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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1608

Regolamento delegato (UE) 2023/1608 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per recepire l'inclusione del PFHxS, dei suoi sali e dei composti correlati decisa nell'ambito della convenzione di Stoccolma. Vengono introdotti valori limite per la presenza di tali sostanze come contaminanti non intenzionali in tracce in sostanze, miscele e articoli, con una disciplina più permissiva ma temporanea per le miscele concentrate di schiume antincendio. L'atto è direttamente applicabile negli Stati membri e si inserisce nel quadro UE di attuazione degli impegni internazionali sugli inquinanti organici persistenti.

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per includere il PFHxS, i suoi sali e i composti correlati tra gli inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in via diretta e obbligatoria, nell'ambito della disciplina sugli inquinanti organici persistenti. Riguarda la presenza di acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati in sostanze, miscele e articoli, nonché, con una disciplina specifica, nelle miscele concentrate di schiume antincendio destinate alla produzione di altre miscele di schiume antincendio. Non introduce esclusioni generali, ma prevede soglie e una deroga specifica limitata per alcune schiume antincendio.

Regolamento delegato (UE) 2023/1608: inclusione del PFHxS nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento delegato aggiorna la disciplina UE sugli inquinanti organici persistenti per dare attuazione all'inclusione del PFHxS, dei suoi sali e dei composti correlati nell'allegato A della convenzione di Stoccolma. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1021, che attua nell'Unione gli impegni derivanti dalla convenzione e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama la decisione adottata dalla conferenza delle parti della convenzione, nella decima riunione del 6-17 giugno 2022, che ha modificato l'allegato A per includere il PFHxS senza deroghe specifiche. Per assicurare il coordinamento tra diritto internazionale e diritto dell'Unione, l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 viene aggiornato conseguentemente.

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto previsto nell'allegato del regolamento delegato. La nuova voce inserita nella parte A riguarda il PFHxS, i suoi sali e i composti a esso correlati.

La definizione di tali sostanze comprende:

  • l'acido perfluoroesansolfonico, compresi gli isomeri ramificati;
  • i suoi sali;
  • i composti correlati che contengono il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degradano in PFHxS.

Soglie e limiti applicabili

Per migliorare l'applicazione e l'esecuzione dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1021, il regolamento stabilisce limiti specifici per la presenza del PFHxS e dei composti correlati come contaminanti non intenzionali in tracce.

In particolare:

  • per il PFHxS, compresi i suoi sali, il limite è pari a 0,025 mg/kg, corrispondente allo 0,0000025 % in peso, in sostanze, miscele o articoli;
  • per i singoli composti correlati al PFHxS, o per una combinazione di tali composti, il limite è pari a 1 mg/kg, corrispondente allo 0,0001 % in peso.

Disciplina speciale per le schiume antincendio

Per le miscele concentrate di schiume antincendio che sono o saranno utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio, è previsto un limite più elevato: 0,1 mg/kg, pari allo 0,00001 % in peso. Tale deroga è espressamente limitata nel tempo e deve essere riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026, con l'obiettivo di una possibile riduzione dei valori consentiti.

Entrata in vigore, efficacia e portata applicativa

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Integrazione dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

L'allegato I del regolamento sugli inquinanti organici persistenti è modificato per includere l'acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati nella parte A dell'allegato.

Definizione della sostanza e dei composti correlati

Ai fini della voce inserita, per PFHxS si intendono: (i) l'acido perfluoroesansolfonico, compresi gli isomeri ramificati; (ii) i suoi sali; (iii) i composti correlati che contengono il gruppo C6F13S- come elemento strutturale e che si degradano in PFHxS.

Valori limite per contaminanti non intenzionali in tracce

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica quando il PFHxS o i suoi sali sono presenti in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). Per la somma delle concentrazioni di tutti i composti correlati al PFHxS il limite è pari o inferiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

Disciplina specifica per schiume antincendio

Per le miscele concentrate di schiume antincendio che saranno o sono utilizzate nella produzione di altre miscele di schiume antincendio, il limite applicabile è pari o inferiore a 0,1 mg/kg (0,00001 % in peso). Questa deroga deve essere riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 28 agosto 2026, in vista di un possibile abbassamento dei limiti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheinquinanti organici persistentisicurezza dei prodottiprodotti chimici industriali

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