Circolare INAIL n. 44 del 17 luglio 1988
Legge 15 giugno 1984, n. 240, concernente "Norme previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici". Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertit
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione delle agevolazioni contributive previste per le imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, integrando le istruzioni delle precedenti circolari INAIL n. 30/1986 e n. 70/1986. Vengono precisati i limiti temporali della riduzione del 25% e della successiva misura del 17,50%, nonché l’assenza di ulteriori agevolazioni dopo il 31 dicembre 1986 per tale fattispecie. Inoltre, si interpreta la sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985, stabilendo l’esonero totale per i contributi dovuti nei territori montani anche sotto i 700 metri, con effetti sui rapporti non definiti, mentre per le zone svantaggiate resta applicabile la riduzione del 40%. Infine, si illustrano le nuove misure contributive introdotte dal 1° gennaio 1988 dalla legge finanziaria 1988 per le imprese cooperative operanti in territori montani e zone svantaggiate, con indicazioni operative per gli adempimenti periferici.
Agevolazioni contributive per imprese cooperative agricole e territori montani/svantaggiati, con precisazioni su riduzioni, esoneri e nuove aliquote dal 1988
Agevolazioni contributive per imprese cooperative agricole e territori montani/svantaggiati
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulle agevolazioni contributive spettanti alle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, alla luce delle precedenti istruzioni dell’Istituto e di sopravvenuti interventi legislativi e giurisprudenziali. Il documento distingue tra le agevolazioni riferite al passato, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale e il nuovo regime contributivo decorrente dal 1° gennaio 1988.
Riduzione contributiva prevista dalla legge n. 638/1983
In primo luogo viene precisato che la riduzione contributiva del 25% prevista dall’articolo 4, comma 26, della legge 11 novembre 1983, n. 638 riguarda esclusivamente i premi dovuti per gli operai con contratto a tempo indeterminato delle cooperative inquadrate nella gestione industria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240. Tale agevolazione opera per il periodo 1° giugno 1984-31 maggio 1985.
Successivamente la misura è stata rideterminata al 17,50% per il periodo 1° giugno 1985-31 dicembre 1985, in base all’articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 649, i cui effetti sono stati salvati dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45. Tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 1986 per effetto di provvedimenti successivi, culminati nel decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, articolo 1, comma 1, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. La circolare chiarisce espressamente che oltre tale data non è prevista alcuna agevolazione.
Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 370/1985
Un secondo blocco di chiarimenti riguarda la riduzione del 40% prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41. La Corte costituzionale, con sentenza n. 370 del 30 dicembre 1985 pubblicata l’8 gennaio 1986, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che non prevedevano l’esenzione dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i terreni situati in territori montani ad altitudine inferiore a 700 metri sul livello del mare.
La Corte ha inoltre dichiarato l’illegittimità della norma che, per tali territori, prevedeva una mera riduzione del 40% invece dell’esonero totale. Alla luce di questa pronuncia, la circolare afferma che la riduzione prevista dal citato articolo 8 si converte in esonero totale fino al 31 dicembre 1987 per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti impiegati nelle imprese operanti nei territori montani, anche se situati sotto i 700 metri.
Rapporti non definiti e richieste di rimborso
Quanto agli effetti retroattivi della sentenza costituzionale, la circolare recepisce gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali favorevoli alla retroattività, precisando che i rapporti non definiti alla data di pubblicazione della sentenza devono essere disciplinati applicando l’esonero totale. Per rapporti non definiti si intendono quelli non coperti da giudicato e non resi intangibili da prescrizione o decadenza.
Per i soggetti che abbiano già effettuato il pagamento dei premi prima della pubblicazione della sentenza, eventuali istanze di rimborso saranno valutate singolarmente. In tali casi, l’Istituto potrà opporre che il pagamento di ciascuna rata, avvenuto in base a un accertamento non contestato, ha determinato il consolidamento dell’obbligazione e la definitività del rapporto contributivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità citata nel testo.
Zone svantaggiate e limite della pronuncia costituzionale
La circolare affronta anche il quesito relativo all’applicabilità dell’esonero totale alle imprese cooperative site nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per tali imprese continua invece ad applicarsi la riduzione contributiva del 40%, come stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1981 dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
La ragione è che la declaratoria di incostituzionalità non travolge automaticamente norme diverse, anche se ispirate agli stessi criteri, salvo che la Corte costituzionale lo abbia espressamente disposto.
