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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo: l'erroneità della CTR nel ritenere non autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo; l'inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate per tardiva costituzione in primo grado; l'omessa o apparente motivazione della CTR sulle contestazioni relative alla notifica delle cartelle e degli atti prodromici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e rigettato il secondo. Ha stabilito che, quando il contribuente deduce di non aver ricevuto la notifica delle cartelle e di averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, quest'ultimo consente di far valere giudizialmente l'omessa o invalida notifica. Ha inoltre ritenuto nulla la sentenza della CTR perché motivata solo per relationem alla decisione di primo grado, senza esaminare concretamente i motivi di appello. La tardiva costituzione dell'ente resistente, invece, non comporta di per sé l'inammissibilità della difesa o dei documenti, salvo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, conosciuti dal contribuente tramite estratto di ruolo.

    La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: il contribuente può contestare l'omessa o invalida notifica della cartella anche prima della notifica di un successivo atto, quando abbia legittimamente conosciuto la pretesa tramite l'estratto di ruolo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 23

    La costituzione tardiva della parte resistente non determina automaticamente l'inammissibilità della difesa.

    Il resistente che si costituisce oltre il termine di sessanta giorni decade dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma conserva il diritto di contestare la pretesa, negare i fatti costitutivi e produrre documenti nei termini previsti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 32

    Il deposito dei documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima della trattazione.

    Anche il resistente tardivamente costituito può produrre documenti se rispetta il termine specifico previsto per il deposito documentale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile sulle questioni controverse.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Una motivazione meramente apparente, che non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, determina la nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione delle norme sulla motivazione e sulla struttura della sentenza può essere fatta valere in Cassazione come error in procedendo.

  • Art. 24 Cost.

    La disciplina della costituzione tardiva del resistente deve essere interpretata salvaguardando il diritto di difesa, evitando sanzioni processuali non espressamente previste.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo può essere contestato autonomamente quando il contribuente deduce di non aver ricevuto validamente la cartella e ne abbia avuto conoscenza proprio attraverso tale estratto.
  • La costituzione tardiva dell'ente impositore non rende automaticamente inutilizzabili tutte le sue difese o i documenti: occorre verificare quali attività processuali siano state compiute e se siano stati rispettati i termini per il deposito documentale.
  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di impugnazione; il rinvio generico alla precedente sentenza può integrare motivazione apparente e comportare la nullità.
  • In caso di rinvio, il giudice deve riesaminare specificamente le contestazioni sulla notifica delle cartelle e degli atti prodromici, motivando autonomamente sulla validità delle notifiche e sugli elementi probatori disponibili.

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