Regolamento (UE) 2023/1050
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1050 della Commissione del 30 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza, la persistenza del dumping sulle importazioni di barre di rinforzo dalla Bielorussia e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base dei dati disponibili, in ragione della mancata collaborazione del produttore bielorusso, la Commissione ha accertato un margine di dumping del 41,1 % e ha ritenuto il mercato dell’Unione ancora attrattivo per gli esportatori bielorussi. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo del 10,6 % sulle importazioni interessate.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, con o senza torsione dopo laminazione e con dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, classificati nei codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC indicati all’articolo 1). Sono espressamente esclusi i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1050: dazio antidumping definitivo sulle barre di rinforzo originarie della Bielorussia
Il regolamento dà esito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già vigenti sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia. La Commissione, sulla base dei dati disponibili e della mancata collaborazione del produttore bielorusso, conclude per la persistenza del dumping e per il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.
Contesto procedurale
Le misure iniziali erano state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019. Dopo la pubblicazione dell’avviso di imminente scadenza, Eurofer ha presentato il 16 marzo 2022 una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, rappresentando l’industria dell’Unione in misura superiore al 25 % della produzione complessiva, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 4. La Commissione ha aperto il riesame il 15 giugno 2022, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
Ambito oggettivo e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o acciaio non legato, fucinati, laminati o estrusi a caldo, con o senza torsione dopo laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, classificati nei codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95. Sono esclusi i prodotti ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come le barre di sezione circolare.
La Commissione conferma che il prodotto bielorusso, il prodotto fabbricato e venduto nel paese rappresentativo e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, costituendo dunque prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Metodologia del riesame e mancata collaborazione
Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; il periodo in esame per l’analisi delle tendenze va dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del PIR. La Commissione ha coinvolto i soggetti noti interessati, compresi produttori dell’Unione, importatori, utilizzatori, operatori commerciali e autorità bielorusse.
Poiché BMZ, unico produttore bielorusso emerso, non ha risposto al questionario, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, in particolare Eurostat, la banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, il Global Trade Atlas e le informazioni contenute nella domanda.
Valore normale, prezzo all’esportazione e dumping
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, poiché la Bielorussia non è membro dell’OMC ed è inclusa nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale doveva essere determinato in base a un paese rappresentativo. La Commissione ha contattato vari produttori potenziali e ha ricevuto collaborazione solo da un produttore con sede negli Stati Uniti, utilizzando quindi i suoi prezzi interni come base per il valore normale.
La Commissione ha verificato che le vendite negli Stati Uniti fossero in quantità rappresentative e che oltre l’80 % del volume fosse stato venduto a prezzi pari o superiori al costo di produzione, quindi in normali operazioni commerciali. I prezzi all’esportazione dalla Bielorussia sono stati ricostruiti sulla base dei valori all’importazione nella banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, adeguati al livello franco fabbrica.
Dal confronto franco fabbrica è emerso un margine di dumping nazionale pari al 41,1 %.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, il dumping sarebbe con ogni probabilità persistito. La conclusione si fonda su tre elementi principali: la significativa capacità inutilizzata in Bielorussia, l’orientamento all’esportazione del settore siderurgico bielorusso e l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di volumi, prezzi e prossimità geografica.
Nel 2021 il consumo dell’Unione era pari a circa 11,1 milioni di tonnellate, mentre le importazioni bielorusse erano circa 206 200 tonnellate, con una quota di mercato intorno all’1,9 %. La capacità produttiva bielorussa è stata stimata oltre 2,6 milioni di tonnellate, potenzialmente aumentabili a 3 milioni; a fronte di vendite complessive pari a 1,7 milioni di tonnellate, la capacità inutilizzata è stata stimata superiore a 900 000 tonnellate, cioè oltre l’8 % del consumo dell’Unione.
La Commissione ha inoltre rilevato che i prezzi all’esportazione bielorussi verso paesi terzi erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e che il mercato dell’Unione risultava più attrattivo di molti altri mercati anche per effetto di restrizioni commerciali e saturazione di altri sbocchi. Le sanzioni imposte dopo l’aggressione russa all’Ucraina non sono state considerate idonee a incidere stabilmente sulle conclusioni del riesame.
