Sentenza del 04/12/2017 n. 4779 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione del 50% dell'imposta applicata sull'incentivo all'esodo. Ha sostenuto che, alla luce dell'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 gennaio 2008 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 29 dicembre 2008, anche agli uomini dovesse essere applicata l'aliquota ridotta prevista in precedenza per le donne. L'Agenzia ha contestato la richiesta ritenendo il rimborso tardivo, perché presentato oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973, decorrente dalla ritenuta.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto al rimborso. Ha stabilito che il termine per far valere il diritto decorreva dalla pubblicazione, il 12 aprile 2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'ordinanza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008, poiché solo da tale momento era stato accertato il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione. Nessuna decisione sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR n. 602/1973
termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata effettuata
La norma disciplina il termine per chiedere il rimborso delle imposte; nella vicenda, tuttavia, il termine è stato ritenuto decorrente dal momento in cui il diritto è diventato concretamente esercitabile a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia.
Ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 gennaio 2008
agli uomini va applicata la disciplina che era prevista per le donne
La pronuncia ha riconosciuto l'illegittimità della disparità di trattamento nella tassazione dell'incentivo all'esodo, imponendo l'applicazione anche agli uomini dell'aliquota ridotta del 50% prevista per le donne.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 29 dicembre 2008
La circolare ha recepito gli effetti della pronuncia europea e ha costituito, insieme alla pubblicazione della decisione, il riferimento per il riconoscimento del rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
Principio europeo sulla decorrenza dei termini in caso di contrasto tra legge nazionale e diritto dell'Unione
i termini di decadenza e/o prescrizione scattano dal momento in cui il contrasto viene dichiarato attraverso le pronunce della stessa Corte
Quando una pronuncia della Corte di Giustizia accerta che una disciplina nazionale contrasta con il diritto dell'Unione, il termine per esercitare il diritto derivante dalla pronuncia può decorrere dalla pubblicazione o conoscibilità di tale decisione, anziché dal precedente pagamento dell'imposta.
Massime di principio
- In materia di rimborso fiscale, il termine non deve necessariamente decorrere dal pagamento o dalla ritenuta se il diritto al rimborso nasce o diventa concretamente esercitabile solo dopo una pronuncia giudiziaria che accerta l'illegittimità della disciplina nazionale.
- Quando una norma fiscale nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può invocare gli effetti della pronuncia europea anche per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso, nel rispetto del termine decorrente dalla conoscibilità della decisione.
- Le amministrazioni non possono interpretare i termini di rimborso in modo da rendere sostanzialmente inefficace una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
- La pubblicazione ufficiale della pronuncia europea può costituire il momento dal quale il contribuente è legittimato a far valere il diritto e dal quale può iniziare a decorrere il termine per la richiesta di rimborso.
- La soluzione dipende comunque dalla specifica pronuncia europea, dalla normativa nazionale applicabile e dall'eventuale presenza di regole speciali sui termini; occorre quindi verificare caso per caso la data di pubblicazione, la natura del termine e la tempestività dell'istanza.
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