Regolamento (UE) 2023/1606
Regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonché norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro delegato applicabile ai prodotti vitivinicoli alla riforma introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117. Sopprime varie disposizioni divenute superflue, aggiorna riferimenti interni e disciplina in modo più preciso l’indicazione degli ingredienti, degli allergeni e di alcune menzioni facoltative o sostitutive in etichetta. Modifica inoltre le regole sui documenti di accompagnamento per i vini importati, così che l’elenco degli ingredienti sia parte della descrizione del prodotto. Le nuove norme più rilevanti in materia di ingredienti, termine minimo di conservazione e certificazione importazioni si applicano dall’8 dicembre 2023.
Modifica le regole UE sull’etichettatura, presentazione e certificazione dei prodotti vitivinicoli, con particolare attenzione a DOP/IGP, elenco ingredienti, dichiarazione degli allergeni e documenti di accompagnamento per i vini importati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore vitivinicolo nell’Unione europea, inclusi produttori, imbottigliatori e importatori di prodotti vitivinicoli, nonché alle autorità competenti chiamate ad applicare e controllare le norme su denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette, etichettatura e certificazione. Riguarda in particolare i vini e gli altri prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e incide anche sui documenti di accompagnamento e sulla certificazione dei prodotti importati. Le disposizioni sull’elenco ingredienti, sul termine minimo di conservazione e sulla certificazione dei prodotti importati si applicano dall’8 dicembre 2023; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del quadro UE su etichettatura e certificazione dei prodotti vitivinicoli
Il regolamento delegato (UE) 2023/1606 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/33 e sul regolamento delegato (UE) 2018/273 per adeguarli alla riforma del settore vitivinicolo introdotta dal regolamento (UE) 2021/2117. L’obiettivo è rendere coerente la disciplina delle DOP/IGP, dell’etichettatura degli ingredienti e della documentazione dei vini importati con le nuove disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Coordinamento delle regole su DOP e IGP
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/33 viene riscritto per disciplinare le deroghe al principio di vinificazione nella zona geografica delimitata. In particolare, il disciplinare può consentire la vinificazione in zone vicine, nella stessa unità amministrativa o in un’unità limitrofa, oppure in zone prossime in presenza di denominazioni transfrontaliere o di accordi di controllo tra Stati membri o con paesi terzi.
Per i vini spumanti e frizzanti DOP è confermata la possibilità di vinificazione fuori dalle immediate vicinanze della zona delimitata se la pratica era in uso prima del 1º marzo 1986. Per i vini liquorosi DOP “Condado de Huelva”, “Málaga” e “Jerez-Xérès-Sherry” viene inoltre chiarito che il mosto ottenuto da uve appassite della varietà Pedro Ximénez, al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, può provenire dalla regione “Montilla-Moriles”.
Semplificazione e soppressione di norme obsolete
Il regolamento sopprime numerosi articoli del regolamento delegato (UE) 2019/33, in particolare gli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22, oltre all’articolo 45, paragrafo 3, e al quarto comma dell’articolo 51. Le soppressioni sono motivate dal fatto che varie norme sono state ormai trasposte o rese superflue dalle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che la procedura standard per registrazione e modifica dei disciplinari è già disciplinata dal regolamento di base.
Sono inoltre aggiornati alcuni riferimenti tecnici negli articoli 11 e 13, per allinearli alle nuove lettere e ai nuovi paragrafi dell’articolo 93 e dell’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Domande di modifica ordinaria e tutela dei diritti anteriori
La disciplina della modifica ordinaria del disciplinare è precisata all’articolo 17, che richiede una descrizione delle modifiche, una sintesi dei motivi e la dimostrazione che esse rientrano nella nozione di modifica ordinaria di cui all’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Viene anche adeguata la disciplina delle opposizioni, con riferimento ai marchi, ai nomi omonimi o simili e ai prodotti vitivinicoli già legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della pubblicazione della domanda.
Nuove regole sull’elenco degli ingredienti
Il nucleo più rilevante della riforma è l’inserimento dell’articolo 48 bis, che introduce norme specifiche per l’elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli.
Sono previsti, tra l’altro:
- l’uso del termine “uve” per sostituire l’indicazione di uve e/o mosti di uve impiegati come materia prima;
- l’uso di “mosto di uve concentrato” anche per il mosto di uve concentrato rettificato;
- il rinvio all’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 per categorie, nomi e numeri E dei composti enologici;
- l’uso dei termini della colonna 1 della medesima tabella per gli ingredienti o coadiuvanti che provocano allergie o intolleranze, salve le regole specifiche sugli allergeni.