Pregiudizio e rischio di reiterazione del pregiudizio
Pur non ravvisando, nel periodo dell’inchiesta di riesame, un pregiudizio notevole in atto per l’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che essa fosse in fase di recupero rispetto al pregresso pregiudizio. L’analisi degli indicatori macro e microeconomici mostra un miglioramento complessivo di produzione, vendite, quota di mercato, occupazione, redditività e flusso di cassa, con alcune criticità su scorte e investimenti ma senza elementi tali da integrare un pregiudizio notevole.
Tuttavia, la Commissione conclude che l’assenza delle misure determinerebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni bielorusse a prezzi pregiudizievoli. Se i produttori dell’Unione riducessero i prezzi per difendere volumi e quote di mercato, la redditività si deteriorerebbe; se mantenessero i prezzi, subirebbero perdite di vendite, produzione e occupazione. Per questo viene affermato il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento del dazio fosse contrario all’interesse dell’Unione. Ha concluso di no: l’industria dell’Unione beneficia della misura, mentre né importatori né utilizzatori hanno partecipato al procedimento o fornito elementi contrari. Inoltre, gli importatori possono approvvigionarsi da altri paesi terzi, tra cui Norvegia e Turchia.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 10,6 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sulle importazioni del prodotto descritto originarie della Bielorussia. Si precisa che, salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Origine della misura e riesame in previsione della scadenza
Il regolamento sostituisce l’assetto derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019, che aveva già istituito un dazio antidumping sulle importazioni dalla Bielorussia. Il riesame è stato aperto il 15 giugno 2022 su domanda di Eurofer presentata il 16 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, perché la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare persistenza del dumping e reiterazione del pregiudizio.
Periodo dell’inchiesta e metodo probatorio
L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; l’analisi delle tendenze per il rischio di pregiudizio ha coperto il periodo 1° gennaio 2018 - fine del PIR. Per la mancata collaborazione del produttore bielorusso BMZ, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le conclusioni sui dati disponibili (Eurostat, banca dati ex articolo 14, paragrafo 6, GTA e dati della domanda).
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello dell’inchiesta iniziale: barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia, classificati nei codici NC e TARIC indicati. Sono esclusi i prodotti ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. La Commissione ha confermato che il prodotto bielorusso, quello venduto nel paese rappresentativo e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del valore normale e paese rappresentativo
Poiché la Bielorussia non è membro OMC e rientra nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755, il valore normale è stato determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base sulla base di un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha contattato vari potenziali produttori; ha collaborato solo un produttore statunitense, e il valore normale è stato quindi ricavato dai suoi prezzi interni, ritenuti relativi a vendite in quantità rappresentative e, per oltre l’80 % del volume, effettuate in normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4.
Margine di dumping
Il confronto tra valore normale e prezzi all’esportazione, entrambi a livello franco fabbrica, ha portato alla determinazione di un margine di dumping a livello nazionale pari al 41,1 % espresso sul valore in dogana dell’Unione.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto probabile la persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure, considerando la capacità produttiva e l’elevata capacità inutilizzata in Bielorussia (oltre 900 000 tonnellate), l’orientamento all’esportazione del settore bielorusso e l’attrattiva del mercato dell’Unione per dimensioni, prezzi e vicinanza geografica. Le sanzioni adottate dall’Unione nei confronti di Russia e Bielorussia sono state ritenute non decisive perché non stabili nel tempo e non idonee a modificare le conclusioni del riesame.
Valutazione del pregiudizio e sua reiterazione
La Commissione ha rilevato che, nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, ma si è ripresa dal pregresso pregiudizio. Tuttavia ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un rischio di reiterazione del pregiudizio, perché le importazioni bielorusse a prezzi di dumping potrebbero aumentare e costringere i produttori dell’Unione a ridurre i prezzi o a subire perdite di volumi, con conseguenze su redditività, investimenti, occupazione e capacità produttiva.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse nell’interesse dell’industria dell’Unione e non contrario all’interesse di importatori e utilizzatori, che peraltro non sono intervenuti nel procedimento. È stato osservato che gli importatori possono approvvigionarsi anche da altri paesi terzi, come Norvegia e Turchia.
Misura finale e aliquota del dazio
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo del 10,6 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per le importazioni del prodotto descritto originarie della Bielorussia. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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