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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Giudizio - Costituzione tardiva - Diritto di difesa e di produzione documentale - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'effetto della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario e se a questa debba comunque essere riconosciuto il diritto di difesa, in particolare la possibilità di negare i fatti dedotti dal ricorrente, contestare l'applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti in sede di giudizio e di appello.

La decisione

La corte ha stabilito che anche la parte resistente costituitasi tardivamente ha diritto a un pieno esercizio della difesa: può negare i fatti costitutivi della pretesa avversa, contestare l'applicabilità delle norme richiamate dal ricorrente e produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. 546/1992; per il grado di appello trova applicazione anche l'art. 58. Tale principio è confermato dalla giurisprudenza citata (Cass. 13640/2018, 21212/2014).

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 24

    riconosce il potere di produrre documenti e mezzi di prova in giudizio; la giurisprudenza interpreta tale disposizione come applicabile anche alla parte resistente costituitasi tardivamente, salvo specifici limiti di dilatoria sorpresa.

  • d.lgs. 546/1992, art. 32

    regola la fase istruttoria e la produzione documentale; viene interpretato nel senso che la tardiva costituzione non priva la resistente del diritto di integrazione probatoria e di produzione documentale.

  • d.lgs. 546/1992, art. 58

    disciplina l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello; la giurisprudenza ricorda che anche in appello la parte costituitasi tardivamente può proporre documenti, nei limiti previsti dalla norma e con le cautele processuali del caso.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente non comporta automatica perdita del diritto di difesa: la resistente può negare i fatti dedotti dal ricorrente e contestare l'applicabilità delle norme invocate.
  • La produzione documentale da parte della resistente è ammessa anche se la costituzione è avvenuta tardivamente; l'ammissione può essere valutata dal giudice alla luce delle esigenze di tempestività, del contraddittorio e del divieto di sorpresa processuale.
  • In sede di appello (art. 58) è possibile introdurre nuovi documenti, ma con maggior rigore probatorio e giustificazione dell'evento nuovi rispetto al primo grado; la tardiva costituzione non elimina a priori questa possibilità.
  • Il giudice deve bilanciare il diritto di difesa della resistente con il principio di efficienza del processo e la tutela del contraddittorio: l'ammissione di produzioni tardive richiede motivazione e verifica di eventuale pregiudizio per la controparte.
  • In situazioni analoghe, la parte tardiva dovrebbe produrre tempestivamente i documenti e motivare la tardività per aumentare le probabilità di ammissione; la controparte potrà chiedere esclusione solo dimostrando concreto pregiudizio o abuso.

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