Regolamento (UE) 2023/1049
Regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di pesce, pendimetalin, grasso di pecora e spirotetrammato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) del regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive, sulla base delle valutazioni EFSA e delle domande presentate dagli operatori interessati. In particolare, modifica gli LMR di pendimetalin e spirotetrammato in numerosi prodotti vegetali e animali, ritenendo le nuove soglie compatibili con la sicurezza dei consumatori. Conferma inoltre che olio di pesce e grasso di pecora restano nell’allegato IV, poiché per tali sostanze non sono necessari LMR.
Modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di pendimetalin e spirotetrammato e mantenere olio di pesce e grasso di pecora nell’elenco delle sostanze per le quali non sono necessari LMR.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti su specifici prodotti agricoli e di origine animale elencati nell’allegato II e sulle sostanze olio di pesce e grasso di pecora incluse nell’allegato IV. Ha portata generale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre indicato come testo rilevante ai fini del SEE. Non disciplina prodotti o sostanze diversi da quelli espressamente modificati.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui per pendimetalin e spirotetrammato
Il regolamento (UE) 2023/1049 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento si fonda sulle domande di modifica presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle valutazioni degli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 e sui pareri motivati dell’EFSA, tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano i LMR di pendimetalin e spirotetrammato per numerosi prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, tra cui frutta, ortaggi, legumi, cereali, spezie e prodotti di origine animale. Il regolamento interviene anche sull’allegato IV, mantenendo olio di pesce e grasso di pecora tra le sostanze per le quali non sono necessari LMR. Il testo è applicabile in tutti gli Stati membri ed è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Base scientifica e valutazione di sicurezza
La Commissione richiama i pareri dell’EFSA, che ha esaminato sia la completezza dei dati sia il rischio per i consumatori. Per pendimetalin e spirotetrammato, l’Autorità ha concluso che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare, sia per l’esposizione cronica sia per l’esposizione acuta. In particolare, non risultano rischi di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
LMR per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili
Per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, l’EFSA non aveva indicato un LMR specifico, pur osservando che l’applicazione di 10 mg/kg all’intero gruppo sarebbe risultata sicura. La Commissione recepisce tale indicazione e fissa l’LMR a 10 mg/kg, in linea con le pertinenti linee guida tecniche della Commissione citate nei considerando.
Mantenimento di olio di pesce e grasso di pecora nell’allegato IV
Olio di pesce e grasso di pecora erano stati inclusi temporaneamente nell’allegato IV in attesa della loro valutazione ai sensi della normativa fitosanitaria. Alla luce delle conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio, la Commissione conferma che per tali sostanze non sono necessari LMR e ne mantiene l’inclusione nell’allegato IV.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR per pendimetalin e spirotetrammato
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato con la sostituzione delle colonne relative a pendimetalin e spirotetrammato. Le nuove soglie riguardano un’ampia gamma di categorie di prodotti vegetali e animali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, cereali, tè, caffè, spezie, prodotti di origine animale e altri alimenti. Per lo spirotetrammato, la definizione del residuo è la somma di spirotetrammato e spirotetramatenolo, espressi in spirotetrammato; per la combinazione spirotetrammato-codice 1000000 eccetto 1040000, la definizione è spirotetramatenolo espresso in spirotetrammato.
Mantenimento di olio di pesce e grasso di pecora nell’allegato IV
L’allegato IV è modificato sostituendo le voci relative a olio di pesce e grasso di pecora, ora indicate senza il rinvio numerico, confermandone l’inclusione tra le sostanze per le quali non sono necessari LMR. Il regolamento precisa che, sulla base delle conclusioni EFSA, per tali sostanze non sono necessari limiti massimi di residui.
Fondamento scientifico e valutazione del rischio
La Commissione si basa sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle valutazioni degli Stati membri a norma dell’articolo 8 e sui pareri motivati dell’EFSA. L’Autorità ha concluso che le modifiche richieste sono accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori, non comportando superamenti della dose giornaliera ammissibile né della dose acuta di riferimento.
Valore specifico per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e fiori commestibili
Per lo spirotetrammato nelle erbe fresche e nei fiori commestibili, altri, l’EFSA non aveva raccomandato un LMR specifico, ma aveva indicato che l’applicazione di un LMR di 10 mg/kg all’intero gruppo sarebbe stata sicura per i consumatori. Il regolamento recepisce tale indicazione e fissa quindi un LMR di 10 mg/kg per questa categoria.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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