Per i regolatori dell’acidità e gli agenti stabilizzanti, se simili o sostituibili, è ammessa la formula “contiene... e/o” seguita da un massimo di tre additivi, purché almeno uno sia effettivamente presente nel prodotto finale.
I gas di imballaggio possono essere indicati con la formula funzionale “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Analogamente, sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio possono essere indicati con tali espressioni specifiche, con facoltà di elencarne tra parentesi i componenti previsti dall’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Allergeni, campo visivo e informazioni elettroniche
L’articolo 40, paragrafo 2, viene modificato per chiarire che, se l’elenco ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze possono figurare fuori dal campo visivo insieme all’indicazione dell’importatore, al numero di lotto e al termine minimo di conservazione.
Quando invece l’elenco ingredienti è stampato sul recipiente o sull’etichetta apposta, esso deve figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e deve includere anche le sostanze allergeniche, in linea con il regolamento (UE) n. 1169/2011.
Menzioni facoltative e presentazione dei vini spumanti
Per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico è introdotta la possibilità di non rivestire il fermaglio con la lamina. La deroga, inserita nell’articolo 57, paragrafo 1, risponde a esigenze operative, di riduzione dei costi, prevenzione dei rifiuti e commercializzazione, purché siano garantite sicurezza e assenza di rischi da apertura o manipolazione involontaria.
È inoltre aggiornata la tabella dell’allegato III, parte B, che specifica i termini da utilizzare per i vini con riferimento al contenuto zuccherino: “secco”, “semisecco”, “semidolce” e “dolce” sono associati a soglie quantitative precise, con ulteriori condizioni fondate sull’acidità totale.
Indicazioni obbligatorie fuori campo visivo e termine minimo di conservazione
L’articolo 40, paragrafo 2, chiarisce che il termine minimo di conservazione può figurare fuori dal campo visivo rispetto alle altre indicazioni obbligatorie. La modifica tiene conto del fatto che, per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati con titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10 % vol., il termine minimo di conservazione è diventato un’indicazione obbligatoria a decorrere dall’8 dicembre 2023.
Effetti sui documenti di accompagnamento e sui vini importati
Il regolamento modifica anche il regolamento delegato (UE) 2018/273: nell’allegato VII, parte III, punto C, la descrizione del prodotto importato deve includere l’elenco degli ingredienti. Questo allineamento è funzionale a garantire che i vini importati nell’Unione siano certificati e descritti in modo coerente con le nuove regole di etichettatura e informazione al consumatore.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni più strettamente collegate all’elenco ingredienti, al termine minimo di conservazione e alla certificazione delle importazioni si applicano dal 8 dicembre 2023, data coincidente con quella stabilita dal diritto di base per i nuovi obblighi sui prodotti vitivinicoli parzialmente o totalmente dealcolizzati con titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10 % vol.
Disposizioni principali
Adeguamento delle regole sulle DOP/IGP e sulla produzione nella zona delimitata
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/33 è sostituito per chiarire le deroghe alla vinificazione nella zona geografica delimitata. In via eccezionale, se previsto dal disciplinare, un prodotto DOP/IGP può essere vinificato in aree vicine, nella stessa unità amministrativa o in un’unità limitrofa, oppure, per denominazioni transfrontaliere o in presenza di accordi di controllo tra Stati membri o con paesi terzi, in zone prossime. Per vini spumanti e frizzanti DOP è confermata la possibilità di vinificare oltre le immediate vicinanze della zona delimitata se la pratica era già in uso prima del 1º marzo 1986. Per i vini liquorosi DOP “Condado de Huelva”, “Málaga” e “Jerez-Xérès-Sherry” viene espressamente prevista la deroga relativa al mosto di uve appassite della varietà Pedro Ximénez proveniente da Montilla-Moriles.
Soppressione di disposizioni divenute obsolete o superflue
Sono soppressi gli articoli 6, 10, 12, 14, 15, 20 e 22 del regolamento delegato (UE) 2019/33, nonché l’articolo 45, paragrafo 3, e il quarto comma dell’articolo 51. La soppressione risponde all’esigenza di coordinamento con il regolamento (UE) n. 1308/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e con la procedura standard ormai prevista per registrazioni e modifiche dei disciplinari.