Documentazione probatoria
Per poter fruire delle agevolazioni contributive, le imprese interessate devono produrre documentazione idonea a dimostrare che l’azienda è ubicata in zona classificata montana o svantaggiata. Il requisito territoriale è quindi essenziale e deve essere comprovato ai fini dell’applicazione delle misure ridotte o dell’esonero.
Nuovo regime contributivo dal 1° gennaio 1988
Dal 1° gennaio 1988, l’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha introdotto una nuova disciplina contributiva per i datori di lavoro agricolo, tra cui rientrano le imprese cooperative considerate dalla circolare. La norma recepisce quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, decaduto per mancata conversione.
In tale quadro:
- per le imprese cooperative che occupano personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, i premi sono dovuti nella misura del 15%;
- per le imprese cooperative operanti nelle zone svantaggiate richiamate in precedenza, la misura dei premi resta del 40%;
- per le zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la misura dei premi è pari al 20%.
Indicazioni operative per le strutture periferiche
In attesa dell’attuazione delle nuove procedure per i datori di lavoro, le unità periferiche devono provvedere direttamente al calcolo del premio effettivamente dovuto e trasmettere le relative segnalazioni all’archivio magnetico mediante modello 8-SM, in sostituzione della richiesta predisposta dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. La circolare si chiude con l’indicazione che, per l’operatività, è allegato un prospetto riepilogativo delle agevolazioni contributive disciplinate.
Punti principali
Precisazioni sulle agevolazioni per le cooperative agricole
La circolare interviene a chiarimento delle istruzioni già fornite con le circolari n. 30/1986 e n. 70/1986, in relazione alle agevolazioni contributive spettanti alle imprese cooperative disciplinate dalla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Riduzione contributiva del 25% e sua evoluzione
La riduzione del 25% prevista dall’articolo 4, comma 26, della legge 11 novembre 1983, n. 638 si applica solo ai premi relativi agli operai a tempo indeterminato delle cooperative inquadrate nella gestione industria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 240/1984, per il periodo 1° giugno 1984-31 maggio 1985. La misura è stata poi rideterminata al 17,50% per il periodo 1° giugno 1985-31 dicembre 1985 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1986; dopo tale data non è prevista alcuna agevolazione.
Esonero totale nei territori montani a seguito della sentenza della Corte costituzionale
Con la sentenza n. 370 del 30 dicembre 1985, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che non prevedevano l’esenzione totale dai contributi agricoli unificati per i terreni in territori montani situati sotto i 700 metri di altitudine. Per effetto di tale pronuncia, la riduzione del 40% prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 942/1977 si trasforma in esonero totale fino al 31 dicembre 1987 per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti nelle aree montane, anche sotto i 700 metri.
Effetti retroattivi e limiti ai rimborsi
I rapporti non definiti alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale devono essere regolati applicando l’esonero totale, purché non coperti da giudicato e non resi intangibili da prescrizione o decadenza. Per i pagamenti effettuati prima della pubblicazione della sentenza, eventuali richieste di rimborso saranno valutate caso per caso, con richiamo alla definitività del rapporto contributivo per le rate già pagate e non contestate.
Zone svantaggiate: mantenimento della riduzione del 40%
Alle imprese cooperative ubicate nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 15 della legge n. 984/1977 continua ad applicarsi la riduzione contributiva del 40%, come stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981. La declaratoria di incostituzionalità non si estende automaticamente a norme diverse, salvo espressa indicazione della Corte.
Documentazione richiesta per le agevolazioni
Per ottenere le agevolazioni contributive, i soggetti interessati devono esibire idonea documentazione che comprovi il requisito dell’ubicazione dell’azienda in zona classificata montana o svantaggiata.
Nuove aliquote dal 1° gennaio 1988
Dal 1° gennaio 1988, in base all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le imprese cooperative che occupano personale dipendente a tempo indeterminato e determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973 devono corrispondere i premi nella misura del 15%. Per le cooperative operanti nelle zone svantaggiate la misura resta del 40%. Inoltre, per le zone agricole svantaggiate comprese nei territori dell’articolo 1 del D.P.R. n. 218/1978, la contribuzione è fissata al 20%.
Adempimenti operativi delle unità periferiche
In attesa dell’attuazione delle nuove procedure per i datori di lavoro, le unità periferiche devono calcolare direttamente il premio effettivamente dovuto e trasmettere con modello 8-SM le relative segnalazioni all’archivio magnetico, in sostituzione della richiesta elaborata dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione.
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