riforma opera immediatamente e travolge gli atti e i provvedimenti giurisdizionali direttamente dipendenti dalla sentenza riformata, ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro fondati su un autonomo titolo negoziale derivante dal ripristino effettivo del rapporto.
art. 2094 c.c.
È richiamato per definire il rapporto di lavoro subordinato e la riattivazione dei reciproci diritti e obblighi una volta ricostituito il vincolo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- La riforma della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento produce effetto caducatorio immediato sulle statuizioni dipendenti, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., senza necessità del passaggio in giudicato della sentenza di riforma.
- Tale effetto espansivo non si estende agli atti di gestione concreta del rapporto che il datore abbia posto in essere dopo aver effettivamente reintegrato il lavoratore in esecuzione dell’ordine giudiziale: quegli atti restano valutabili autonomamente e possono far sorgere obblighi retributivi e altre conseguenze tipiche del rapporto subordinato.
- Quando, dopo l’ordine di reintegra, il rapporto sia stato realmente riattivato e il datore di lavoro abbia esercitato i poteri propri della subordinazione, le prestazioni lavorative rese o comunque dovute nel periodo di ripristino non possono essere degradate a meri effetti risarcitori ripetibili; opera invece la tutela retributiva del rapporto di fatto ex art. 2126 c.c.
- La fictio iuris derivante dalla successiva legittimità del licenziamento non può neutralizzare l’illiceità delle condotte datoriali tenute nel periodo intermedio in cui il rapporto è stato temporaneamente ripristinato, né eliminare gli obblighi sorti in quel segmento temporale.
- La ripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di reintegra va distinta a seconda che esse siano collegate solo alla declaratoria di illegittimità del licenziamento oppure a un’effettiva ripresa del rapporto e della prestazione lavorativa.
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