Aggiornamento delle opposizioni e dei riferimenti procedurali
Gli articoli 11 e 13 del regolamento delegato (UE) 2019/33 sono modificati per allineare i riferimenti ai nuovi numeri delle lettere/punti dell’articolo 93 e del nuovo paragrafo 4 dell’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, si coordina la tutela di marchi, nomi omonimi o simili e prodotti vitivinicoli legalmente commercializzati da almeno cinque anni prima della pubblicazione della domanda.
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare
L’articolo 17, paragrafo 1, è riformulato precisando che la domanda di modifica ordinaria deve descrivere le modifiche, sintetizzare i motivi che le rendono necessarie e dimostrare che esse rientrano nella nozione di modifica ordinaria di cui all’articolo 105, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Campo visivo delle indicazioni obbligatorie
L’articolo 40, paragrafo 2, è sostituito: possono figurare fuori dallo stesso campo visivo le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze quando l’elenco ingredienti è fornito per via elettronica, l’indicazione dell’importatore, il numero di lotto e il termine minimo di conservazione. La deroga sul posizionamento del termine minimo di conservazione si collega ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati con titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10 % vol.
Norme specifiche sull’elenco degli ingredienti
È inserito l’articolo 48 bis, che disciplina in dettaglio l’indicazione degli ingredienti. Il termine “uve” può sostituire l’indicazione di uve e/o mosti di uve usati come materia prima; “mosto di uve concentrato” può coprire anche il mosto di uve concentrato rettificato. Le categorie di composti enologici, i nomi e i numeri E da usare sono quelli dell’allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934. I composti enologici che provocano allergie o intolleranze devono essere indicati con i termini della colonna 1 della medesima tabella, salve le regole sugli allergeni. Per i regolatori dell’acidità e gli agenti stabilizzanti simili o sostituibili è ammessa la formula “contiene... e/o” seguita da un massimo di tre additivi, purché almeno uno sia presente nel prodotto finale. I gas di imballaggio possono essere sostituiti da “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva”. Sciroppo zuccherino e sciroppo di dosaggio possono essere indicati con tali termini, con facoltà di aggiungere tra parentesi i loro componenti dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.
Presentazione degli allergeni nell’elenco ingredienti
Si conferma la coerenza con il regolamento (UE) n. 1169/2011: quando l’elenco ingredienti è fornito per via elettronica, le sostanze allergeniche possono continuare a figurare fuori campo visivo; quando invece l’elenco è riportato sull’imballaggio o su un’etichetta apposta al recipiente, esso deve stare nello stesso campo visivo e le sostanze allergeniche devono comparire nell’elenco stesso.
Termini per i vini spumanti e frizzanti
La tabella dell’allegato III, parte B, è sostituita per chiarire le condizioni d’uso dei termini relativi al tenore zuccherino. Sono fissate le soglie per “secco”, “semisecco”, “semidolce” e “dolce”, con limiti in g/l e con condizioni aggiuntive basate sull’acidità totale espressa in acido tartarico per litro.
Menzione della lamina sul fermaglio delle bottiglie di spumante
All’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto un terzo comma che consente ai produttori di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico di decidere di non rivestire il fermaglio con una lamina, in deroga alla regola generale e ferme restando le eccezioni già previste.
Poteri degli Stati membri sulle indicazioni di presentazione
L’articolo 58, paragrafo 1, è riscritto per consentire agli Stati membri di rendere obbligatorie, vietare o riservare ai prodotti DOP/IGP del loro territorio le indicazioni e regole di presentazione di cui agli articoli 49, 50, 52, 53, 55 e 57, paragrafo 1, terzo comma, oltre che all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34, mediante condizioni più rigorose nel disciplinare di produzione.
Documenti di accompagnamento e certificazione dei vini importati
Nel regolamento delegato (UE) 2018/273, all’allegato VII, parte III, punto C, la descrizione del prodotto importato deve includere anche l’elenco degli ingredienti. La modifica incide sui documenti VI-1 e sugli estratti VI-2, così da allineare la certificazione delle importazioni alle nuove regole UE sull’etichettatura.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punti 12 e 14, e l’articolo 2 si applicano dal 8 dicembre 2023, in coerenza con la data di applicazione dell’obbligo di elencare ingredienti e di indicare il termine minimo di conservazione per i prodotti vitivinicoli parzialmente o totalmente dealcolizzati con titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10 % vol.
Come è indicizzato
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