Ordinanza n. 2077/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento a) dell’ordinanza di demolizione n. 72 del 27 marzo 2026, prot. n. 9497/2026 del 30 marzo 2026 adottata dal Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Massa Lubrense e notificata in data 7 aprile 2026; b) di ogni altro atto e o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente in uno e per quanto di ragione delle informative prot. n. 33331 del 28 ottobre 2025 e n. 36860 del 21 novembre 2025 in cui sono confluiti gli esiti degli accertamenti tecnici urbanistico-edilizi esperiti dal personale dell’Ufficio 2 Tecnico congiuntamente al Comando di Polizia Municipale, mai notificati e/o comunicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie, unitamente agli atti tecnici urbanistico-edilizi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione n. 72 del 27 marzo 2026, notificata il 7 aprile 2026, nonché gli atti presupposti contenenti gli esiti degli accertamenti tecnici urbanistico-edilizi svolti dagli uffici comunali e dalla polizia municipale. Le censure riguardano, in relazione ai titoli abilitativi pregressi, la qualificazione giuridica delle singole opere e la loro assoggettabilità al regime sanzionatorio edilizio. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto che la natura delle censure, da esaminare alla luce dei titoli abilitativi pregressi, della qualificazione giuridica delle singole opere e del relativo regime sanzionatorio, richieda un approfondimento proprio della fase di merito. In attesa della decisione definitiva, il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere immutato l'oggetto della controversia e decidere nel merito re adhuc integra. È stato inoltre ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdurante efficacia dell'ordinanza di demolizione. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione dell'efficacia
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha verificato la necessità di preservare la situazione controversa sino alla decisione di merito e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In presenza di censure relative alla qualificazione giuridica di singole opere edilizie e alla loro sottoposizione al regime sanzionatorio, l’esame cautelare può richiedere un approfondimento incompatibile con una definizione anticipata della controversia e rendere necessaria la trattazione nel merito.
- La perdurante efficacia di un’ordinanza di demolizione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto, nelle more della decisione sul ricorso.
- Quando l’esame delle censure edilizie richiede la valutazione dei titoli abilitativi pregressi e delle caratteristiche delle singole opere, il giudice può sospendere l’ordinanza di demolizione per mantenere immutata la situazione controversa e consentire la decisione di merito re adhuc integra.
Come è indicizzato
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