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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23094/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controinteressati)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio su un immobile per il quale era stata presentata domanda di condono. Nel corso della pendenza della sanatoria erano state eseguite opere ulteriori che, secondo il giudice amministrativo, non erano qualificabili né come opere di completamento ai sensi dell'art. 35, comma 14, della l. n. 47/1985, né come manutenzione straordinaria, perché avevano determinato la creazione di un nuovo volume e il collegamento tra due edifici separati. Il TAR aveva accolto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e contro il permesso in sanatoria, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda di condono e poi ordinare la demolizione. In appello, il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione e i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione a Sezioni Unite con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe esercitato poteri legislativi creando una sanzione di improcedibilità non prevista dalla legge; 2) nullità per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, perché il giudice amministrativo si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione nella valutazione della procedibilità della domanda di condono. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha ritenuto che entrambi i motivi non integrassero un vero e proprio sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Ha osservato che il Consiglio di Stato si era limitato a interpretare la disciplina del condono e a qualificare in fatto e in diritto le opere realizzate, traendone la conseguenza dell'improcedibilità della domanda e dell'illegittimità del permesso in sanatoria. Tale attività è stata considerata esercizio tipico della giurisdizione e non invasione della sfera legislativa o amministrativa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, oltre alle statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 14, l. n. 47/1985

    le opere eseguibili in pendenza di condono vengono lette in senso restrittivo: il giudice amministrativo ha escluso che le opere accertate fossero di completamento o di manutenzione straordinaria; la realizzazione di nuovo volume e il collegamento tra edifici separati rendevano l'intervento incompatibile con la sanatoria richiesta

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per rilevare che la mancata confutazione della proposta della Prima Presidente ha rafforzato l'esito di inammissibilità

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondamento della condanna per responsabilità aggravata e della somma dovuta anche alla Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato per le statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    le parti avevano chiesto la decisione dell'impugnazione dopo la proposta della Prima Presidente

Massime di principio

  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la sentenza del giudice amministrativo che si limiti a interpretare una norma e a qualificare il fatto, anche quando l'esito interpretativo sia ritenuto erroneo o molto estensivo.
  • Il controllo delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione non può trasformarsi in un sindacato sul merito della decisione, né può censurare errori di interpretazione sostanziale o processuale.
  • Sussiste sconfinamento nella sfera riservata all'amministrazione solo quando il giudice si sostituisce concretamente all'azione amministrativa con una decisione avente contenuto sostanziale e funzione esecutiva propria del provvedimento sostituito.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre soltanto se il giudice crea una norma nuova, non quando applichi in via interpretativa, anche estensiva o analogica, una disposizione esistente.
  • Nel giudizio di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, la mancata confutazione delle ragioni poste a base della proposta di definizione può confermare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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