Regolamento (UE) 2023/1607
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per allinearlo alle modifiche introdotte nel quadro OCM dal regolamento (UE) 2021/2117. Gli interventi sono principalmente di coordinamento normativo: correzione dei rinvii agli articoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, soppressione di un requisito superato sul contenuto del disciplinare e aggiornamento dei moduli allegati. Vengono inoltre precisati termini procedurali per le consultazioni nelle opposizioni e adeguati i moduli di opposizione, notificazione, modifica e cancellazione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 adeguando riferimenti giuridici e moduli procedurali nel settore vitivinicolo per DOP, IGP, opposizioni, modifiche dei disciplinari e cancellazione della protezione.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure amministrative relative alle domande di protezione, opposizione, modifica del disciplinare e cancellazione della protezione delle denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo, con particolare riguardo alle domande presentate dagli Stati membri alla Commissione e alle comunicazioni/istanze provenienti da richiedenti, oppositori, produttori, gruppi di produttori, autorità nazionali o autorità di paesi terzi. Ha portata generale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Non introduce un nuovo regime sostanziale di tutela, ma adegua formulazioni, riferimenti e allegati al quadro normativo modificato dal regolamento (UE) 2021/2117.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per l’adeguamento di riferimenti giuridici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 interviene sul regime procedurale delle DOP e IGP vitivinicole per allinearlo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 nel regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è essenzialmente di coordinamento, chiarezza e certezza del diritto: vengono aggiornati rinvii, moduli e contenuti informativi richiesti nei procedimenti di protezione, opposizione, modifica e cancellazione.
Contesto normativo e finalità
I considerando spiegano che alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state modificate recependo contenuti prima collocati nel regolamento delegato (UE) 2019/33, poi soppressi dal regolamento delegato (UE) 2023/1606. Inoltre, l’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato ristrutturato, con trasferimento del contenuto del paragrafo 3 nel paragrafo 4. Ne deriva la necessità di adeguare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e i suoi allegati, anche per evitare rinvii a disposizioni non più vigenti o non più collocate nella stessa forma.
Domande di protezione presentate dagli Stati membri
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 viene riscritto. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione una domanda di protezione ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, deve allegare:
- la dichiarazione menzionata in tale disposizione;
- il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 97, paragrafo 4.
Si tratta di un adeguamento funzionale alla nuova architettura del procedimento di pubblicazione e trasmissione.
Contenuto del disciplinare e legame con il territorio
Viene sostituito l’articolo 5, paragrafo 2. Se la domanda riguarda categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che dimostrano il legame, di cui al paragrafo 1, lettera i), devono essere illustrati per ciascun prodotto vitivinicolo interessato. Il regolamento elimina così un requisito precedente che risultava non più coerente con la nuova formulazione dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Procedura di opposizione e consultazioni
L’articolo 8 è modificato su due profili.
Innanzitutto, il periodo di tre mesi previsto dall’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla data in cui le parti interessate ricevono per via elettronica l’invito a procedere a consultazioni. In secondo luogo, gli esiti delle consultazioni devono essere notificati alla Commissione entro un mese dalla conclusione delle stesse, mediante il modulo dell’allegato III.
Gli allegati aggiornati precisano anche la documentazione da allegare in caso di accordo o mancato accordo, nonché gli effetti sul disciplinare e sul documento unico.
Modifiche del disciplinare: modifica dell’Unione, modifica ordinaria e modifica temporanea
L’articolo 9 viene aggiornato per riflettere la disciplina dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33. La domanda di modifica dell’Unione del disciplinare deve contenere le informazioni richieste e le informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, comprendono la domanda debitamente compilata.
Anche l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), viene adattato: la comunicazione di approvazione di una modifica temporanea deve riportare una descrizione della modifica approvata e i motivi che la giustificano, in coerenza con l’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Cancellazione della protezione
Uno degli obiettivi principali del regolamento è l’allineamento dell’allegato VII ai nuovi motivi di cancellazione previsti dall’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La richiesta di cancellazione deve indicare il nome registrato, lo Stato membro o paese terzo interessato, il soggetto richiedente e i motivi della cancellazione. I motivi tipizzati sono tre:
- mancata garanzia di conformità al disciplinare (articolo 106, primo comma, lettera a));
- assenza di immissione in commercio di prodotti con tale denominazione per almeno sette anni consecutivi (articolo 106, primo comma, lettera b));
- dichiarazione del richiedente che non desidera più mantenere la protezione (articolo 106, primo comma, lettera c)).
Nuovi modelli allegati e informazioni richieste
Gli allegati II-VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 sono integralmente sostituiti. I nuovi modelli disciplinano:
- la dichiarazione di opposizione motivata, con indicazione di DOP/IGP, dati dell’opponente, interesse legittimo e motivi dell’opposizione;
- la notifica della conclusione delle consultazioni, con esito, eventuale accordo o mancato accordo e indicazione delle modifiche al disciplinare/documento unico;
- la domanda di modifica dell’Unione del disciplinare, con indicazione della voce interessata, del tipo di modifica e degli allegati;
- la comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria, con prova dell’applicabilità nel paese terzo;
- la comunicazione dell’approvazione di una modifica temporanea, con richiamo al riconoscimento ufficiale di calamità naturale, condizioni meteorologiche sfavorevoli o misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie;
- la richiesta di cancellazione, con motivazione dettagliata e documenti giustificativi.
Entrata in vigore e portata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti normativi nel regime delle domande di protezione
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è sostituito per prevedere che, quando lo Stato membro trasmette alla Commissione una domanda di protezione ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, debba allegare la dichiarazione prevista da tale disposizione e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 97, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Eliminazione di un requisito superato sul legame con il territorio
L’articolo 5, paragrafo 2, viene sostituito, semplificando il contenuto richiesto quando la domanda riguarda categorie diverse di prodotti vitivinicoli: gli elementi che dimostrano il legame devono essere illustrati per ciascun prodotto interessato. È soppressa la precedente formulazione che rinviava a requisiti dettagliati non più coerenti con l’articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Consultazioni nella procedura di opposizione
L’articolo 8 è modificato per stabilire che il periodo di tre mesi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 decorre dalla ricezione elettronica dell’invito a consultazioni. I risultati delle consultazioni devono essere notificati alla Commissione entro un mese dalla loro conclusione mediante il modulo dell’allegato III.
Domanda di modifica dell’Unione del disciplinare
L’articolo 9 è aggiornato per precisare che la domanda di modifica dell’Unione di un disciplinare, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2019/33, deve contenere le informazioni richieste; inoltre, le informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, includono la domanda debitamente compilata secondo i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9.
Modifica temporanea approvata
All’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), si richiede che la comunicazione includa una descrizione della modifica temporanea approvata e i motivi che la giustificano, in conformità all’articolo 105, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Adegamento degli allegati II-VII
Gli allegati da II a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 sono sostituiti con nuovi modelli: dichiarazione di opposizione motivata, notifica della conclusione delle consultazioni, domanda di modifica dell’Unione, comunicazione di approvazione di modifica ordinaria, comunicazione di approvazione di modifica temporanea e richiesta di cancellazione. I moduli sono allineati ai nuovi articoli del regolamento (UE) n. 1308/2013, con aggiornamento dei motivi di opposizione e di cancellazione e dei documenti da allegare.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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