Sentenza del 05/12/2019 n. 31801 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo: l'erroneità della CTR nel ritenere non autonomamente impugnabile l'estratto di ruolo; l'inammissibilità della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate per tardiva costituzione in primo grado; l'omessa o apparente motivazione della CTR sulle contestazioni relative alla notifica delle cartelle e degli atti prodromici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e rigettato il secondo. Ha stabilito che, quando il contribuente deduce di non aver ricevuto la notifica delle cartelle e di averne avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo, quest'ultimo consente di far valere giudizialmente l'omessa o invalida notifica. Ha inoltre ritenuto nulla la sentenza della CTR perché motivata solo per relationem alla decisione di primo grado, senza esaminare concretamente i motivi di appello. La tardiva costituzione dell'ente resistente, invece, non comporta di per sé l'inammissibilità della difesa o dei documenti, salvo la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
È ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, conosciuti dal contribuente tramite estratto di ruolo.
La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: il contribuente può contestare l'omessa o invalida notifica della cartella anche prima della notifica di un successivo atto, quando abbia legittimamente conosciuto la pretesa tramite l'estratto di ruolo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 23
La costituzione tardiva della parte resistente non determina automaticamente l'inammissibilità della difesa.
Il resistente che si costituisce oltre il termine di sessanta giorni decade dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata di terzi, ma conserva il diritto di contestare la pretesa, negare i fatti costitutivi e produrre documenti nei termini previsti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32
Il deposito dei documenti deve avvenire entro venti giorni liberi prima della trattazione.
Anche il resistente tardivamente costituito può produrre documenti se rispetta il termine specifico previsto per il deposito documentale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile sulle questioni controverse.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Una motivazione meramente apparente, che non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, determina la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione delle norme sulla motivazione e sulla struttura della sentenza può essere fatta valere in Cassazione come error in procedendo.
Art. 24 Cost.
La disciplina della costituzione tardiva del resistente deve essere interpretata salvaguardando il diritto di difesa, evitando sanzioni processuali non espressamente previste.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere contestato autonomamente quando il contribuente deduce di non aver ricevuto validamente la cartella e ne abbia avuto conoscenza proprio attraverso tale estratto.
- La costituzione tardiva dell'ente impositore non rende automaticamente inutilizzabili tutte le sue difese o i documenti: occorre verificare quali attività processuali siano state compiute e se siano stati rispettati i termini per il deposito documentale.
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di impugnazione; il rinvio generico alla precedente sentenza può integrare motivazione apparente e comportare la nullità.
- In caso di rinvio, il giudice deve riesaminare specificamente le contestazioni sulla notifica delle cartelle e degli atti prodromici, motivando autonomamente sulla validità delle notifiche e sugli elementi probatori disponibili.
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